Cassazione Civile, Ordinanza n. 13230/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza definitiva che aveva riconosciuto a un contribuente il diritto al rimborso dell'IVA per l'anno 1995. Dopo alcuni anni, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate notificava una comunicazione di sospensione del rimborso, motivandola con la presenza di carichi erariali pendenti e invitando il contribuente a definire tali debiti o a garantirli. Il contribuente impugnava l'atto e otteneva ragione in primo e secondo grado, poiché i giudici tributari ritenevano la comunicazione carente di motivazione e comunque illegittima, anche perché il rimborso discendeva da una sentenza passata in giudicato. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 38-bis DPR 600/1973, 69 r.d. 2440/1923 e 77 DPR 602/1973: sosteneva che la sospensione fosse legittima e doverosa in presenza di carichi pendenti derivanti da una cartella di pagamento, che si trattasse di misura cautelare di autotutela non subordinata al periculum in mora, e che il rimborso fosse comunque stato eseguito successivamente mediante ordini di pagamento in favore dell'agente della riscossione a seguito di pignoramento presso terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza d'appello. Secondo la Corte, infatti, la CTR non aveva escluso in astratto il potere dell'Amministrazione di sospendere il rimborso IVA, ma aveva censurato la specifica decisione di sospensione per difetto di adeguata motivazione e per mancata produzione, anche in appello, di elementi idonei a giustificare il concreto esercizio del potere, nonostante l'Ufficio si fosse già cautelato sui debiti pendenti con misure di valore addirittura superiore. La Corte ha anche osservato che l'emissione di ordini di pagamento in seguito a pignoramento non equivale a esecuzione del rimborso, ma costituisce un atto di collaborazione nella vincolazione del credito in attesa dell'assegnazione. Il ricorso è stato quindi respinto; nulla è stato disposto sulle spese perché il contribuente era rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
la censura proposta mirava a denunciare un errore di diritto, ma è stata ritenuta inconferente rispetto alla motivazione della decisione impugnata
art. 38-bis DPR n. 600 del 1973
richiamato dall'Ufficio come base del potere di sospendere il rimborso IVA in presenza di carichi pendenti
art. 69 r.d. n. 2440 del 1923
invocato quale fonte del potere di sospensione/fermo cautelare dell'Amministrazione finanziaria, ma la Corte non ha negato in astratto tale potere, bensì ha rilevato il difetto di motivazione del suo concreto esercizio
citato nel motivo insieme alle altre disposizioni in tema di tutela cautelare del credito erariale
art. 23, primo comma, D.Lgs. n. 472 del 1997
richiamato dal ricorrente come ulteriore base della legittimità della sospensione in presenza di contenzioso
art. 69, ultimo comma, r.d. n. 2440 del 1923
richiamato come fondamento del fermo amministrativo e della misura cautelare di autotutela
richiamato in relazione all'iscrizione ipotecaria già disposta dall'Amministrazione sui beni del debitore
Massime di principio
- Il potere dell'Amministrazione di sospendere un rimborso fiscale non è escluso in astratto dalla sola presenza di carichi pendenti o di misure cautelari a tutela del credito erariale; tuttavia il suo esercizio concreto deve essere specificamente e adeguatamente motivato.
- Quando il giudice di merito fonda l'illegittimità della sospensione sul difetto di motivazione e sulla mancanza di elementi giustificativi concreti, il ricorso per cassazione è infondato se si limita a contestare il potere astratto dell'ufficio senza confrontarsi con tale effettiva ratio decidendi.
- L'emissione di ordini di pagamento a seguito di pignoramento presso terzi non coincide di per sé con l'effettiva esecuzione del rimborso, ma integra un atto strumentale alla vincolazione del credito in attesa dell'assegnazione.
- La legittimità della sospensione di un rimborso non può essere affermata in via automatica per il solo richiamo all'esistenza di debiti pendenti, occorrendo una verifica della concreta sussistenza dei presupposti e della congruità della scelta amministrativa nel caso specifico.
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