Cassazione Civile, Ordinanza n. 28348/2023 del 10/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 proposta dall'avvocata contro il decreto/ordinanza di liquidazione del compenso per la difesa d'ufficio svolta dinanzi alla Corte di cassazione in favore di un imputato divenuto irreperibile. La Corte d'appello di Catania aveva liquidato euro 225,00, compensando le spese di lite per la notevole riduzione rispetto a quanto richiesto. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione degli artt. 91 c.p.c., 2223, comma 2, c.c., 4 D.M. 55/2014, 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., oltre a vizio motivazionale e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tabellari, non conforme al decoro professionale e viziata dall'applicazione di un'ulteriore riduzione del 50% sul presupposto che l'attività si fosse esaurita nella predisposizione di un ricorso inammissibile redatto da altro difensore; lamentava inoltre che non fosse stato considerato che l'esito del giudizio dipendeva dalla mancata acquisizione del fascicolo di causa. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. per la compensazione delle spese, ritenuta lesiva del principio di soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto che l'importo liquidato fosse il frutto di un mero errore materiale di calcolo, emendabile con il rimedio della correzione ex art. 287 c.p.c., e non di un errore di diritto censurabile in cassazione. Ha inoltre escluso che la liquidazione, pur esigua, violasse il decoro professionale, osservando che il compenso del difensore d'ufficio può essere liquidato anche ai minimi tabellari e che l'ulteriore riduzione prevista dall'art. 106-bis D.P.R. 115/2002 costituisce disciplina speciale applicabile alle difese d'ufficio dell'imputato irreperibile. Quanto alle spese, ha ritenuto legittima la compensazione, perché l'accoglimento solo parziale della domanda non integra reciproca soccombenza quando si controverta di un unico capo, restando comunque possibile la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il rimedio di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi
richiamato dalla ricorrente per il principio di soccombenza
consente la compensazione delle spese in presenza dei presupposti previsti dalla norma
richiamato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di compenso conforme ai parametri professionali
richiamato dalla ricorrente per contestare la liquidazione sotto i minimi tabellari
richiamato per il vizio di motivazione della decisione
richiamato per il vizio di motivazione della decisione
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato in relazione all'omesso esame di fatti decisivi
qualifica l'errore di calcolo come errore materiale emendabile dal giudice che ha pronunciato il provvedimento
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106-bis
norma speciale che consente l'ulteriore riduzione del compenso del difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130
richiamato in via analogica per il tema del contemperamento tra difesa del non abbiente e compenso equo
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla compensazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02
parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Cass. 19639/2006
richiamata a sostegno della distinzione tra errore materiale e errore di diritto
Cass. 11333/2009
richiamata a sostegno della distinzione tra errore materiale e errore di diritto
Cass. 23704/2016
richiamata a sostegno della distinzione tra errore materiale e errore di diritto
Cass. 2486/2019
richiamata a sostegno della distinzione tra errore materiale e errore di diritto
Cass. 4759/2022
richiamata per affermare che il compenso del difensore d'ufficio può essere liquidato nei minimi e poi ulteriormente ridotto dall'art. 106-bis
Cass. 31404/2019
richiamata per affermare che il compenso del difensore d'ufficio può essere liquidato nei minimi
Cass. 26643/2011
richiamata per affermare che il compenso del difensore d'ufficio può essere liquidato nei minimi
Cass. 9808/2013
richiamata insieme alla giurisprudenza costituzionale sul contemperamento tra tutela del non abbiente e compenso equo
Corte cost. 350/2005
richiamata sul bilanciamento tra difesa del non abbiente e compenso dell'avvocato
Corte cost. 201/2006
richiamata sul bilanciamento tra difesa del non abbiente e compenso dell'avvocato
Corte cost. 270/2012
richiamata sul bilanciamento tra difesa del non abbiente e compenso dell'avvocato
Cass. S.U. 32061/2022
richiamata per escludere la reciproca soccombenza in caso di accoglimento parziale di una domanda articolata in un unico capo
Massime di principio
- L'errore nel calcolo matematico della liquidazione del compenso, quando emerge direttamente dal provvedimento e non implica un errore nel processo decisionale, è un errore materiale correggibile con il rimedio di cui all'art. 287 c.p.c. e non un errore di diritto deducibile in cassazione.
- Il compenso del difensore d'ufficio può essere liquidato anche nei valori minimi della tariffa, purché la valutazione tenga conto della natura, del contenuto e del pregio dell'attività svolta; una liquidazione contenuta non è di per sé lesiva del decoro professionale.
- La riduzione prevista dalla disciplina speciale per la difesa d'ufficio dell'imputato irreperibile si applica anche quando il compenso sia già determinato nei minimi tabellari, senza trasformarsi in una violazione del minimo tariffario.
- La compensazione delle spese non è esclusa dal solo fatto che una domanda sia accolta in misura notevolmente inferiore a quella richiesta, se la controversia riguarda un unico capo; la reciproca soccombenza richiede invece una pluralità di domande contrapposte o un parziale accoglimento di domande articolate in più capi.
- In presenza dei presupposti di legge, la notevole riduzione della somma riconosciuta rispetto a quella domandata può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese di lite.
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