Cassazione Penale, Sentenza n. 36588/2022 del 28/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania del 16/09/2021 che, riformando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'estinzione del procedimento per morte di PRIMAVERA MARIO (per i reati previsti dall'art. 640 c.p. e dall'art. 55‑quinques d.lgs. n.165/2001) e ha confermato la condanna nei confronti di MESSINA TERESA GIUSEPPINA per gli stessi reati. I ricorrenti hanno dedotto: (i) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 c.p.p., 640 c.p. e 55‑quinques d.lgs. 165/2001; (ii) travisamento delle prove e vizio motivazionale nella declaratoria di responsabilità; (iii) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per Messina; (iv) censura sulla quantificazione delle statuizioni civili e sulla mancata sospensione dell'esecuzione provvisoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: (a) i ricorsi proposti da GRASSO MARIA CONCETTA, PRIMAVERA ANNA MARIA, PRIMAVERA FRANCESCA e PRIMAVERA SERENA sono inammissibili per difetto di legittimazione perché, dopo la morte dell'imputato, il potere di impugnazione del difensore si estingue e gli eredi non possono proporre il rimedio; (b) il ricorso proposto da MESSINA TERESA GIUSEPPINA è manifestamente infondato: le censure relative alla valutazione delle prove costituiscono mera richiesta di riconsiderazione del merito, non consentita in Cassazione; il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato in relazione alla gravità e alla reiterazione delle condotte; la quantificazione delle statuizioni civili e il rigetto della sospensione dell'esecuzione provvisoria sono stati motivati sul presupposto dell'interesse e del danno subito dal Comune e sulla mancanza di prova di gravi motivi e della situazione patrimoniale dell'imputata. Conseguenze economiche: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ricorda i limiti della Cassazione a sindacare la valutazione delle prove già compiuta dai giudici di merito.
Norma sostanziale relativa alla frode in pubbliche forniture o reati patrimoniali contestati; la sentenza di merito ha ritenuto configurati i reati nei confronti della imputata Messina.
art. 55‑quinques d.lgs. n.165/2001
Norma amministrativa‑penale relativa ai doveri dei dipendenti pubblici; richiamata come titolo di reato contestato agli imputati/indagati.
art. 571, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede che il difensore di fiducia abbia potestà di impugnazione, ma tale legittimazione si estingue con la morte dell'imputato secondo la giurisprudenza richiamata.
art. 568, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama il principio che il diritto di impugnazione, dopo la morte dell'imputato, spetta solo a soggetti espressamente previsti dalla legge; gli eredi non sono legittimati a proporre impugnazioni in tali casi.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita in Cassazione le doglianze in ordine alla motivazione: non è consentito un nuovo esame del merito e la censura deve inquadrarsi nei limiti della normativa sulla motivazione; il travisamento della prova è ammesso solo in casi specifici.
Regola il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena; la Corte d'appello ha motivato il diniego delle attenuanti generiche nel rispetto della proporzionalità e della disciplina di tale articolo.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego perché fondato su elementi negativi (reiterazione e gravità delle condotte).
Richiamato in relazione alla condanna alle spese e alla valutazione di colpa nell'aver proposto ricorso inammissibile; giustifica l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- Dopo la morte dell'imputato la legittimazione a proporre impugnazioni è fortemente limitata: il difensore perde l'autonomia di impugnazione e gli eredi, in linea generale, non possono proporre ricorso per cassazione contro decisioni che dichiarino estinto il reato per morte del reo.
- La Corte di cassazione non è sede di rinnovazione del giudizio di fatto: le censure che si risolvono in una diversa valutazione delle prove sono inammissibili (salvo i ristretti casi di 'travisamento della prova' quando la prova invocata non esiste o è oggettivamente diversa).
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, se congruamente motivato anche con riferimento a un solo elemento negativo prevalente, non è sindacabile in Cassazione.
- Le questioni civili (quantificazione del danno, provvisionale, sospensione dell'esecuzione) richiedono una motivazione ancorata alla prova della situazione patrimoniale dell'obbligato e alla valutazione dell'interesse della parte; la decisione di merito su tali aspetti è difficilmente ribaltabile in sede di legittimità.
- Proporre ricorsi manifestamente infondati o inammissibili espone i ricorrenti al rischio di condanna alle spese e a sanzioni (rifusione spese della parte civile, ammende) in base all'art. 616 c.p.p.; è necessario valutare la legittimazione e la fondatezza delle censure prima di impugnare.
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