Cassazione Civile, Ordinanza n. 32758/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero aveva impugnato davanti al Giudice di Pace un decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale. Deduceva: la mancanza di valida delega in capo al funzionario che aveva sottoscritto il decreto (indicata come Vice Prefetto), la violazione dell'art. 19 T.U. immigrazione perché, al momento dell'espulsione, era pendente una procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e sussisteva una convivenza con il fratello cittadino italiano, nonché l'omessa valutazione dei vincoli familiari in Italia ai fini dell'art. 13 T.U. immigrazione. Contestava inoltre la gestione dell'udienza da parte del Giudice di Pace, assumendo di non avere potuto partecipare utilmente al contraddittorio e di non aver potuto replicare ai documenti depositati dalla Questura. Avverso il rigetto dell'opposizione proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, avendo il giudice deciso nonostante la sua partecipazione incolpevolmente mancata e senza concedere termine per repliche; 2) omesso esame e violazione di legge in relazione alla sottoscrizione del decreto da parte di soggetto asseritamente incompetente o privo di delega; 3) falsa applicazione dell'art. 19 T.U.I. e omesso esame della documentazione attestante la convivenza con parente italiano e la pendenza della pratica di soggiorno per motivi familiari, con conseguente inespellibilità.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il ricorso si fondasse su una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella risultante dal provvedimento impugnato. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, osservando che il Giudice di Pace aveva omesso una reale pronuncia e un effettivo esame sia sulla legittimazione del funzionario firmatario del decreto di espulsione sia sulla dedotta causa di inespellibilità ex art. 19 T.U. immigrazione. In particolare, ha affermato che la validità della sottoscrizione da parte del Vice Prefetto Vicario o del Vice Prefetto Aggiunto dipende dalla presenza o meno di una delega specifica, e che tale questione non poteva essere elusa; parimenti, ha rilevato che la motivazione del giudice di merito era solo apparente, poiché ancorata al solo foglio notizie senza confronto con la documentazione prodotta dal ricorrente sui vincoli familiari. La sentenza/ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di Pace di Lodi, in diversa composizione, per nuovo esame dei punti controversi e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità per mancata partecipazione al contraddittorio e richiesta di termine per repliche.
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13
Norma sull'espulsione amministrativa; la Corte richiama la necessità di verificare la legittimazione del soggetto che ha sottoscritto il decreto e la correttezza della decisione sull'espulsione.
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19
Norma sulla inespellibilità degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o coniuge italiano; la Corte afferma che la documentazione familiare andava esaminata concretamente.
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 1
Richiamato nel motivo relativo al contraddittorio nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione.
art. 24 Cost.
Invocato a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio.
art. 111, sesto comma Cost.
Richiamato per il requisito di motivazione del provvedimento giurisdizionale; la Corte considera apparente la motivazione del giudice di pace sui punti decisivi.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La Corte richiama il parametro della motivazione quale requisito essenziale della sentenza/ordinanza, rilevando la nullità quando la motivazione sia solo apparente o manchi del tutto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Base del motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Base del motivo di ricorso per nullità del provvedimento per motivazione apparente o violazione del minimo costituzionale di motivazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Base del motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto di espulsione, il giudice di merito deve verificare in modo espresso la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto il provvedimento, poiché la validità dell'atto dipende dalla qualità del firmatario e, per il Vice Prefetto Aggiunto, dalla specifica delega prefettizia.
- La motivazione è solo apparente quando il giudice fonda la decisione esclusivamente sul contenuto del foglio notizie o su un dato amministrativo standardizzato, senza confrontarlo con la documentazione prodotta dall'interessato e senza dare conto delle ragioni del mancato accoglimento delle deduzioni difensive.
- Ai fini dell'art. 19 T.U. immigrazione, la causa di inespellibilità per convivenza con parente italiano entro il secondo grado deve essere valutata concretamente sulla base della documentazione allegata, non potendo essere esclusa in modo apodittico.
- L'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti integra vizio denunciabile in cassazione quando il fatto, se considerato, avrebbe potuto condurre a un esito diverso del giudizio.
- Nel controllo di legittimità sui provvedimenti di espulsione, il giudice deve garantire un effettivo contraddittorio e una motivazione comprensibile sui punti decisivi, soprattutto quando la parte deduca vincoli familiari e pendenti procedure amministrative rilevanti.
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