Cassazione Penale, Sentenza n. 15906/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca di misura cautelare personale. Il ricorrente contestava la sussistenza della gravità indiziaria e della pericolosità sociale in relazione ai reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e cessioni di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990), nonché alle aggravanti (art. 80 d.P.R. 309/1990, art. 416-bis.1 c.p., art. 61-bis c.p.). Venivano allegati nuovi elementi (consulenza tecnica sul cellulare che non avrebbe agganciato celle portuali, attestazione dell'Autorità portuale che il ricorrente non era in possesso di badge di accesso, dichiarazioni dei dipendenti della ditta PG Multiservizi) per sostenere che le condotte contestate nei capi 9) e 11) non erano state materialmente poste in essere dall'imputato e che soltanto il capo 10) sarebbe riferibile a lui; si deduceva altresì insufficiente motivazione dell'ordinanza e illogicità nella valutazione delle aggravanti e dell'attualità delle esigenze cautelari.
La decisione
il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato. Il giudice ha ritenuto che: i nuovi elementi prodotti non incidono in modo apprezzabile sul quadro cautelare già formato; il contributo del ricorrente (contraffazione dei sigilli dei container, ruolo nelle chat con soprannome 'Gladiatore') è documentato e non richiede necessariamente accesso fisico al porto; la stabile partecipazione al sodalizio è desumibile dalla sistematicità e dalla posizione assunta nelle conversazioni e nelle attività di predisposizione dei sigilli; l'esclusione dell'aggravante per alcuni coimputati in abbreviato non altera il quadro di gravità a suo carico né il decorso dei termini di custodia cautelare; permane l'attualità del pericolo di reiterazione dei reati e operano le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; di conseguenza la misura cautelare non è stata revocata.
Norme richiamate
reato-fine contestato (cessione di sostanze stupefacenti); la sua contestazione, anche se associata ad altre imputazioni, giustifica l'esame della gravità indiziaria ai fini cautelari
reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; elemento centrale per l'applicazione delle misure cautelari, la semplice contestazione determina il ricorso al termine più lungo per la custodia
aggravante relativa alle modalità e alle circostanze del reato; il giudice ha ritenuto che non vi fosse motivazione adeguata nel ricorso per escludere la conoscenza delle consistenze della droga
circostanza aggravante collegata alla partecipazione ad associazione mafiosa o similare; il Tribunale ha valutato la configurabilità della circostanza rispetto al quadro indiziario, ritenendola applicabile salvo che ciò non incida sui termini della custodia
circostanza aggravante specifica (es. per immigrazione/traffico internazionale); non è stata esclusa con riferimento ai reati-fine contestati e contribuisce al quadro di gravità
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
presunzione relativa in materia di esigenze cautelari: il Tribunale ha ritenuto che la doppia presunzione resti operativa e non sia stata derogata dai nuovi elementi prodotti
rinvio a giudizio: il giudice del riesame può comunque valutare la gravità indiziaria anche dopo il rinvio a giudizio
richiamata nella disamina sulle modifiche legislative e la portata dell'incostituzionalità parziale; non modifica l'ampiezza della valutazione del giudice del riesame
richiamati in relazione alla contestazione delle imputazioni: il Tribunale ha ritenuto che la motivazione relativa alla partecipazione del ricorrente sia congrua e sufficiente
norma procedurale richiamata nelle censure di violazione/formale applicazione; il Tribunale non ha riscontrato violazioni nell'applicazione delle regole probatorie e di acquisizione delle prove
richiamata tra le norme processuali invocate dalla difesa; il giudice non ha ritenuto sussistenti vizi tali da invalidare la motivazione
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
richiamata in relazione alle censure sulla motivazione e sull'insufficienza di elementi nuovi: il Tribunale ha valutato la coerenza e la completezza della motivazione impugnata
art. 274 e 275 cod. proc. pen.
richiamate in relazione alla dinamica cautelare e alla presunzione di pericolosità; applicazione delle regole sulla sussistenza delle esigenze cautelari
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
riferita ai motivi di ricorso per cassazione e alla insufficienza/illogicità della motivazione: il giudice ha ritenuto infondate le censure basate su contraddittorietà o insufficienza motivazionale
Massime di principio
- Il giudice del riesame/di appello avverso un'ordinanza che rigetta la revoca di misura cautelare ha cognizione limitata: deve valutare la correttezza giuridica e la motivazione alla luce di fatti nuovi idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio, senza riesaminare integralmente le condizioni di applicabilità della misura.
- Elementi nuovi di natura tecnica (es. consulenze su dati di aggancio cellulare, attestazioni di badge) possono risultare irrilevanti se non sono tali da incidere in modo significativo sul complesso degli indizi già emersi; la valutazione è complessiva e non si risolve in un singolo dato tecnico.
- La partecipazione a un'organizzazione criminale può essere dedotta anche da attività non necessariamente consistenti in presenza fisica nel luogo del fatto: coordinamento, predisposizione di strumenti (es. timbri/sigilli contraffatti) e ruolo in chat organiche all'attività criminale sono indici di contributo stabile e significativo.
- L'esclusione di aggravanti nei confronti di alcuni coimputati in un rito alternativo (es. abbreviato) non comporta automaticamente la revisione del quadro indiziario a carico di altri imputati, salvo che venga dimostrato in che modo tale esclusione incida sull'esistenza o sulla gravità degli indizi.
- La semplice cessazione di attività imprenditoriali collegate all'indagine o il decorso del tempo non sono di per sé sufficienti a escludere l'attualità del pericolo di reiterazione: occorrono elementi concreti che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15856/2025 del 24/04/2025
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15857/2025 del 24/04/2025
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15858/2025 del 24/04/2025
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15859/2025 del 24/04/2025
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15860/2025 del 24/04/2025
- Sentenza penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15861/2025 del 24/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →