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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13641/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente proprietario)

La controversia

Il consorzio ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della fondazione per il pagamento di oneri consortili dovuti sino al 20 maggio 1994 in relazione alla proprietà di alcuni terreni compresi nel perimetro di lottizzazione. La Corte d'appello aveva revocato il decreto ingiuntivo accogliendo l'eccezione di prescrizione, ritenendo che l'imprescrittibilità del diritto dominicale non si estendesse ai crediti per oneri consortili, qualificati come obbligazioni di fonte contrattuale e quindi soggette a prescrizione quinquennale e, in ogni caso, decennale, entrambe già maturate al momento della richiesta. Nel ricorso per cassazione il consorzio denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 33 e 34 dello statuto e dell'art. 2934 c.c., sostenendo che i contributi consortili avessero natura di onere reale e, come tali, fossero imprescrittibili; a sostegno richiamava la previsione statutaria di acconti periodici indipendenti dalla destinazione del terreno e un precedente in materia condominiale sulle prestazioni positive periodiche qualificate come oneri reali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha escluso che i contributi consortili potessero essere qualificati come oneri reali, osservando che il tratto qualificante dell'onere reale è l'inerenza al fondo, mentre nel caso esaminato l'obbligo di pagamento trovava causa nell'adesione al consorzio e non nella sola proprietà del bene. Ha inoltre evidenziato la diversità tra regolamento condominiale e contratto/statuto consortile, attribuendo a quest'ultimo, quale fonte dell'obbligazione, valenza esclusiva. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la prescrizione e revocato il decreto ingiuntivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    violazione e/o errata interpretazione e applicazione

    viene richiamato come vizio dedotto in cassazione per denunciare la violazione di legge nella qualificazione dei contributi consortili e nella negazione della loro imprescrittibilità.

  • art. 2934 c.c.

    in relazione al mancato riconoscimento della imprescrittibilità dei crediti per contributi consortili

    la Corte esclude che il credito per oneri consortili sia sottratto alla prescrizione, perché non ha natura di onere reale.

  • artt. 11, 33 e 34 dello Statuto

    giusta le censure del ricorrente

    le clausole statutarie invocate non sono ritenute idonee a trasformare il contributo consortile in un onere reale imprescrittibile.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    pari a quello previsto per il ricorso

    costituisce il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • L'onere reale si configura solo quando l'obbligazione positiva e periodica è inerente al fondo, cioè deriva dalla qualità giuridica del bene e grava sul proprietario per il solo fatto di esserlo.
  • L'obbligo di pagamento di contributi consortili non è, di regola, un onere reale se trova la propria fonte nell'adesione al consorzio o nel rapporto contrattuale/statutario, e non nella mera titolarità del fondo.
  • La disciplina e la giurisprudenza elaborate in tema di regolamento condominiale non sono automaticamente trasponibili ai consorzi, ove la fonte dell'obbligazione sia un contratto o statuto consortile.
  • La qualificazione della fonte dell'obbligazione è decisiva ai fini del regime prescrizionale: se il credito non è assistito da un titolo reale, resta soggetto alle ordinarie regole di prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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