Cassazione Penale, Sentenza n. 30584/2025 del 12/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la condanna per la detenzione di 7 cardellini protetti (art. 30 comma 1 lett. h) legge n.157/1992 e art. 727-bis c.p.), denunciando: 1) carenza istruttoria e apoditticità nella qualificazione degli uccelli come specie protetta (il giudice si sarebbe affidato solo alla testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria senza accertamenti); 2) omissione della valutazione della "clausola di esiguità" prevista dall'art. 727-bis (se la quantità è trascurabile e l'impatto sulla conservazione della specie è irrilevante); 3) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto, dato il numero esiguo di cardellini, le buone condizioni degli animali e lo stato di incensuratezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al reato previsto dall'art. 727-bis c.p.: ha annullato la sentenza impugnata solo in relazione a quel capo e ha rinviato al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione per valutare specificamente se l'azione riguardi una quantità non trascurabile di esemplari protetti o abbia un impatto non trascurabile sullo stato di conservazione della specie (valutazione della clausola di esiguità). Quanto al reato di cui all'art. 30 comma 1 lett. h) legge n.157/1992 la pronuncia è stata ritenuta irrimediabile (declaratoria di irrevocabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p.) e, dunque, la condanna su quel capo resta confermata. Sul punto della particolare tenuità (art. 131-bis) la Corte ha ritenuto il motivo infondato: la valutazione negativa del giudice di merito (anche tenuto conto che due cardellini erano in cova) escludeva l'applicazione della causa di non punibilità.
Norme richiamate
art. 30 comma 1 lett. h) legge n. 157/1992
La Corte conferma che la determinazione dell'appartenenza degli uccelli alla specie protetta è questione di fatto riservata al giudice di merito; la fattispecie punisce, tra l'altro, la detenzione di fringillidi in numero superiore a cinque o comunque la detenzione di specie per le quali la caccia non è consentita, con possibili profili di sovrapposizione con l'art. 727-bis.
La norma punisce chi detiene esemplari di specie selvatica protetta salvo che l'azione riguardi una "quantità trascurabile" di esemplari e abbia un impatto altrettanto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; la Corte rileva l'obbligo del giudice di merito di valutare espressamente la "clausola di esiguità" caso per caso, considerando contestualmente quantità e impatto.
La Corte richiama che i criteri per la particolare tenuità dell'offesa sono cumulativi per il riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi per il suo diniego: la valutazione negativa anche di uno solo dei criteri esclude l'applicazione della causa; nel caso specifico il giudice di merito ha motivatamente escluso la particolare tenuità.
art. 1 comma 2 d.lgs. n. 121/2011
Ai fini dell'applicazione dell'art. 727-bis, le specie protette sono quelle indicate negli allegati delle direttive europee richiamate (allegato IV della direttiva 92/43/CEE e allegato I della direttiva 2009/147/CE); i cardellini rientrano nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
Convenzione di Berna (allegato II)
Ricondotta a supporto della qualificazione dei cardellini tra i fringillidi protetti indicati nelle fonti internazionali citate; utilizzata nella motivazione del giudice di merito per qualificare le specie.
Direttiva 2009/147/CE (allegato I)
Richiamata per indicare che i cardellini sono contemplati tra le specie dell'allegato I, rilevante ai fini dell'art. 727-bis e della tutela di specie selvatica protetta.
Direttiva 92/43/CEE (allegato IV)
Richiamata come fonte normativa europea che, insieme alla direttiva uccelli, definisce le specie protette ai fini dell'art. 727-bis.
La Corte dichiara irrevocabile l'affermazione della responsabilità per il reato diverso da quello annullato (art. 30 lett. h) legge n.157/1992) ai sensi di questa norma procedurale.
Massime di principio
- La qualificazione della specie protetta e la valutazione probatoria sono prerogativa del giudice di merito; la Cassazione sindaca soltanto la congruità e l'esaustività della motivazione, non i riscontri fattuali se adeguatamente motivati.
- L'art. 727-bis c.p. contiene una "clausola di esiguità" che esclude la punibilità quando ricorrono congiuntamente: quantità trascurabile di esemplari e impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; il giudice di merito deve valutare e motivare esplicitamente questa esclusione caso per caso.
- È possibile il concorso (o sovrapposizione) tra le fattispecie della legge sulla caccia (art. 30 legge 157/1992) e l'art. 727-bis c.p.; tuttavia l'applicazione simultanea richiede attenzione alle clausole "fuori dai casi consentiti" e alla clausola di esiguità di cui all'art. 727-bis.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede la valutazione cumulativa dei criteri per il riconoscimento; la mancata ricorrenza anche di uno dei criteri comporta il diniego della causa.
- Se la sentenza di merito è annullata solo parzialmente, la pronuncia sugli altri capi può divenire irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; chi impugna deve quindi mirare al riesame completo dei profili decisionali pertinenti.
- Per la detenzione di fauna selvatica protetta è importante la documentazione di tracciabilità (inanellatura, titoli, registri): l'assenza di tali documenti costituisce elemento probatorio rilevante a carico dell'imputato e può giustificare la condanna se adeguatamente provata.
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