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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28509/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Venezia aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Venezia nei confronti dell'imputato per fatti in materia di stupefacenti, previa riqualificazione di parte delle condotte nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 e delle altre nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con pena detentiva e interdizione temporanea dai pubblici uffici. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione di un episodio al capo D) nella fattispecie di lieve entità, sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato in modo apodittico una captazione relativa a un prezzo di 5.000 euro senza adeguata considerazione del contesto; inoltre ha invocato l'art. 238-bis c.p.p. per lamentare la mancata adeguata considerazione di una sentenza irrevocabile resa nei confronti di un coimputato per il medesimo fatto; 2) violazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione sulla recidiva, ritenendo insufficiente il richiamo ai precedenti penali e al mancato effetto deterrente della precedente detenzione; 3) erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, censurando il riferimento ai precedenti penali e lamentando l'omesso rilievo del lungo tempo trascorso senza nuovi reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati i motivi perché diretti a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio, senza evidenziare vizi macroscopici della motivazione. Ha considerato correttamente esclusa la configurabilità del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, valorizzando in modo complessivo il dato quantitativo e qualitativo, il prezzo indicato, il contesto di attività continuativa di spaccio e la non occasionalità delle condotte. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sulla recidiva, fondata sulla perdurante inclinazione a delinquere e sull'insensibilità al trattamento repressivo, e ha giudicato legittimo il diniego delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi e per la negativa personalità dell'imputato. La sentenza ha anche precisato che la decisione irrevocabile resa nei confronti del coimputato, acquisita ex art. 238-bis c.p.p., è prova documentale liberamente valutabile e non vincola il giudice in modo automatico.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    È richiamato come base della riqualificazione di uno dei fatti in materia di stupefacenti, ma la decisione di legittimità non ne discute autonomamente il contenuto.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità richiede una valutazione complessiva della minima offensività della condotta, considerando dato quantitativo e qualitativo, mezzi, modalità e circostanze; può essere esclusa quando uno degli indici risulti negativamente assorbente, specie in presenza di spaccio non occasionale e di contesto organizzato.

  • art. 238-bis c.p.p.

    La sentenza irrevocabile resa nei confronti del coimputato costituisce prova documentale liberamente valutabile; il giudice può pervenire a una valutazione difforme, mantenendo autonomia nella valutazione insieme agli altri elementi probatori.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    La censura di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o in una contestazione meramente assertiva della motivazione di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il vizio di motivazione è sindacabile solo quando la mancanza, illogicità o contraddittorietà siano macroscopiche e percepibili ictu oculi; minime incongruenze e censure di merito non sono deducibili in cassazione.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva può essere motivatamente riconosciuta valorizzando la perdurante inclinazione al delitto, l'insensibilità al trattamento repressivo e il rapporto tra i fatti per cui si procede e i precedenti penali, in chiave di maggiore pericolosità sociale.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche presuppongono elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; il loro diniego è legittimo se il giudice indica l'assenza di tali elementi, la negativa personalità e l'irrilevanza del mero decorso del tempo.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato quale parametro per la valutazione discrezionale di recidiva e trattamento sanzionatorio, con riferimento alla personalità del reo e alla gravità del fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le censure che mirano a sostituire una diversa lettura delle risultanze probatorie a quella compiuta dal giudice di merito non sono ammissibili, se la motivazione impugnata è logicamente coerente e non presenta vizi macroscopici.
  • Quando vi è "doppia conforme", la motivazione di primo e secondo grado può essere letta unitariamente; il controllo di legittimità sulla motivazione è quindi particolarmente circoscritto.
  • La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto; il dato del prezzo, del quantitativo, delle modalità organizzate e della reiterazione delle cessioni può escludere la lieve entità anche in assenza del sequestro della sostanza.
  • La sentenza irrevocabile resa in altro procedimento nei confronti di un coimputato non ha efficacia vincolante automatica, ma può essere utilizzata come prova documentale liberamente apprezzabile dal giudice insieme agli altri elementi del processo.
  • La recidiva può essere sorretta da una motivazione che colleghi i precedenti penali alla perdurante inclinazione a delinquere e all'assenza di efficacia deterrente della precedente espiazione, quale indice di maggiore pericolosità sociale.
  • Le attenuanti generiche non sono dovute per il solo decorso del tempo o per mere allegazioni difensive: il giudice può negarle in modo sufficiente quando non emergano elementi positivi specifici e la personalità dell'imputato risulti negativamente connotata.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpunagnazioniCircostanze del reato
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaOnere della prova

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