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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24519/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2012 emesso nei confronti di una società estera registrata in Italia ai sensi dell'art. 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972. L'Ufficio riteneva dovuta l'IVA su diverse fatture di vendita emesse senza applicazione dell'imposta mediante reverse charge ex art. 17, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo che le operazioni fossero state effettuate nei confronti di un soggetto diverso da quello indicato dalla contribuente e che i documenti prodotti fossero fatture effettivamente emesse e utilizzate a supporto di una richiesta di rimborso IVA. La CTR aveva invece ritenuto che i documenti contestati non fossero vere fatture, ma documenti interni generati per errore dal sistema informatico, mai consegnati o trasmessi al cessionario indicato, e che le operazioni corrette fossero quelle fatturate a un'altra società del gruppo, con pagamento tracciato e riscontro contabile. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione omessa, apparente o contraddittoria, lamentando che la CTR avesse valorizzato una dichiarazione resa da una società del gruppo e non avesse considerato altri elementi probatori; 2) violazione e falsa applicazione di norme IVA e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse illegittimamente disconosciuto valore di fattura ai documenti contestati e che la prova dell'errore e del diritto al rimborso gravasse sulla contribuente, prova che sarebbe stata fornita solo con una dichiarazione priva di valore oggettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, rilevando che la decisione della CTR esponeva comunque le ragioni del convincimento e superava il minimo costituzionale di motivazione. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva ritenuto i documenti contestati non idonei a integrare fatture emesse verso il soggetto indicato dall'Ufficio, valorizzando non solo la dichiarazione del rappresentante della società estera ma anche documenti di trasporto, evidenze contabili e pagamenti bancari, e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è nulla solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente che la motivazione sia ritenuta erronea o non condivisibile, se comunque rende percepibile la ratio decidendi.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti, che resta riservata al giudice di merito.
  • Ai fini IVA, la qualificazione di un documento come fattura dipende anche dal suo effettivo perfezionamento nei confronti del destinatario, secondo i criteri di consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione previsti dalla normativa richiamata.
  • Quando il giudice di merito fonda il proprio convincimento su un complesso di elementi probatori convergenti, la critica di legittimità non può limitarsi a contestarne l'apprezzamento, ma deve individuare un vero vizio di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • La ripartizione dell'onere probatorio non può essere contestata in cassazione se la censura, nella sostanza, mira soltanto a opporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie già valutate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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