Cassazione Civile, Ordinanza n. 24519/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2012 emesso nei confronti di una società estera registrata in Italia ai sensi dell'art. 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972. L'Ufficio riteneva dovuta l'IVA su diverse fatture di vendita emesse senza applicazione dell'imposta mediante reverse charge ex art. 17, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo che le operazioni fossero state effettuate nei confronti di un soggetto diverso da quello indicato dalla contribuente e che i documenti prodotti fossero fatture effettivamente emesse e utilizzate a supporto di una richiesta di rimborso IVA. La CTR aveva invece ritenuto che i documenti contestati non fossero vere fatture, ma documenti interni generati per errore dal sistema informatico, mai consegnati o trasmessi al cessionario indicato, e che le operazioni corrette fossero quelle fatturate a un'altra società del gruppo, con pagamento tracciato e riscontro contabile. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione omessa, apparente o contraddittoria, lamentando che la CTR avesse valorizzato una dichiarazione resa da una società del gruppo e non avesse considerato altri elementi probatori; 2) violazione e falsa applicazione di norme IVA e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse illegittimamente disconosciuto valore di fattura ai documenti contestati e che la prova dell'errore e del diritto al rimborso gravasse sulla contribuente, prova che sarebbe stata fornita solo con una dichiarazione priva di valore oggettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, rilevando che la decisione della CTR esponeva comunque le ragioni del convincimento e superava il minimo costituzionale di motivazione. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva ritenuto i documenti contestati non idonei a integrare fatture emesse verso il soggetto indicato dall'Ufficio, valorizzando non solo la dichiarazione del rappresentante della società estera ma anche documenti di trasporto, evidenze contabili e pagamenti bancari, e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 35-ter d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base della registrazione in Italia della società estera contribuente.
art. 17, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per il meccanismo dell'inversione contabile applicato alle cessioni considerate dalla CTR come correttamente fatturate verso il soggetto italiano.
art. 21, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
la Corte richiama la previsione secondo cui la fattura si considera emessa al momento di consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
art. 25 d.P.R. n. 633 del 1972
menzionato nel secondo motivo come norma IVA asseritamente violata.
art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972
menzionato nel secondo motivo come norma IVA asseritamente violata, in relazione alle note di variazione.
menzionato nel secondo motivo come norma asseritamente violata.
art. 7-ter, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina territoriale delle operazioni e dei soggetti passivi stabiliti.
richiamato nel motivo di ricorso sulla ripartizione dell'onere della prova.
richiamato nel motivo di ricorso con riferimento al valore della dichiarazione resa da terzi.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per censurare la sentenza per asserita motivazione apparente o contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- La motivazione è nulla solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente che la motivazione sia ritenuta erronea o non condivisibile, se comunque rende percepibile la ratio decidendi.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti, che resta riservata al giudice di merito.
- Ai fini IVA, la qualificazione di un documento come fattura dipende anche dal suo effettivo perfezionamento nei confronti del destinatario, secondo i criteri di consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione previsti dalla normativa richiamata.
- Quando il giudice di merito fonda il proprio convincimento su un complesso di elementi probatori convergenti, la critica di legittimità non può limitarsi a contestarne l'apprezzamento, ma deve individuare un vero vizio di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- La ripartizione dell'onere probatorio non può essere contestata in cassazione se la censura, nella sostanza, mira soltanto a opporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie già valutate dal giudice di merito.
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