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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23245/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la condanna per la violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione e aveva soltanto ridotto la pena a un anno di reclusione. Il ricorrente articolava tre motivi: con il primo censurava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la condotta non avrebbe avuto un disvalore tale da escluderla; con il secondo contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con il terzo contestava la ritenuta recidiva, assumendo che non vi fosse stata una previa dichiarazione di recidiva semplice prima della commissione del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti e tre i motivi manifestamente infondati perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condiviso il diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando l'entità della condotta e i precedenti specifici dell'imputato; ha ritenuto corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sulla personalità negativa e sull'assenza di elementi favorevoli; ha infine ribadito che, per la recidiva reiterata, è sufficiente che al momento del reato l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per precedenti reati, senza necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne discute il contenuto, ma prende atto della condanna per tale reato.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando la condotta non sia trascurabile e l'apprezzamento sia compiuto alla luce dei criteri dell'art. 133, comma primo, c.p.

  • art. 133 c.p.

    i criteri di valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato legittimano sia il diniego dell'art. 131-bis c.p. sia il diniego delle attenuanti generiche, quando emerga un elemento preponderante sfavorevole.

  • art. 62-bis c.p.

    il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da un elemento negativo ritenuto preponderante, anche isolatamente considerato.

  • art. 99 c.p.

    la recidiva reiterata può essere applicata quando, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedenti espressivi di maggiore pericolosità sociale; non occorre una previa dichiarazione di recidiva semplice.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti un disvalore non marginale e l'imputato risulti gravato da precedenti specifici, essendo necessario un giudizio complessivo ancorato ai criteri dell'art. 133 c.p.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice motiva richiamando un solo elemento sfavorevole, purché questo sia ritenuto preponderante e pertinente ai parametri dell'art. 133 c.p.
  • In tema di recidiva reiterata, ai fini dell'applicazione nel giudizio di cognizione è sufficiente che, al momento del fatto, l'imputato abbia più sentenze definitive per reati precedenti indicativi di maggiore pericolosità; non è necessaria una preventiva dichiarazione formale di recidiva semplice.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitino a riproporre censure già disattese in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoRecidivaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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