Cassazione Penale, Sentenza n. 23279/2024 del 10/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di riesame con cui era stata confermata la custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente per il delitto previsto dall'art. 416-bis c.p. (associazione mafiosa). Le difese contestavano la insufficienza e contraddittorietà degli indizi: criticata l'affidabilità e la rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori (soprattutto di Maurizio De Carlo e di Francesco Sergi), la mancanza di riscontri esterni individualizzanti, l'erronea valorizzazione di conversazioni intercettate e tabulati telefonici, la scarsa significatività della vicenda estorsiva riferita alla pompa di benzina e dell'episodio relativo a un punto scommesse; si deduceva altresì l'assenza di elementi idonei a dimostrare un ruolo dirigenziale/di vertice nell'associazione e la carenza delle esigenze cautelari alla luce della lontananza temporale degli episodi contestati e dell'assenza di precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, dichiarando inutilizzabili per tardività i documenti depositati via PEC il giorno prima dell'udienza. Nel merito ha ritenuto carente l'indice indiziario a carico di Mariano Tegano: le dichiarazioni di De Carlo, appartenente ad altra "famiglia", erano insufficientemente corroborate e non potevano da sole fondare la ricostruzione di un "patrimonio conoscitivo condiviso"; mancavano riscontri esterni e concreti atti dimostrativi dell'esercizio di una leadership percepibile all'interno e all'esterno del sodalizio; la corte ha richiamato gli standard della giurisprudenza (sent. Modaffari e altri precedenti) secondo i quali l'affiliazione familiare e nominativa non bastano a provare una condotta attiva e dirigenziale. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale della Libertà e ha disposto il rinvio del procedimento per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, con invio alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
La corte richiede prove concrete della partecipazione attiva e, se ravvisata, della qualità dirigenziale; la mera appartenenza familiare o rituale non basta a fondare la misura cautelare per associazione mafiosa
Richiamato in connessione alle modalità di deposito e trattazione (con riferimento al "Rito Covid") per la disciplina del deposito di motivi nuovi e memorie
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L.18/12/2020 n.176
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in L. 176/2020
Stabilisce il termine più favorevole per il deposito telematico di documenti/conclusioni nel procedimento in "Rito Covid" (entro il quinto giorno antecedente l'udienza); la Corte ha ritenuto inderogabile tale termine e ha dichiarato inammissibili i documenti inviati tardivamente
art. 5-duodecies d.l. 31/10/2022 n.162 conv. L.30/12/2022 n.199 e art.17 d.l.22/06/2023 n.75 conv. L.10/08/2023 n.112
art. 5-duodecies d.l. 31/10/2022, n.162; art.17 d.l. 22/06/2023, n.75
Richiami normativi collegati alla disciplina transitoria e procedurale sul deposito telematico e sulla trattazione in Corte di Cassazione durante il periodo del "Rito Covid"
Riferito al valore probatorio delle dichiarazioni di collaboratori/testimoni; la Corte ha sottolineato la necessità di riscontri esterni quando il dichiarante proviene da altra organizzazione
art. 309 comma 7 cod. proc. pen.
art. 309, comma 7, c.p.p.
Norma richiamata per individuare il criterio di rinvio del procedimento per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria
art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
art.94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposto l'invio alla Cancelleria per gli adempimenti consequenziali al rinvio disposto dalla Cassazione
Sentenza Sez. Un. "Modaffari" n. 36958/2021
Sezioni Unite n. 36958 del 27/05/2021 ("Modaffari")
Ricondotta agli standard di prova per il reato di associazione mafiosa: occorre dimostrare la partecipazione attiva e concreti comportamenti favorevoli all'associazione, non la sola affiliazione o appartenenza familiare
Giurisprudenza richiamata (Miceli, Domicoli, Abbinante, Stanganelli)
Sez. 1, n. 28239 del 20/02/2018 (Miceli); Sez. 4, n. 1097 del 22/10/2020 (Domicoli); Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017 (Abbinante); Sez. 6, n. 19191 del 07/02/2013 (Stanganelli)
Richiami a principi giurisprudenziali: valore probatorio delle dichiarazioni di appartenenti ad altro sodalizio richiede verifiche e riscontri; per la leadership mafiosa servono indizi concreti e percepibili
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori appartenenti ad organizzazioni diverse dalla "vicina" imputata hanno valore probatorio limitato se non supportate da riscontri esterni e verificabili: occorre cercare conferme indipendenti prima di fondare misure cautelari
- La mera appartenenza familiare o il riferimento al cognome non sono di per sé idonei a dimostrare un ruolo dirigenziale in una "ndrina": la prova deve mostrare comportamenti attivi e riconoscibili come esercizio di comando
- Per l'applicazione di misure cautelari per 416-bis serve un quadro indiziario coeso e recente che dimostri partecipazione effettiva e riconoscimento esterno del ruolo; elementi isolati e datati hanno scarso effetto
- Nel "Rito Covid" i termini per il deposito telematico di documenti sono stringenti (entro il termine previsto dall'art.23, comma 8 d.l. 137/2020): produzioni tardive possono essere dichiarate inutilizzabili
- Nel valutare conversazioni e frammenti telefonici va evitata l'argomentazione circolare (assumere che una frase dimostri ruolo che non era peraltro riscontrato in altri atti); occorre contestualizzare e cercare elementi che colleghino direttamente il soggetto ai fatti contestati
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