Cassazione Civile, Ordinanza n. 26538/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società finanziaria)
La controversia
Una società utilizzatrice di un contratto di leasing immobiliare aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità della clausola cd. "rischio cambio" inserita nel contratto, deducendo violazione di obblighi di legge e di buona fede e domandando la restituzione delle somme pagate in esecuzione della clausola. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, ritenendo nulla la clausola per indeterminatezza, per violazione delle norme del T.U.F. in tema di trasparenza e per la sua natura di derivato finanziario, e aveva condannato la controparte alla restituzione di una somma. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello della società subentrata nel rapporto, valorizzando la non meritevolezza della clausola ex art. 1322 c.c. perché strutturata in modo da realizzare sempre gli interessi di una sola parte, e aveva inoltre respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva relativa alle somme versate prima del conferimento d'azienda. In cassazione la società ricorrente ha proposto otto motivi: i primi due contro l'interpretazione della clausola e la motivazione della sentenza d'appello; il terzo contro la lettura del tasso di cambio convenzionale e la supposta posizione sfavorevole dell'utilizzatore; il quarto contro il giudizio di immeritevolezza ex art. 1322 c.c.; il quinto e il sesto contro l'affermazione che l'utilizzatore non avesse contribuito alla formazione del vincolo e non conoscesse l'operazione; il settimo, subordinato, contro la nullità dell'intera clausola anziché della sola previsione sull'IVA; l'ottavo, in estremo subordine, contro il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva per le restituzioni anteriori al conferimento aziendale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo erronea e costituzionalmente carente la motivazione della Corte d'appello nella parte in cui aveva interpretato la clausola di indicizzazione come diretta sempre e solo a favore della concedente, nonostante il suo tenore letterale bidirezionale e la sua espressa aleatorietà. Ha inoltre accolto, per quanto di ragione, il quinto e il sesto motivo, rilevando che anche l'affermazione secondo cui l'utilizzatore non avrebbe contribuito alla costituzione del vincolo contraddiceva il testo della clausola e il verbale di consegna indicato in ricorso, oltre a essere apodittica. È stato dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché diretto a sollecitare un nuovo apprezzamento del significato contrattuale e perché il vizio motivazionale non può essere desunto da elementi esterni alla sentenza. Il quarto motivo è stato assorbito dall'accoglimento dei primi due; parimenti assorbiti il settimo e l'ottavo, espressamente subordinati. Il dispositivo finale riportato nel testo si arresta all'accoglimento parziale con declaratoria di inammissibilità e assorbimento delle ulteriori censure; non è riportata nel testo la fase successiva relativa alla cassazione con rinvio, se presente.
Norme richiamate
La meritevolezza del contratto atipico non può essere esclusa in base a un'interpretazione che ne alteri il tenore letterale e ne faccia discendere, senza adeguata motivazione, un vantaggio esclusivo per una sola parte; l'equivalenza delle prestazioni non è di per sé requisito di validità del contratto.
senso letterale delle parole
Il criterio letterale ha rilievo centrale nell'interpretazione del contratto e non può essere contraddetto da una lettura che ne capovolga il significato espresso.
Le clausole vanno interpretate nel complesso delle pattuizioni, ma senza svincolarsi dal dato testuale espresso.
L'interpretazione secondo buona fede non consente di attribuire alla clausola un significato incompatibile con la sua formulazione e con la dichiarata aleatorietà.
Non può essere usato per giustificare una declaratoria di invalidità dell'intera clausola senza verificare la possibilità di conservazione della parte residua.
La nullità parziale va verificata prima di estendere l'invalidità all'intera clausola, se questa può reggere anche espungendo la sola previsione viziata.
La parte che contesta la ricostruzione del rapporto deve confrontarsi con l'onere di allegare e provare i fatti rilevanti, ma la censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuovo giudizio sul merito.
art. 3, comma 1, d. lgs. n. 206 del 2005
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la propria qualificazione della controparte come professionista e non come parte debole.
art. 111 Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; una motivazione intrinsecamente contraddittoria o apodittica integra vizio rilevabile in cassazione.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione intelligibile e non meramente apparente; il vizio motivazionale si coglie all'interno della sentenza, non per confronto con atti esterni.
Censurato per il tardivo deposito del documento relativo al conferimento d'azienda in primo grado.
Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La Corte valorizza l'indicazione specifica, nel ricorso, del verbale di consegna quale sede documentale dell'accordo sulla clausola.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sul subentro nel rapporto e sui limiti della successione nelle obbligazioni.
Richiamato in via subordinata per sostenere la tesi della nullità della clausola o di parte di essa.
Richiamato in via subordinata con riferimento alle pretese restitutorie per indebito pagamento.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di una clausola contrattuale, soprattutto se espressamente connotata da aleatorietà e da effetti bidirezionali, non è consentito attribuirle un significato che la trasformi, senza base testuale, in un meccanismo unilaterale a vantaggio di una sola parte.
- La motivazione sulla meritevolezza ex art. 1322 c.c. deve spiegare in modo coerente perché la clausola sarebbe strutturalmente sbilanciata; non è sufficiente affermare in modo apodittico che il contratto realizza sempre e comunque l'interesse di un solo contraente.
- Il vizio motivazionale rilevante in cassazione deve emergere dal testo della sentenza come contraddittorietà o apparenza interna, e non può essere ricostruito mediante il confronto con atti esterni o con le allegazioni difensive delle parti.
- La censura in cassazione non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del contenuto negoziale o delle risultanze di merito, quando la sentenza impugnata abbia già operato una lettura del testo contrattuale.
- La nullità di una clausola va verificata con attenzione al principio di conservazione del contratto, prima di estendere l'invalidità all'intero patto, quando la parte viziata sia separabile dal regolamento residuo.
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