Cassazione Penale, Sentenza n. 15842/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per Formisano, ritenuto gravemente indiziato: 1) di partecipazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra (presunta appartenenza alla famiglia mafiosa di Altavilla/Altarello, partecipazione a riunioni, gestione di affari del sodalizio); 2) di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75 d.lgs. 159/2011) per aver intrattenuto rapporti e incontri con pregiudicati. Il ricorrente articolava sei motivi, in sintesi: vizio di motivazione e violazione di legge sul giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo (eccessiva valorizzazione della precedente condanna e mancata valutazione della memoria), incoerenza nella valutazione degli incontri (solo sporadici), mancata prova del dolo agevolatorio per l'aggravante di cui all'art. 416-bis,1 c.p., erronea valutazione sulla non assorbibilità del reato di cui all'art.75 nell'aggravante di cui all'art.71 del d.lgs. 159/2011, e carenza motivazionale circa il pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo decisivo e assorbente: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Palermo (ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.). La Corte ha chiarito il principio che il giudizio di gravità indiziaria per il reato di associazione mafiosa nei confronti di un soggetto già condannato per analogo reato deve essere autonomo e autosufficiente: i nuovi indizi relativi al fatto nuovo devono, da soli, avere capacità dimostrativa sufficiente e non possono essere colmati o suppliti dallo "status" di condannato. Lo status di condannato può avere al più valore interpretativo, ma non può costituire una prova sostitutiva. La Corte ha altresì richiamato la disciplina specifica sull'utilizzo di sentenze irrevocabili (art. 238-bis c.p.p.), ribadendo che anche in quel caso non sussiste automatismo nell'utilizzazione dei fatti già accertati. Per tali ragioni la motivazione del Tribunale è stata ritenuta viziata e si è disposto il rinvio per nuovo esame; gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La Corte precisa che, pur essendo rilevante una precedente condanna per lo stesso reato, il giudizio cautelare sui nuovi fatti deve basarsi su indizi autonomi e sufficienti; lo status di condannato non può sostituirsi all'obbligo di provare autonomamente la nuova partecipazione.
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (violazioni inerenti alla sorveglianza speciale)
La valutazione della gravità indiziaria relativa alle violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale va inserita nel complesso probatorio e non può essere scollegata dalla dimostrazione del collegamento con l'agire mafioso; incontri sporadici con pregiudicati richiedono adeguata e autonoma motivazione.
Richiamato nel ricorso come possibile profilo di assorbimento tra reati/aggravanti; la Corte segnala la necessità di motivare adeguatamente il rapporto tra reato contestato e aggravanti/assorbimenti, ma ha ritenuto gli altri motivi assorbiti dopo la decisione sul primo.
art. 238-bis cod. proc. pen. (utilizzazione di sentenze irrevocabili)
La Corte ricorda che l'utilizzo di sentenze irrevocabili è regolato dall'art. 238-bis e che l'acquisizione di tali sentenze non determina automatismi: il giudice conserva l'autonomia valutativa nell'impiego dei fatti e delle argomentazioni ivi contenute.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen. (rinvio per nuovo giudizio)
Norma procedurale utilizzata per disporre il rinvio del procedimento al Tribunale di merito per nuovo esame dopo l'annullamento dell'ordinanza cautelare.
Massime di principio
- La precedente condanna per associazione mafiosa non può, di per sé, supplire alla carenza di indizi nuovi: il giudizio di gravità indiziaria deve essere basato su elementi del nuovo fatto dotati di autonoma capacità dimostrativa.
- Il "status" di condannato può avere valenza interpretativa (aiuta a leggere i comportamenti), ma non può costituire prova o riempitivo probatorio per fondare una misura cautelare su nuovi fatti.
- Quando si invoca l'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis, 1° co.) è necessario esplicitare il collegamento causale e motivare come le condotte contestate abbiano concretamente favorito l'organizzazione; mere frequentazioni non motivate non sono sufficienti.
- Incontri sporadici con pregiudicati richiedono un esame critico: la pluralità, la stabilità e la finalità degli incontri devono emergere in modo chiaro e autonomo per fondare una misura cautelare o un'imputazione associativa.
- Se si intendono usare sentenze irrevocabili per rafforzare la prova, occorre rispettare la disciplina di cui all'art. 238-bis c.p.p.; anche in quel caso il giudice del nuovo procedimento mantiene autonomia valutativa e non può trasferire automaticamente gli accertamenti già compiuti.
- La motivazione del pericolo di recidiva o di reiterazione deve essere esplicita e fondata su elementi concreti: la mera menzione del passato criminale senza argomentazione circa il rischio concreto non è sufficiente.
- In sede di riesame cautelare è essenziale che il giudice distingua chiaramente la funzione probatoria degli elementi relativi al nuovo fatto dalla mera rilevanza storica di precedenti condanne.
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