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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23063/2026 del 11/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in nome collettivo esercente attività di gastronomia, con rideterminazione del reddito d’impresa per l’anno 2011. L’Ufficio recuperava a tassazione una plusvalenza patrimoniale ritenuta maggiore rispetto a quella dichiarata e, soprattutto, disconosceva due componenti negativi: la sopravvenienza passiva derivante dalla perdita del credito di regresso ex art. 1950 c.c. per euro 335.000, conseguente al pagamento eseguito dalla fideiubente a seguito dell’escussione della garanzia prestata nell’interesse di altra società poi ammessa a concordato preventivo, e le spese legali di euro 18.046,48 sostenute per un accordo transattivo con gli istituti bancari beneficiari della garanzia. Dopo il contenzioso dinanzi ai giudici tributari di merito, la CTR confermava il parziale accoglimento già reso in primo grado e respingeva l’appello dell’Agenzia. In cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. 917/1986 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto provata l’inerenza dei costi dedotti senza verificare i necessari presupposti probatori, in particolare che il credito di regresso fosse stato effettivamente dedotto da un precedente ricavo tassato e che, quanto alle spese legali, esse non potessero essere considerate inerenti solo perché connesse al medesimo contesto debitorio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia nei limiti esposti in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione. La Cassazione ha ritenuto corretta, in astratto, la deducibilità della perdita su crediti come sopravvenienza passiva e ha ribadito che, in presenza di procedura concorsuale del debitore, la deducibilità può essere automatica, ma solo se resta provato il requisito dell’inerenza e la riferibilità della perdita a un ricavo o provento già tassato in precedenza. Nel caso concreto, la CTR non aveva accertato né il momento del pagamento dei debiti garantiti né se il correlato credito di regresso fosse stato dichiarato e tassato nel periodo d’imposta pertinente. Analoga carenza motivazionale è stata ravvisata sulle spese legali, ritenute inerenti dalla CTR con motivazione meramente derivata dalla connessione con il credito di regresso. Il giudice di rinvio dovrà quindi riesaminare la controversia attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    viene usato come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto dall’Agenzia

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    i componenti negativi sono deducibili solo se e nella misura in cui si riferiscono a ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito; serve il requisito dell’inerenza

  • art. 101 d.P.R. n. 917 del 1986

    le perdite su crediti rientrano tra le sopravvenienze passive; sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, nel testo applicabile ratione temporis, in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali

  • art. 1950 c.c.

    disciplina il credito di regresso del fideiussore verso il debitore principale dopo il pagamento del debito garantito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere della prova, in relazione alla dimostrazione dell’inerenza dei componenti negativi

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso

Massime di principio

  • La perdita su crediti può essere dedotta come sopravvenienza passiva, ma il contribuente deve provare che il credito sia inerente all’attività d’impresa e che si riferisca a un ricavo o provento già concorso a formare il reddito in un esercizio precedente.
  • Quando il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, la deducibilità della perdita su crediti può operare in via automatica, ma non esonera dal controllo sull’inerenza e sulla corretta riferibilità contabile del credito perduto.
  • Il giudice tributario che riconosca la deduzione di una perdita su crediti deve accertare in concreto il momento del pagamento del debito garantito e verificare se il correlato credito di regresso sia stato precedentemente dichiarato e tassato.
  • Le spese sostenute per la gestione di un’esposizione debitoria o per una transazione con i creditori non sono deducibili per il solo fatto di essere connesse al medesimo rapporto: occorre una specifica verifica della loro inerenza al reddito d’impresa secondo l’art. 109 TUIR.
  • La motivazione della decisione di merito è censurabile quando affermi l’inerenza dei costi sulla base di un mero rinvio alla medesima ratio già utilizzata per altra posta fiscale, senza un autonomo accertamento dei fatti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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