Cassazione Civile, Ordinanza n. 19024/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La lite nasce da una domanda proposta da un avvocato per ottenere il pagamento di compensi professionali per attività difensiva svolta in favore di alcuni clienti, i quali avevano eccepito la prescrizione del credito e chiamato in garanzia altri coeredi. Nel corso del giudizio di primo grado l'attore propose istanza di ricusazione del giudice istruttore; il Tribunale dichiarò inammissibile la ricusazione, comminò la sanzione pecuniaria e sospese il processo assegnando alle parti il termine semestrale per la riassunzione. La riassunzione fu depositata oltre il termine, e il processo venne dichiarato estinto. La Corte d'appello confermò l'estinzione ritenendo che il termine decorresse dalla comunicazione via PEC al procuratore costituito, non dalla successiva notifica personale al ricusante. In cassazione il ricorrente articolò quattro motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per mancata fissazione della pubblica udienza orale e omessa risposta all'istanza di discussione; (2) nullità per asserita anomala costituzione del collegio, poiché un giudice ausiliario avrebbe redatto e sottoscritto la decisione; (3) violazione dell'art. 281-sexies c.p.c. e dell'art. 170 c.p.c., sostenendo da un lato l'erroneità del modulo decisorio di primo grado e dall'altro l'erroneo dies a quo del termine di riassunzione; (4) censura sulle spese di appello per mancata compensazione e asserita violazione dei parametri forensi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto preliminarmente mancante l'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c., omissione che da sola assorbe il ricorso. Ha poi osservato, per completezza, che il primo motivo era inammissibile per difetto di specificità e mancata indicazione delle modalità e dei tempi dell'istanza di trattazione orale; il secondo motivo era infondato perché la sentenza d'appello del 24 giugno 2020 ricadeva nella clausola di salvezza conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021; il terzo motivo era in parte nuovo e in parte non coglieva la ratio decidendi, poiché la comunicazione del provvedimento al procuratore costituito via PEC era idonea a far decorrere il termine semestrale di riassunzione, con tardività del deposito del 4 ottobre 2015; il quarto motivo era inammissibile perché investiva una valutazione discrezionale del giudice sulle spese. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti di causa; la sua omissione integra causa autonoma e assorbente di inammissibilità.
La censura sulla mancata trattazione orale richiede la specifica indicazione delle modalità e dei tempi di proposizione dell'istanza, secondo la disciplina ratione temporis applicabile.
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.
Anche nei ricorsi che denunciano vizi processuali, l'ammissibilità esige specificità dei motivi e puntuale indicazione degli atti e dei fatti processuali rilevanti.
La doglianza sulla costituzione del collegio è infondata ove la decisione rientri nella disciplina transitoria salvata dalla Corte costituzionale.
artt. 62-72 del d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013
La declaratoria di illegittimità costituzionale è stata accompagnata da una clausola di salvezza per le decisioni già adottate entro il termine indicato.
La censura relativa al modulo decisorio di primo grado è inammissibile se nuova e non dedotta nei gradi di merito.
Dopo la costituzione in giudizio, le comunicazioni e notificazioni si effettuano presso il procuratore costituito; la comunicazione al difensore è idonea a far decorrere il termine processuale collegato al provvedimento comunicato.
Il mancato tempestivo compimento dell'atto di riassunzione comporta l'estinzione del processo.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice e non è censurabile se esercitato nel rispetto della soccombenza e dei parametri forensi.
Il rigetto dell'istanza ex art. 348-bis proposta dalla controparte non incide di per sé sulla disciplina delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo è commisurato a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una autonoma e ordinata esposizione sommaria dei fatti di causa, non potendo la Corte essere costretta a ricostruire d'ufficio la vicenda processuale dai singoli motivi.
- Le censure che denunciano vizi processuali o nullità richiedono comunque specificità: occorre indicare dove, quando e in quale forma la questione è stata dedotta, oltre a individuare con precisione gli atti e i passaggi processuali rilevanti.
- La comunicazione del provvedimento al procuratore costituito è, di regola, idonea a far decorrere il termine processuale collegato a quel provvedimento; la successiva notificazione personale alla parte non riapre né differisce il termine già iniziato.
- La doglianza che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile.
- Le censure sulla regolazione delle spese sono ammissibili solo nei limiti del controllo sulla correttezza giuridica e sull'uso non arbitrario del potere discrezionale del giudice.
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