Cassazione Civile, Ordinanza n. 32787/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ex amministratore per il pagamento di euro 50.000 sulla base di una scrittura privata sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente. Secondo il creditore, la scrittura aveva natura transattiva e integrava un'espromissione, con cui la società ricorrente si era obbligata a pagare somme riferite a compensi di amministratore maturati negli anni 2006-2008 in favore della società terza presso cui il creditore aveva svolto l'incarico. La società opponente sosteneva invece che l'obbligazione riguardasse solo la società terza e che la scrittura non potesse essere qualificata come espromissione, ma semmai come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 1272, 1988, 2697 e 1324 c.c., per errata qualificazione della scrittura come espromissione in assenza di un'obbligazione altrui già esistente; 2) violazione degli artt. 1272, 1988, 1362 e 1324 c.c., per mancato rispetto del criterio dell'interpretazione letterale; 3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell'asserita messa a disposizione, da parte della società ricorrente, della somma di euro 50.000 alla sola società effettivamente obbligata verso il creditore, circostanza che secondo la ricorrente escluderebbe l'espromissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la scrittura privata era correttamente qualificabile come espromissione e non come promessa di pagamento, perché risultava dalla duplice manifestazione di volontà del rappresentante della società e del creditore ed era coerente con la causa concreta dell'atto, anche alla luce dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c., che non si arrestano al solo dato letterale. Ha rigettato anche il terzo motivo perché il fatto asseritamente omesso non era decisivo: nella espromissione non rilevano i rapporti interni tra terzo e debitore originario, e comunque dal documento richiamato non emergeva con certezza che la somma fosse destinata al pagamento dei compensi del creditore. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'espromissione è un contratto con struttura bilaterale, distinto dalla promessa di pagamento, e non richiede l'accettazione del debitore originario.
La promessa di pagamento è un negozio unilaterale e non coincide con l'espromissione.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non accoglie la censura sulla distribuzione dell'onere probatorio.
Richiamato per sostenere l'applicazione delle norme sui negozi unilaterali, ma la Corte conferma la qualificazione contrattuale dell'atto.
Il criterio letterale è il primo momento dell'interpretazione, ma non è assoluto e va coordinato con gli altri canoni ermeneutici.
L'interpretazione deve avvenire nel contesto negoziale complessivo.
Va privilegiata un'interpretazione conforme a buona fede e non cavillosa.
Rileva il criterio funzionale, orientato alla ragione pratica del contratto.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
È il parametro del vizio di violazione di legge invocato per i primi due motivi.
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
È il parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo invocato nel terzo motivo.
art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.
Il richiamo al documento non integralmente trascritto nel ricorso rende dubbia l'ammissibilità del motivo.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti e la decisione è stata assunta in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'espromissione si distingue dalla promessa di pagamento perché è un contratto bilaterale, fondato sull'incontro delle volontà del terzo che assume il debito e del creditore che lo accetta come nuovo debitore, pur non essendo necessaria l'accettazione del debitore originario.
- Nell'interpretazione del contratto il dato letterale ha rilievo prioritario ma non esclusivo: il giudice deve ricostruire la comune volontà delle parti considerando il testo nel suo complesso, la funzione economico-pratica dell'accordo, il comportamento complessivo dei contraenti e gli indici esterni coerenti con la causa concreta.
- Il principio 'in claris non fit interpretatio' non impedisce al giudice di valorizzare elementi ulteriori rispetto al testo quando la lettera, pur chiara, risulti incompatibile con indici esterni della volontà negoziale.
- Nella espromissione non assumono rilievo, ai fini della validità o qualificazione del negozio, i rapporti interni tra espromittente e debitore originario né i motivi soggettivi che hanno indotto il terzo ad assumere il debito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto allegato non risulti realmente decisivo ai fini della soluzione della controversia o quando il documento richiamato non consenta di trarne con certezza la circostanza dedotta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32766/2022 del 08/11/2022
- ordinanza_civile · 8 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32768/2022 del 08/11/2022
- ordinanza_civile · 8 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32769/2022 del 08/11/2022
- ordinanza_civile · 8 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32770/2022 del 08/11/2022
- ordinanza_civile · 8 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32771/2022 del 08/11/2022
- ordinanza_civile · 8 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32772/2022 del 08/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →