Sentenza n. 12972/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Roma che ha dichiarato irricevibile la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma del 20 gennaio 2026, sostenendo di avere comunque tempestivamente attivato la procedura necessaria per ottenere un appuntamento presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione della Prefettura di Latina e sottoscrivere il contratto di soggiorno. La mancata sottoscrizione sarebbe dipesa da disfunzioni organizzative della Prefettura. L’amministrazione ha invece ritenuto irricevibile l’istanza perché il ricorrente, entrato in Italia il 6 dicembre 2024, non aveva sottoscritto preliminarmente il contratto di soggiorno, adempimento richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta l’applicazione degli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998 e degli artt. 35 e 36 del d.P.R. 394/1999, poiché la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione costituisce un adempimento preliminare necessario rispetto alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. La Questura non poteva quindi concludere diversamente il procedimento in assenza di tale requisito. Anche ammettendo l’inerzia o le disfunzioni della Prefettura nel fissare l’appuntamento, il rimedio non consisteva nella diretta presentazione dell’istanza alla Questura senza il previo perfezionamento dell’iter, bensì nell’attivazione del rito avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31, commi 1 e 2, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
La sottoscrizione del contratto di soggiorno è un adempimento necessario nell’iter per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
La mancata osservanza dell’adempimento previsto dalla disciplina sul contratto di soggiorno impedisce il regolare perfezionamento della richiesta di permesso di soggiorno.
Attribuisce rilievo alla competenza dello Sportello Unico dell’Immigrazione della Prefettura per gli adempimenti e i controlli relativi al contratto di soggiorno.
Disciplina gli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione del contratto di soggiorno nell’ambito della procedura di rilascio del permesso per lavoro subordinato.
In caso di inerzia della Prefettura nell’espletamento degli adempimenti necessari, il rimedio esperibile è l’azione avverso il silenzio.
Disciplina il rito speciale per ottenere tutela contro il silenzio dell’amministrazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione costituisce un adempimento preliminare necessario; in sua assenza, la Questura può dichiarare irricevibile o comunque non accoglibile l’istanza di rilascio.
- L’eventuale inerzia o disfunzione organizzativa della Prefettura nello svolgimento degli adempimenti preliminari non consente allo straniero di eludere l’iter procedimentale presentando direttamente alla Questura una richiesta priva del contratto di soggiorno.
- Quando la mancata conclusione dell’iter dipende dall’inerzia della Prefettura competente, lo straniero deve utilizzare l’azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a., anziché chiedere direttamente alla Questura il rilascio del permesso in assenza del presupposto procedimentale richiesto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1572/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1573/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →