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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29820/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comproprietaria)

La controversia

La controversia tra comproprietari riguardava la validità di una scrittura privata del 15 gennaio 2004, con la quale sarebbe stato trasferito alla resistente il diritto sulle quote di proprietà degli altri partecipanti su un immobile sito in Lido di Ostia. In primo grado, su domanda riconvenzionale della resistente, era stata accertata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura. Gli originari soccombenti avevano proposto appello, ma la Corte d'appello lo aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ritenendo che l'atto riproducesse genericamente le deduzioni di primo grado senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., lamentando una motivazione laconica e il richiamo a un orientamento ritenuto superato; con il secondo motivo hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e, in sostanza, l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, sostenendo che il gravame fosse specifico ai sensi dell'art. 342 c.p.c. La Corte di cassazione ha inoltre rilevato che l'atto di appello era stato prodotto solo tardivamente, oltre il termine di cui all'art. 369 c.p.c., e comunque oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 372 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, con conseguente inutilizzabilità del documento per verificare la fondatezza dei motivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non rispettassero il canone di specificità dell'art. 366 c.p.c., perché i ricorrenti non avevano riportato il contenuto dell'atto di appello necessario a dimostrare l'asserita specificità del gravame e a censurare utilmente la statuizione di inammissibilità resa dalla Corte d'appello. La tardiva produzione dell'atto di appello ha inoltre precluso qualsiasi esame diretto del documento. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.500,00, oltre accessori, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve contenere censure specifiche e non può limitarsi a riprodurre genericamente le deduzioni di primo grado

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve rispettare un rigoroso canone di specificità, imponendo di riportare il contenuto degli atti rilevanti quando se ne contesti l'apprezzamento

  • art. 369 c.p.c.

    la produzione dell'atto di appello nel giudizio di cassazione deve avvenire nel termine di deposito del ricorso; la produzione tardiva è inammissibile

  • art. 372 c.p.c.

    la produzione documentale successiva è ammessa solo nei limiti e nei termini previsti; nel caso concreto il deposito è risultato comunque tardivo

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la censura di nullità per motivazione apparente o insufficiente non è fondata quando la decisione d'appello consenta di comprendere la ratio della statuizione

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato come vizio processuale per la nullità della sentenza impugnata

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto

  • d.lgs. n. 149/2022, art. 35, comma 6

    la modifica dell'art. 372 c.p.c. si applica anche ai giudizi pendenti nei casi indicati dalla disposizione transitoria

Massime di principio

  • Chi censura in cassazione la declaratoria di inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità deve indicare con precisione le ragioni dell'errore e riportare nel ricorso il contenuto del gravame nella misura necessaria a dimostrarne la specificità; non è sufficiente un rinvio all'atto di appello.
  • La verifica della specificità dell'appello ex art. 342 c.p.c. richiede una critica puntuale della motivazione di primo grado: la mera riproposizione delle difese già svolte non integra un motivo ammissibile.
  • Nel giudizio di cassazione la produzione tardiva del documento che si assume decisivo per la fondatezza del ricorso è inammissibile e impedisce l'esame diretto dell'atto da parte della Corte.
  • Il vizio di motivazione denunciato come nullità della sentenza non può essere accolto se la decisione impugnata esprime comunque in modo comprensibile la ratio della statuizione e il ricorrente non dimostra specificamente il contrario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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