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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5382/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che confermava la condanna per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.). Due motivi: 1) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, c.p.p.), poiché la Corte di appello, pur avendo dichiarato l'estinzione per prescrizione di uno dei reati unificati per continuazione, non ha ridotto la pena complessiva comminata in primo grado; 2) vizio di motivazione e difetto del requisito della presenza di piu' persone ai sensi di art. 341-bis c.p., contestando che gli altri occupanti del veicolo potessero percepire le parole offensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena e, con operazione aritmetica (art. 620, lett. l), c.p.p.), ha eliminato l'aumento di pena per continuazione (2 mesi) rideterminando la pena in sei mesi di reclusione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per genericità e per mancata indicazione di elementi di prova idonei a confutare la valutazione di merito. Confermata la condanna per oltraggio e disposta la rifusione delle spese di grado in favore delle parti civili, liquidate in complessivi euro 4.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    Norma delittuosa contestata (oltraggio a pubblico ufficiale). La Corte ha confermato la condanna ritenendo sussistente il reato; il ricorso che contesta la percezione dell'offesa dagli altri presenti è stato ritenuto generico e inammissibile.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Divieto di reformatio in peius: quando impugna solo l'imputato non può risultare più grave la sua posizione. Applicato per stabilire che, se uno dei reati viene estinto per prescrizione, la pena complessiva non può essere aumentata rispetto al primo grado e deve essere ridotta se l'aumento era indicato numericamente.

  • art. 186, commi 2, lett. b, e 2-sexies, Cod. Str.

    Riferimento al reato del Codice della Strada che, nei fatti di causa, era fra i reati oggetto di condanna e per il quale si era dichiarata l'estinzione per prescrizione in primo grado.

  • art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, quando la rettifica da operare è meramente aritmetica e non discrezionale, di procedere direttamente alla correzione della pena senza rinviare al giudice di merito.

Massime di principio

  • Se impugna soltanto l'imputato, il giudice d'appello non può aggravare la sua posizione: il divieto di reformatio in peius impone la riduzione della pena se viene meno una delle condanne che giustificava l'aumento per continuazione.
  • Quando l'aumento di pena per continuazione è indicato in termini numerici nella sentenza di primo grado, la Corte di cassazione può eliminare quell'aumento per semplice operazione aritmetica e rideterminare la pena senza rinvio (art. 620, lett. l)).
  • I motivi che mirano a contestare valutazioni di fatto del giudice di merito devono indicare elementi probatori concreti; censure generiche o ipotetiche sulla percezione di offese da parte di terzi sono inammissibili in cassazione.
  • La conferma di responsabilità penale comporta l'obbligo di rifondere le spese sostenute dalle parti civili anche nel grado di cassazione; la liquidazione può essere aumentata in presenza di pluralità di parti civili.

Testo integrale

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