Cassazione Civile, Ordinanza n. 16716/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un appello tributario dichiarato inammissibile dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria per ritenuta tardività. La parte ricorrente aveva impugnato una sentenza di primo grado depositata il 5.2.2020 e non notificata, sostenendo che il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. dovesse essere calcolato sommando sia la sospensione straordinaria dei termini processuali per emergenza Covid-19 prevista dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 e dall'art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020, sia la sospensione feriale ex art. 1 l. n. 742/1969. Secondo il ricorso, tale cumulo rendeva tempestivo l'appello notificato il 2.11.2020. La CTR aveva invece escluso la cumulabilità delle due sospensioni e perciò aveva dichiarato tardivo il gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché esamini il merito dell'appello e provveda anche sulle spese di tutti i gradi. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso il cumulo tra sospensione Covid e sospensione feriale, precisando che i due periodi non si sovrappongono né funzionalmente né cronologicamente. Pertanto, per il termine lungo ex art. 327 c.p.c. vanno aggiunti sia i 64 giorni di sospensione straordinaria sia, se il termine ricomprende il mese di agosto, gli ulteriori 31 giorni di sospensione feriale.
Norme richiamate
art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020
ha disposto la sospensione straordinaria dei termini processuali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, poi estesa fino all'11 maggio 2020 dalla normativa successiva, per complessivi 64 giorni
art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020
ha prorogato la sospensione dei termini processuali emergenziali fino all'11 maggio 2020
prevede la sospensione feriale dei termini processuali dal 1 al 31 agosto, cumulabile con la sospensione Covid quando non vi sia sovrapposizione
ai fini del termine lungo di impugnazione, il periodo semestrale deve essere aumentato della sospensione straordinaria Covid e, se ricorrente, anche della sospensione feriale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma di deduzione del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
Massime di principio
- Ai fini del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., la sospensione straordinaria dei termini processuali disposta per l'emergenza Covid-19 si cumula con la sospensione feriale, quando il periodo del termine ricomprenda anche il mese di agosto, perché i due periodi sono autonomi e non sovrapponibili.
- Il termine di impugnazione di una sentenza non notificata decorre dal deposito della decisione e va calcolato tenendo conto di tutte le sospensioni processuali applicabili ratione temporis.
- È erronea la declaratoria di tardività dell'impugnazione fondata sull'esclusione del cumulo tra sospensione Covid e sospensione feriale, poiché ciò restringe indebitamente il termine per impugnare e incide sul diritto di difesa.
- Quando la Corte di cassazione ravvisa un errore di diritto del giudice di merito sul calcolo del termine di impugnazione, deve cassare la decisione e rinviare al giudice di appello affinché esamini il merito del gravame non trattato.
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