Ordinanza n. 1233/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'ottemperanza al decreto cronol. n. 3347/2022 del 06/09/2022, R.G. n. 1915/2022, emesso dalla Corte di Appello di Napoli in data 05.09.2022, notificato in data 27.10.2022 (nella qualità e in proprio) al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, su supporto informatico conforme al suo originale, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di P.E.C. (prot.dag@giustiziacert.it), estratto dal registro PP.AA., presso la sede reale in Roma in Via Arenula nr.70, e al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Napoli alla Via Diaz nr. 11, in data 08.09.2022, su supporto informatico conforme al suo originale, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di P.E.C. (ads.na@mailcert.avvocaturastato.it – e napoli@mailcert.avvocaturastato.it), estratto dal registro PP.AA., non opposto e passato in giudicato per il decorso del termine per la impugnazione, con il quale la Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile, accoglieva la domanda proposta sul ricorso depositato dall’odierno ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto della Corte di Appello di Napoli che aveva accolto la domanda del creditore e liquidato somme ai sensi della legge Pinto
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero della Giustizia per ottenere l'esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Napoli, non opposto e divenuto definitivo, con il quale era stata accolta la domanda proposta dall'odierna ricorrente. Il Ministero non si è costituito. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, che ha aggiunto il comma 12-bis all'art. 5-sexies l. n. 89/2001. Tale disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la domanda di pagamento secondo le modalità previste dai commi 3 e 3-bis e stabilisce che, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni tali creditori non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e che i giudizi già pendenti sono sospesi. Il TAR ha quindi disposto la sospensione senza esaminare, allo stato, i profili processuali, di merito e relativi alle spese.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, ritenendo applicabile la causa di sospensione automatica prevista per i giudizi relativi a crediti liquidati ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021. La sospensione opera dal decorso dei venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione e fino alla scadenza del biennio previsto dalla legge. Il Collegio ha precisato che restano impregiudicati i profili di rito, di merito e sulle spese. Il giudizio potrà proseguire ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., mediante presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.
Norme richiamate
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Ha modificato l'art. 5-sexies l. n. 89/2001 introducendo, tra l'altro, il comma 12-bis.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
Introduce una sospensione automatica, per i successivi due anni decorrenti dopo il periodo di venti giorni dall'entrata in vigore, delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza già pendenti relativi ai crediti indicati dalla norma.
Costituisce, insieme all'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, la base normativa per disporre la sospensione del giudizio.
Consente la prosecuzione del giudizio mediante istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.
Massime di principio
- La disposizione dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 determina la sospensione automatica, per il biennio previsto dalla norma e dopo il decorso dei venti giorni dall'entrata in vigore, dei giudizi di ottemperanza già pendenti promossi da creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021.
- Durante il periodo di sospensione automatica previsto dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, i creditori rientranti nell'ambito applicativo della disposizione non possono iniziare nuovi giudizi di ottemperanza né azioni esecutive.
- La prosecuzione del giudizio sospeso richiede la presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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