Cassazione Civile, Ordinanza n. 34577/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Gli eredi di un soggetto che aveva promosso un giudizio davanti alla Corte dei conti per il riconoscimento di una maggiorazione sull'assegno funzionale hanno chiesto l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la durata ritenuta irragionevole del processo presupposto. Il giudizio presupposto era stato definito in primo grado con rigetto e in appello con declaratoria di estinzione per mancata riassunzione dopo l'interruzione causata dal decesso del difensore. La Corte d'appello aveva respinto la domanda di equa riparazione ritenendo non superata la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. n. 89/2001. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che la declaratoria di estinzione era intervenuta dopo il superamento del termine di ragionevole durata e che la proposizione dell'appello dimostrava l'interesse del dante causa a ottenere una decisione favorevole, con conseguente patema d'animo per la protrazione del giudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in tema di equa riparazione, la dichiarazione di estinzione del giudizio presupposto per mancata riassunzione dopo l'interruzione non esclude in astratto il danno non patrimoniale; tuttavia la verifica circa la sussistenza di elementi idonei a superare la presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio e a dimostrare il persistente interesse della parte alla coltivazione del giudizio è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente rilevato che non era stata fornita prova specifica del perdurante interesse del dante causa né del patema d'animo sofferto per la durata del processo. La censura dei ricorrenti mirava in realtà a sollecitare un riesame del merito e delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati in solido al rimborso delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-sexies, lett. c)
la presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio può essere superata solo con elementi specifici; la relativa verifica è accertamento di fatto riservato al giudice di merito
art. 6 CEDU
richiamato come parametro sulla ragionevole durata del processo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la doglianza di violazione di legge non può tradursi in una diversa valutazione del fatto accertato
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione della valutazione delle deduzioni difensive o del merito istruttorio
richiamato per la proposta di manifesta infondatezza
richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio
art. 10 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto inapplicabile perché il procedimento è esente da contributo unificato
norma richiamata solo come base del diritto azionato nel giudizio presupposto
norma richiamata solo come base del diritto azionato nel giudizio presupposto
Massime di principio
- In materia di equa riparazione, l'estinzione del giudizio presupposto sopravvenuta dopo il superamento del termine di ragionevole durata non esclude, di per sé, la sussistenza del danno non patrimoniale.
- La presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio prevista per alcune ipotesi di definizione del processo può essere superata solo mediante allegazioni e prove specifiche sull'effettivo persistente interesse della parte alla decisione e sul pregiudizio subito.
- L'accertamento della sufficienza degli elementi addotti per vincere la presunzione di assenza del danno è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale oggi tipizzato.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle deduzioni difensive o delle risultanze istruttorie, ma solo per denunciare un omesso esame di un fatto storico decisivo o un vero errore di diritto.
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