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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20871/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente aveva chiesto la revocazione di una precedente sentenza della Corte dei conti che, in parziale accoglimento dell'appello, l'aveva condannata al risarcimento del danno in favore di un'IPAB per avere conferito a una società terza un incarico di risk analysis e risk assessment in asserita violazione dello statuto dell'ente e dell'art. 1, comma 8, della l. n. 190/2012. La revocazione era stata respinta. Con il ricorso per cassazione la parte ha dedotto il difetto assoluto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo che l'ente danneggiato non fosse una pubblica amministrazione né un ente pubblico rientrante nell'ambito della giurisdizione contabile, e che la Corte dei conti avesse quindi illegittimamente assimilato l'IPAB a un'amministrazione pubblica; a sostegno ha richiamato anche la natura privatistica dello statuto dell'ente e l'art. 51, comma 7, c.g.c. in tema di responsabilità amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, quando si impugna in cassazione una sentenza della Corte dei conti resa su revocazione, la questione di giurisdizione può riguardare solo il potere giurisdizionale sulla revocazione stessa e non la precedente decisione di merito. Poiché la sentenza di primo grado della Corte dei conti aveva deciso nel merito la domanda risarcitoria, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e tale profilo non era stato specificamente censurato in appello, sulla giurisdizione si era formato giudicato interno. Il ricorso, che mirava a rimettere in discussione proprio quel tema, è stato quindi ritenuto precluso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per la qualità di parte solo formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 2, Cost.

    richiamato dalla ricorrente per delimitare la giurisdizione della Corte dei conti ai giudizi di conto, di responsabilità amministrativa e ad altri giudizi in materia di contabilità pubblica

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel dedurre il difetto assoluto di giurisdizione

  • art. 1 c.g.c.

    richiamato per individuare l'ambito della giurisdizione contabile

  • art. 15, comma 2, c.g.c.

    "nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione"

    la Corte lo interpreta come conforme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite e come espressione della necessità di impugnare specificamente il capo, anche implicito, sulla giurisdizione

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'IPAB non rientrasse tra le pubbliche amministrazioni

  • art. 51, comma 7, c.g.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'azione di responsabilità erariale riguarda solo i soggetti e gli enti ivi indicati

  • art. 1, comma 8, l. n. 190/2012

    indicato come parametro violato nel conferimento dell'incarico esterno, secondo l'impostazione della domanda risarcitoria originaria

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza della Corte dei conti pronunciata su revocazione, il controllo sulla giurisdizione è limitato al potere di decidere sulla revocazione, non potendo essere riaperta la questione di giurisdizione relativa alla decisione di merito ormai coperta da giudicato.
  • Se il giudice di primo grado ha deciso nel merito, la sua giurisdizione si considera affermata anche implicitamente; la parte che intenda contestarla deve proporre specifico motivo di appello, altrimenti si forma giudicato interno preclusivo anche in cassazione.
  • Il difetto di giurisdizione è rilevabile nei giudizi di impugnazione solo se devoluto con specifico motivo contro il capo della sentenza che ha statuito, espressamente o implicitamente, sulla giurisdizione.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione avverso la decisione sulla revocazione per rimettere in discussione questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro la sentenza di merito con l'appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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