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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36588/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania del 16/09/2021 che, riformando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'estinzione del procedimento per morte di PRIMAVERA MARIO (per i reati previsti dall'art. 640 c.p. e dall'art. 55‑quinques d.lgs. n.165/2001) e ha confermato la condanna nei confronti di MESSINA TERESA GIUSEPPINA per gli stessi reati. I ricorrenti hanno dedotto: (i) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 c.p.p., 640 c.p. e 55‑quinques d.lgs. 165/2001; (ii) travisamento delle prove e vizio motivazionale nella declaratoria di responsabilità; (iii) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per Messina; (iv) censura sulla quantificazione delle statuizioni civili e sulla mancata sospensione dell'esecuzione provvisoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: (a) i ricorsi proposti da GRASSO MARIA CONCETTA, PRIMAVERA ANNA MARIA, PRIMAVERA FRANCESCA e PRIMAVERA SERENA sono inammissibili per difetto di legittimazione perché, dopo la morte dell'imputato, il potere di impugnazione del difensore si estingue e gli eredi non possono proporre il rimedio; (b) il ricorso proposto da MESSINA TERESA GIUSEPPINA è manifestamente infondato: le censure relative alla valutazione delle prove costituiscono mera richiesta di riconsiderazione del merito, non consentita in Cassazione; il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato in relazione alla gravità e alla reiterazione delle condotte; la quantificazione delle statuizioni civili e il rigetto della sospensione dell'esecuzione provvisoria sono stati motivati sul presupposto dell'interesse e del danno subito dal Comune e sulla mancanza di prova di gravi motivi e della situazione patrimoniale dell'imputata. Conseguenze economiche: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ricorda i limiti della Cassazione a sindacare la valutazione delle prove già compiuta dai giudici di merito.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa alla frode in pubbliche forniture o reati patrimoniali contestati; la sentenza di merito ha ritenuto configurati i reati nei confronti della imputata Messina.

  • art. 55‑quinques d.lgs. n.165/2001

    Norma amministrativa‑penale relativa ai doveri dei dipendenti pubblici; richiamata come titolo di reato contestato agli imputati/indagati.

  • art. 571, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede che il difensore di fiducia abbia potestà di impugnazione, ma tale legittimazione si estingue con la morte dell'imputato secondo la giurisprudenza richiamata.

  • art. 568, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama il principio che il diritto di impugnazione, dopo la morte dell'imputato, spetta solo a soggetti espressamente previsti dalla legge; gli eredi non sono legittimati a proporre impugnazioni in tali casi.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita in Cassazione le doglianze in ordine alla motivazione: non è consentito un nuovo esame del merito e la censura deve inquadrarsi nei limiti della normativa sulla motivazione; il travisamento della prova è ammesso solo in casi specifici.

  • art. 132 cod. pen.

    Regola il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena; la Corte d'appello ha motivato il diniego delle attenuanti generiche nel rispetto della proporzionalità e della disciplina di tale articolo.

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego perché fondato su elementi negativi (reiterazione e gravità delle condotte).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla condanna alle spese e alla valutazione di colpa nell'aver proposto ricorso inammissibile; giustifica l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Massime di principio

  • Dopo la morte dell'imputato la legittimazione a proporre impugnazioni è fortemente limitata: il difensore perde l'autonomia di impugnazione e gli eredi, in linea generale, non possono proporre ricorso per cassazione contro decisioni che dichiarino estinto il reato per morte del reo.
  • La Corte di cassazione non è sede di rinnovazione del giudizio di fatto: le censure che si risolvono in una diversa valutazione delle prove sono inammissibili (salvo i ristretti casi di 'travisamento della prova' quando la prova invocata non esiste o è oggettivamente diversa).
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, se congruamente motivato anche con riferimento a un solo elemento negativo prevalente, non è sindacabile in Cassazione.
  • Le questioni civili (quantificazione del danno, provvisionale, sospensione dell'esecuzione) richiedono una motivazione ancorata alla prova della situazione patrimoniale dell'obbligato e alla valutazione dell'interesse della parte; la decisione di merito su tali aspetti è difficilmente ribaltabile in sede di legittimità.
  • Proporre ricorsi manifestamente infondati o inammissibili espone i ricorrenti al rischio di condanna alle spese e a sanzioni (rifusione spese della parte civile, ammende) in base all'art. 616 c.p.p.; è necessario valutare la legittimazione e la fondatezza delle censure prima di impugnare.

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