Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34407/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 18/01/2024 che ha disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di Giovanni Attanasio per i reati fiscali di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) e di emissione di tali fatture (art. 8 d.lgs. 74/2000) relative al periodo 2013-2019. L'imputazione è che la societa Natana.Doc s.p.a. abbia contabilizzato elementi passivi fittizi tramite fatture emesse da numerose cooperative, convertendo costi del lavoro in prestazioni di servizi al fine di ottenere indebite detrazioni IVA e deduzioni IRES; le contestazioni riguardano evasione IVA pari a circa 39,5 milioni e IRES pari a circa 1,4 milioni. Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) vizio di motivazione e apparente fumus commissi delicti, sostenendo che le cooperative erano imprese reali e che l'eterodirezione non implica fittizieta; 2) omissione di valutazione della memoria difensiva e delle dichiarazioni testimoniali depositate il 17/01/2024 che avrebbero escluso la sua amministrazione di fatto; 3) mancata prova dell'attualita' del pericolo di reiterazione, evidenziando che gli ultimi fatti sarebbero del 2022 e che la societa dal 2020 avrebbe internalizzato il personale.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza verso Attanasio per gli articoli 2 e 8 d.lgs. 74/2000, ritenendo che le fatture emesse dalle cooperative rappresentassero in realta' mera somministrazione di lavoro schermata da contratti di appalto simulati e quindi operazioni inesistenti ai fini fiscali. La Corte ha ritenuto congrua e non apparente la motivazione del Tribunale, ha giudicato non risolutive le dichiarazioni testimoniali e la documentazione difensiva, e ha condiviso la valutazione sull'attualita' del pericolo di reiterazione, considerato il perdurante controllo di fatto sulla Natana.Doc s.p.a., l'uso continuato di fatture sospette anche nel periodo 2020-2022 e la precedente condanna per autoriciclaggio. Conseguentemente il provvedimento cautelare e' stato confermato, il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali (come disposto dalla sentenza).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: applicato quando spese indicate in dichiarazione derivano da fatture che, pur formalmente riferite ad appalti, nascondono una somministrazione irregolare di manodopera.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    Reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti: ritenuto integrato dalle cooperative che hanno emesso fatture per prestazioni di lavoro simulate.

  • d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 31, 33, 38

    Norme sulla somministrazione di lavoro: la nullita' del contratto di somministrazione irregolare e la conseguente qualificazione del lavoratore come dipendente dell'utilizzatore sono state utilizzate per dimostrare che le fatture rappresentavano prestazioni inesistenti ai fini IVA.

  • d.lgs. n. 276 del 2003 (richiamato)

    Disciplina previgente in materia di somministrazione/intermediazione di manodopera richiamata per definire profili di illegittimita' dei contratti schermanti.

  • codice di procedura penale, art. 178 lett. c)

    Regola relativa all'omissione di decisione su memorie: censita nel ricorso ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia esaminato e motivato le ragioni per le quali le memorie difensive non risultavano risolutive.

  • codice di procedura penale, art. 274 comma 1

    Principio sull'attualita' delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto soddisfatti i presupposti dell'attualita' del pericolo di reiterazione in ragione del controllo continuato e di elementi oggettivi di prosecuzione dell'attivita illecita.

  • codice di procedura penale, art. 606 comma 1, lett. b), c), e)

    Criteri di impugnazione in Cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge: la Corte ha respinto le censure ritenendo la motivazione del Tribunale non apparente e non lacunosa.

  • codice di procedura penale, art. 321 comma 1 e art. 125 comma 3

    Norme processuali richiamate nelle censure relative alla motivazione e agli atti impugnati; la Corte ha ritenuto i riferimenti difensivi insufficienti a sovvertire la valutazione dei gravi indizi.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale e penale di fatture emesse in relazione a contratti di appalto va valutata sulla reale natura della prestazione: se si tratta di mera somministrazione di lavoro schermata, le fatture possono essere considerate per operazioni inesistenti ai fini IVA e IRES.
  • L'esistenza formale di una societa' prestatrice non esclude automaticamente la simulazione del rapporto: rilevano controlli di fatto, condivisione di sedi, documenti, flussi finanziari e direzione operativa che dimostrino eterodirezione e scarsa autonomia gestionale.
  • La difesa per contrastare i gravi indizi deve produrre elementi documentali concreti e coerenti (contratti effettivi, contabilità autonoma, pagamenti fiscali, attestazioni credibili) e non solo dichiarazioni testimoniali isolate.
  • Ai fini delle misure cautelari, l'attualita' del pericolo di reiterazione si valuta con riferimento al perdurante controllo sull'attività, alla sistematicità e alla gravità delle condotte passate, e a elementi oggettivi di prosecuzione dell'attivita' illecita (es. uso continuato di soggetti coinvolti), non solo alla eventuale cessazione formale di alcune prassi.
  • Rilevanze di diritto del lavoro e di diritto tributario (nullita' della somministrazione illegittima, stretta sulle detrazioni IVA) possono avere impatto decisivo nella qualificazione penale delle operazioni e nella valutazione dell'esistenza di elementi passivi fittizi.
  • In casi analoghi, la prova della non autonomia operativa delle societa' interposte (es. sedi coincidenti, documentazione contabile comune, istruzioni operative provenienti dall'utilizzatore) e l'assenza di versamenti fiscali da parte delle interposte rafforzano l'applicazione delle fattispecie penali fiscali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.