Cassazione Civile, Ordinanza n. 13641/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente proprietario)
La controversia
Il consorzio ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della fondazione per il pagamento di oneri consortili dovuti sino al 20 maggio 1994 in relazione alla proprietà di alcuni terreni compresi nel perimetro di lottizzazione. La Corte d'appello aveva revocato il decreto ingiuntivo accogliendo l'eccezione di prescrizione, ritenendo che l'imprescrittibilità del diritto dominicale non si estendesse ai crediti per oneri consortili, qualificati come obbligazioni di fonte contrattuale e quindi soggette a prescrizione quinquennale e, in ogni caso, decennale, entrambe già maturate al momento della richiesta. Nel ricorso per cassazione il consorzio denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 33 e 34 dello statuto e dell'art. 2934 c.c., sostenendo che i contributi consortili avessero natura di onere reale e, come tali, fossero imprescrittibili; a sostegno richiamava la previsione statutaria di acconti periodici indipendenti dalla destinazione del terreno e un precedente in materia condominiale sulle prestazioni positive periodiche qualificate come oneri reali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha escluso che i contributi consortili potessero essere qualificati come oneri reali, osservando che il tratto qualificante dell'onere reale è l'inerenza al fondo, mentre nel caso esaminato l'obbligo di pagamento trovava causa nell'adesione al consorzio e non nella sola proprietà del bene. Ha inoltre evidenziato la diversità tra regolamento condominiale e contratto/statuto consortile, attribuendo a quest'ultimo, quale fonte dell'obbligazione, valenza esclusiva. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la prescrizione e revocato il decreto ingiuntivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
violazione e/o errata interpretazione e applicazione
viene richiamato come vizio dedotto in cassazione per denunciare la violazione di legge nella qualificazione dei contributi consortili e nella negazione della loro imprescrittibilità.
in relazione al mancato riconoscimento della imprescrittibilità dei crediti per contributi consortili
la Corte esclude che il credito per oneri consortili sia sottratto alla prescrizione, perché non ha natura di onere reale.
artt. 11, 33 e 34 dello Statuto
giusta le censure del ricorrente
le clausole statutarie invocate non sono ritenute idonee a trasformare il contributo consortile in un onere reale imprescrittibile.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso
costituisce il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- L'onere reale si configura solo quando l'obbligazione positiva e periodica è inerente al fondo, cioè deriva dalla qualità giuridica del bene e grava sul proprietario per il solo fatto di esserlo.
- L'obbligo di pagamento di contributi consortili non è, di regola, un onere reale se trova la propria fonte nell'adesione al consorzio o nel rapporto contrattuale/statutario, e non nella mera titolarità del fondo.
- La disciplina e la giurisprudenza elaborate in tema di regolamento condominiale non sono automaticamente trasponibili ai consorzi, ove la fonte dell'obbligazione sia un contratto o statuto consortile.
- La qualificazione della fonte dell'obbligazione è decisiva ai fini del regime prescrizionale: se il credito non è assistito da un titolo reale, resta soggetto alle ordinarie regole di prescrizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13557/2024 del 16/05/2024
- ordinanza_civile · 16 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13558/2024 del 16/05/2024
- ordinanza_civile · 16 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13559/2024 del 16/05/2024
- ordinanza_civile · 16 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13561/2024 del 16/05/2024
- ordinanza_civile · 16 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13565/2024 del 16/05/2024
- ordinanza_civile · 16 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13567/2024 del 16/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →