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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18571/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La società ricorrente, tornata in bonis dopo la chiusura della propria amministrazione straordinaria, chiedeva di ottenere le somme accantonate per creditori irreperibili nella procedura di amministrazione straordinaria della controllata debitrice. La domanda riguardava sia il credito già ammesso al passivo e rimasto parzialmente insoddisfatto, sia le somme corrisposte dalla ricorrente, quale garante, ai creditori della procedura indicati nel riparto finale come irreperibili ma in realtà soddisfatti per effetto del pagamento. Il giudice delegato aveva accolto solo la prima richiesta; il tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato il rigetto della seconda, ritenendo che l'art. 117 l. fall. non consentisse di attribuire al garante somme relative a crediti non ammessi al passivo nella procedura. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 117, comma 4, l. fall., 1203, comma 1, n. 3, e 1949 c.c., sostenendo che, dopo il pagamento dei creditori garantiti, si era verificata surrogazione legale e che la sua pretesa non era un credito nuovo, ma la sostituzione soggettiva del credito già ammesso; 2) falsa applicazione dell'art. 26 l. fall. e violazione dell'art. 113 c.p.c., sostenendo che il reclamo avesse natura devolutiva piena e consentisse al tribunale di riqualificare la domanda anche sotto il profilo dell'art. 115 l. fall.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina applicabile ratione temporis fosse quella dell'art. 117 l. fall. nel testo anteriore alla riforma del 2006, disciplina che attribuiva efficacia liberatoria al deposito delle somme spettanti ai creditori irreperibili e non consentiva alla procedura di riappropriarsi di tali somme per un successivo riparto supplementare. Ha inoltre escluso che la domanda potesse essere ricondotta all'art. 117, comma 2, l. fall., perché quella norma riguardava solo i crediti già ammessi con condizione sospensiva non ancora verificata, mentre il credito del garante non era stato ammesso con riserva e, prima del pagamento, non era neppure configurabile come credito condizionale. La Corte ha anche escluso l'interpretazione estensiva e l'analogia, non ravvisando alcuna lacuna normativa, ma una scelta discrezionale del legislatore. È stata infine dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con richiamo alla giurisprudenza precedente. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 117 l. fall.

    comma 2; comma 3; comma 4

    Nel testo applicabile ratione temporis il comma 3 attribuiva efficacia liberatoria al deposito delle somme spettanti ai creditori irreperibili, escludendo che esse restassero nella disponibilità della procedura; il comma 2 riguardava soltanto i crediti già ammessi soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata; il comma 4 della disciplina riformata non era applicabile alla fattispecie per ragioni transitorie.

  • art. 1203, comma 1, n. 3, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la surrogazione legale del garante dopo il pagamento del debito garantito.

  • art. 1949 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il fideiussore, una volta pagato il creditore garantito, si surroga nei diritti del creditore verso il debitore principale.

  • art. 26 l. fall.

    Richiamato come norma sul reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato; la Corte non ha accolto la tesi della ricorrente sulla possibilità di riesame in quanto la domanda restava comunque infondata nel merito.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato per sostenere il principio iura novit curia e la possibilità di qualificare diversamente la domanda.

  • art. 96 l. fall.

    Richiamato per escludere che il credito del garante fosse stato ammesso con riserva come credito condizionale prima del pagamento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal tribunale come possibile base della sostituzione soggettiva, ma la questione non è stata scrutinata perché ritenuta estranea alla devoluzione del reclamo.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Richiamato nel corso della motivazione in relazione alla correzione della motivazione del decreto impugnato.

  • art. 12, comma 2, preleggi

    Richiamato per negare il ricorso all'analogia in assenza di lacuna normativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per il possibile raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU

    La Corte ha escluso il contrasto della disciplina previgente con la tutela convenzionale dei beni, perché le somme depositate erano già fuoriuscite dalla disponibilità della procedura.

  • art. 1, ultimo comma, d.l. 26/1979

    Richiamato per individuare il regime transitorio dell'amministrazione straordinaria alla quale era sottoposta la procedura debitrice.

  • art. 213, ultimo comma, l. fall.

    Richiamato, insieme al d.l. 26/1979, per affermare l'applicabilità dell'art. 117 l. fall. alle ripartizioni finali della procedura speciale.

  • art. 150 d.lgs. 5/2006

    Richiamato per escludere l'applicazione della nuova disciplina dell'art. 117 l. fall. alla procedura in esame per ragioni di diritto transitorio.

  • art. 107 d.lgs. 5/2006

    Richiamato come norma introduttiva della nuova disciplina dell'art. 117 l. fall.

  • art. 61, comma 2, l. fall.

    Richiamato per affermare che il fideiussore non vanta regresso prima del pagamento e non può essere ammesso al passivo con riserva come credito condizionale.

Massime di principio

  • Nel regime previgente dell'art. 117 l. fall., il deposito delle somme assegnate ai creditori irreperibili produce effetto liberatorio e determina la fuoriuscita delle somme dal patrimonio della procedura, impedendo un successivo riparto supplementare in favore di altri creditori.
  • La disciplina riformata dell'art. 117 l. fall. non può essere applicata a procedure soggette al diverso regime transitorio, né in via diretta né mediante analogia, quando il legislatore abbia compiuto una scelta normativa espressa e incompatibile.
  • Il fideiussore o garante che paga il debito garantito acquista, per surrogazione, una posizione sostitutiva del creditore soddisfatto solo nei limiti e secondo le regole di ammissione al passivo; prima del pagamento non vi è un credito condizionale automaticamente spendibile nella procedura concorsuale.
  • L'interpretazione estensiva non può spingersi oltre il significato testuale della disposizione quando la norma individui in modo puntuale i soli casi in cui è consentita la redistribuzione delle somme depositate.
  • Non è configurabile una violazione costituzionale o convenzionale quando le somme, una volta assegnate e depositate con effetto liberatorio, non siano più nella disponibilità della procedura e quindi non possano essere oggetto di diritti dei creditori rimasti insoddisfatti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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