Cassazione Penale, Sentenza n. 20998/2024 del 28/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che, a seguito di perizia, aveva ritenuto indivisibili le quote societarie (o i beni connessi) e aveva disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio dello Stato per intero, ritenendo assente la buona fede dei fratelli Ascione, nonostante la loro assoluzione penale e la restituzione disposta in loro favore in sede di prevenzione. La Cassazione ha ritenuto che il Tribunale abbia travisato la perizia: il perito aveva infatti individuato l'indivisibilità dei singoli immobili ma aveva proposto un progetto di divisione "ideale" delle quote societarie (ripartendo valori al 40% per l'Agenzia e al 60% per i ricorrenti). Il Tribunale aveva confuso l'indivisibilità dei singoli cespiti con l'indivisibilità delle quote societarie e, conseguentemente, aveva anticipato la valutazione della mala fede dei ricorrenti senza verificare se le quote fossero effettivamente indivisibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo esame. Ha stabilito che il giudice di merito dovrà: 1) riesaminare la perizia alla luce della distinzione tra indivisibilità dei singoli immobili e divisibilità (o meno) delle quote societarie; 2) se riscontrata la divisibilità delle quote, procedere alla ripartizione: la quota confiscata definitivamente (40%) va assegnata all'Agenzia e la restante quota (60%) va restituita ai ricorrenti; 3) solo se le quote risultassero effettivamente indivisibili, passare alla valutazione della buona fede dei ricorrenti, tenendo conto delle risultanze del processo penale e del procedimento di prevenzione (assoluzioni e restituzioni già disposte) che rilevano sulla sussistenza di comportamenti censurabili al momento dell'acquisizione e gestione delle quote. La Corte ha inoltre precisato che la mancata annotazione ipotecaria aggiornata non esclude l'ammissibilità dell'istanza dell'Agenzia quando esista una confisca definitiva.
Norme richiamate
Norma procedurale che autorizza l'Agenzia Nazionale a proporre istanza al giudice penale per le attività di scioglimento della comunione e gestione dei beni oggetto di provvedimenti; la Corte ha ritenuto ammissibile l'istanza anche se le visure ipotecarie non erano aggiornate rispetto alla confisca definitiva.
art. 48, comma 7-ter, d.l.vo 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia)
Disciplina la destinazione dei beni indivisi oggetto di confisca definitiva e prevede la verifica dell'indivisibilità e, se indivisibili, la valutazione della buona fede dei partecipanti alla comunione; la Corte ha richiamato l'esatto ordine logico di applicazione: prima accertare l'indivisibilità, poi, se necessario, verificare la buona fede.
Riferimento al reato di associazione mafiosa come contesto fattuale originario: la Corte osserva che la precedente ricostruzione sulla partecipazione di Ascione Giuliano e gli esiti processuali nei confronti dei ricorrenti sono elementi che devono essere considerati nella valutazione della buona fede, qualora si renda necessaria.
Massime di principio
- La procedura ex art. 48, comma 7-ter, d.l.vo 159/2011 presuppone prima l'accertamento dell'effettiva indivisibilità dei diritti (es. quote societarie); l'indivisibilità dei singoli beni componenti non equivale automaticamente a indivisibilità delle quote societarie
- Il perito tecnico può proporre una "divisione ideale" delle quote valorizzando i singoli cespiti: il giudice non deve travisare tali conclusioni e deve motivare con attenzione se ritiene comunque l'indivisibilità delle quote
- Se le quote sono divisibili, l'assegnazione segue la quota confiscata definitivamente (es. 40% all'Agenzia) e la restante quota va restituita agli aventi diritto (es. 60% ai ricorrenti): non si pone la necessità di valutare la buona fede
- Solo ove la divisibilità risulti esclusa si apre la fase di verifica della buona fede del partecipante alla comunione; in questa fase rilevano gli esiti dei procedimenti penali e di prevenzione (assoluzioni, restituzioni già disposte) come elementi favorevoli alla buona fede
- La semplice assenza di aggiornamento delle visure ipotecarie non impedisce all'Agenzia di promuovere l'istanza: conta la confisca definitiva già pronunciata
- La "connivenza" con soggetti coinvolti in attività illecite deve essere provata e non può essere presunta sulla sola base della comproprietà: il giudice deve motivare specificamente eventuali ragioni per escludere la buona fede
- In caso di errore di valutazione tecnica o travisamento della perizia la via corretta è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame e motivazione del giudice di merito
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