Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13230/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza definitiva che aveva riconosciuto a un contribuente il diritto al rimborso dell'IVA per l'anno 1995. Dopo alcuni anni, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate notificava una comunicazione di sospensione del rimborso, motivandola con la presenza di carichi erariali pendenti e invitando il contribuente a definire tali debiti o a garantirli. Il contribuente impugnava l'atto e otteneva ragione in primo e secondo grado, poiché i giudici tributari ritenevano la comunicazione carente di motivazione e comunque illegittima, anche perché il rimborso discendeva da una sentenza passata in giudicato. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 38-bis DPR 600/1973, 69 r.d. 2440/1923 e 77 DPR 602/1973: sosteneva che la sospensione fosse legittima e doverosa in presenza di carichi pendenti derivanti da una cartella di pagamento, che si trattasse di misura cautelare di autotutela non subordinata al periculum in mora, e che il rimborso fosse comunque stato eseguito successivamente mediante ordini di pagamento in favore dell'agente della riscossione a seguito di pignoramento presso terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza d'appello. Secondo la Corte, infatti, la CTR non aveva escluso in astratto il potere dell'Amministrazione di sospendere il rimborso IVA, ma aveva censurato la specifica decisione di sospensione per difetto di adeguata motivazione e per mancata produzione, anche in appello, di elementi idonei a giustificare il concreto esercizio del potere, nonostante l'Ufficio si fosse già cautelato sui debiti pendenti con misure di valore addirittura superiore. La Corte ha anche osservato che l'emissione di ordini di pagamento in seguito a pignoramento non equivale a esecuzione del rimborso, ma costituisce un atto di collaborazione nella vincolazione del credito in attesa dell'assegnazione. Il ricorso è stato quindi respinto; nulla è stato disposto sulle spese perché il contribuente era rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    la censura proposta mirava a denunciare un errore di diritto, ma è stata ritenuta inconferente rispetto alla motivazione della decisione impugnata

  • art. 38-bis DPR n. 600 del 1973

    richiamato dall'Ufficio come base del potere di sospendere il rimborso IVA in presenza di carichi pendenti

  • art. 69 r.d. n. 2440 del 1923

    invocato quale fonte del potere di sospensione/fermo cautelare dell'Amministrazione finanziaria, ma la Corte non ha negato in astratto tale potere, bensì ha rilevato il difetto di motivazione del suo concreto esercizio

  • art. 77 DPR n. 602 del 1973

    citato nel motivo insieme alle altre disposizioni in tema di tutela cautelare del credito erariale

  • art. 23, primo comma, D.Lgs. n. 472 del 1997

    richiamato dal ricorrente come ulteriore base della legittimità della sospensione in presenza di contenzioso

  • art. 69, ultimo comma, r.d. n. 2440 del 1923

    richiamato come fondamento del fermo amministrativo e della misura cautelare di autotutela

  • art. 77 DPR 602/73

    richiamato in relazione all'iscrizione ipotecaria già disposta dall'Amministrazione sui beni del debitore

Massime di principio

  • Il potere dell'Amministrazione di sospendere un rimborso fiscale non è escluso in astratto dalla sola presenza di carichi pendenti o di misure cautelari a tutela del credito erariale; tuttavia il suo esercizio concreto deve essere specificamente e adeguatamente motivato.
  • Quando il giudice di merito fonda l'illegittimità della sospensione sul difetto di motivazione e sulla mancanza di elementi giustificativi concreti, il ricorso per cassazione è infondato se si limita a contestare il potere astratto dell'ufficio senza confrontarsi con tale effettiva ratio decidendi.
  • L'emissione di ordini di pagamento a seguito di pignoramento presso terzi non coincide di per sé con l'effettiva esecuzione del rimborso, ma integra un atto strumentale alla vincolazione del credito in attesa dell'assegnazione.
  • La legittimità della sospensione di un rimborso non può essere affermata in via automatica per il solo richiamo all'esistenza di debiti pendenti, occorrendo una verifica della concreta sussistenza dei presupposti e della congruità della scelta amministrativa nel caso specifico.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.