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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13691/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda una dirigente che, cessato il rapporto con licenziamento disciplinare intervenuto mentre era in stato di restrizione carceraria, ha chiesto la monetizzazione di 37,15 giorni di ferie maturate e non godute negli anni 2014 e 2015. I giudici di merito hanno respinto la domanda ritenendo, da un lato, che la dirigente apicale potesse autonomamente organizzare il godimento delle ferie e che gravasse su di lei l'onere di provare l'imputabilità al datore di lavoro del mancato godimento; dall'altro lato, che il divieto di monetizzazione previsto dall'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 si applicasse anche alle ipotesi di cessazione del rapporto per licenziamento disciplinare. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., della disciplina collettiva e normativa sulle ferie, nonché omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il datore di lavoro non aveva mai invitato la dipendente a fruire delle ferie e non aveva provato di averla posta in condizione di goderne; ha inoltre contestato l'estensione automatica del divieto di monetizzazione a un licenziamento immediato, per di più preceduto da detenzione, e ha chiesto, in subordine, la rimessione alla Corte di giustizia UE o alla Corte costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto per quanto di ragione i primi due motivi, ha dichiarato assorbito il terzo relativo alle spese, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito dovrà accertare, ponendo l'onere probatorio a carico del datore di lavoro, se la lavoratrice sia stata effettivamente invitata a fruire delle ferie e informata in modo adeguato e tempestivo delle conseguenze della loro mancata fruizione, verificando quindi se la mancata utilizzazione delle ferie sia dipesa da una libera e consapevole scelta della dipendente dopo essere stata posta in condizione di esercitare il diritto. La Corte ha ritenuto che il precedente orientamento seguito dalla corte territoriale non fosse conforme ai più recenti principi di diritto dell'Unione e della giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati come parametri sulla valutazione delle prove e sul loro governo da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che, in tema di ferie, l'onere di provare di avere posto il lavoratore in condizione di fruirne incombe sul datore di lavoro.

  • art. 8 CCNL personale dirigente ANAS del 16.4.2003

    invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina del godimento delle ferie dei dirigenti.

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    è norma europea posta a tutela del diritto alle ferie annuali retribuite e dell'indennità finanziaria alla cessazione del rapporto, salvo il caso di effettiva possibilità di fruizione e consapevole rinuncia.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 66 del 2003

    recepisce nell'ordinamento interno il divieto di monetizzazione delle ferie, salvo fine del rapporto, in coerenza con la disciplina europea.

  • art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012

    il divieto di monetizzazione si applica in via generale alle ferie del personale pubblico, anche dirigenziale, e anche in caso di cessazione del rapporto; tuttavia opera solo se il lavoratore abbia avuto effettiva possibilità di fruire delle ferie e vi abbia consapevolmente rinunciato.

  • art. 12 preleggi c.c.

    utilizzato per affermare che il testo normativo consente di ricavare un divieto generale di monetizzazione e che l'inciso sulle cessazioni del rapporto ne specifica l'applicazione anche a vicende estintive ulteriori.

  • art. 14 preleggi c.c.

    richiamato insieme ai criteri interpretativi generali per la lettura della norma nazionale.

  • art. 3 Cost.

    invocato dalla ricorrente in relazione al principio di ragionevolezza.

  • art. 36 Cost.

    richiamato quale fondamento del diritto irrinunciabile alle ferie retribuite.

  • art. 117 Cost.

    richiamato in connessione con il parametro convenzionale ed europeo.

  • art. 31, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    è il fondamento sovranazionale del diritto alle ferie annuali retribuite.

  • Convenzione OIL n. 132 del 1970

    citata come fonte internazionale a tutela delle ferie annuali pagate.

  • L. 10 aprile 1981, n. 157

    norma di ratifica ed esecuzione della Convenzione OIL n. 132 del 1970.

  • d.l. n. 95 del 2012

    norma di contenimento della spesa pubblica da interpretare in coerenza con la tutela effettiva del diritto alle ferie.

  • L. n. 135 del 2012

    legge di conversione del d.l. n. 95 del 2012.

  • L. n. 195 del 2012

    indicata nel testo come legge di conversione dell'art. 5, comma 8, richiamato dalla Corte.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la statuizione sulle spese di lite, rimessa al giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Il diritto alle ferie annuali retribuite è diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, compresi i dirigenti, ed è correlato al diritto all'indennità finanziaria sostitutiva alla cessazione del rapporto.
  • Nelle controversie sulla monetizzazione delle ferie non godute, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare di avere concretamente posto il lavoratore in condizione di fruire delle ferie, invitandolo se necessario anche formalmente e informandolo in modo adeguato e tempestivo della perdita del diritto in caso di mancato godimento.
  • La perdita del diritto alle ferie e della relativa indennità sostitutiva non può derivare automaticamente dalla cessazione del rapporto: occorre verificare che il lavoratore abbia avuto effettiva possibilità di esercitare il diritto e che la mancata fruizione dipenda da una scelta consapevole e deliberata.
  • Il divieto di monetizzazione delle ferie previsto per il pubblico impiego si applica anche alle vicende estintive del rapporto, ma non può operare quando la mancata fruizione sia dipesa da cause non imputabili al lavoratore o da situazioni che hanno impedito una reale programmazione del riposo.
  • Per i dirigenti, la mera posizione apicale non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di provare l'effettiva messa in condizione del dipendente di godere delle ferie, né sposta automaticamente sul dirigente l'onere di dimostrare le ragioni ostative alla fruizione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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