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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33876/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma rilevante in favore della creditrice di una società debitrice principale, sulla base di una garanzia personale prestata da due soggetti, tra cui la ricorrente. In primo grado l'opposizione fu accolta per alcuni opponenti, ma respinta nei confronti della ricorrente in proprio, perché il giudice qualificò la garanzia da lei prestata come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione. La Corte d'appello confermò. In cassazione la ricorrente articolò due motivi: con il primo denunciò violazione degli artt. 1936, 1944 e 1945 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la garanzia era stata espressamente denominata fideiussione e che la clausola di pagamento a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore, non bastava a trasformarla in garanzia autonoma, né a far ritenere implicita la deroga all'art. 1957 c.c.; con il secondo denunciò violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1832 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando l'utilizzo degli estratti conto prodotti in sede monitoria anche nel giudizio di opposizione e, inoltre, l'omessa considerazione di un impegno dei cessionari delle quote della società obbligata principale alla liberazione della garanzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di una "doppia conforme" di merito, non essendo stata indicata dalla ricorrente la diversità delle rationes decidendi dei due gradi di merito. Nel merito ha reputato infondate le doglianze di violazione di legge sul punto centrale: la clausola che imponeva al garante il pagamento "a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore" è stata considerata compatibile con la qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia, perché incompatibile con l'accessorietà della fideiussione e con l'opponibilità delle eccezioni del rapporto principale. È stata inoltre confermata la regola per cui, nel contratto autonomo di garanzia, l'art. 1957 c.c. è in linea generale non applicabile salvo diversa pattuizione. Le ulteriori doglianze sono state dichiarate inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata o perché avrebbero dovuto essere veicolate come violazione di diverse norme processuali. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale ex n. 5 è precluso in presenza di doppia conforme; la violazione di legge ex n. 3 non può essere usata per censurare una ratio diversa da quella effettivamente posta a base della decisione.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Nelle ipotesi di doppia conforme di merito è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione fondato sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 1936 c.c.

    È richiamato per distinguere la fideiussione, caratterizzata dall'accessorietà, dal contratto autonomo di garanzia.

  • art. 1944 c.c.

    La garanzia fideiussoria comporta l'obbligo del fideiussore nei limiti del rapporto accessorio, a differenza della garanzia autonoma.

  • art. 1945 c.c.

    Nel contratto autonomo di garanzia non opera, in linea generale, l'opponibilità delle eccezioni relative al rapporto principale, propria della fideiussione.

  • art. 1957 c.c.

    La Corte ribadisce che, qualificato il negozio come garanzia autonoma, la norma è in generale inapplicabile salvo diversa pattuizione compatibile con il testo contrattuale.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla prova è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 1832 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione agli estratti conto, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto al fondamento della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte osserva che, se la contestazione riguardava l'utilizzo degli estratti conto non contestati, la censura avrebbe dovuto essere formulata come violazione di questa norma, non degli artt. 2697 e 1832 c.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Se la doglianza riguardava l'omessa pronuncia sull'impegno dei cessionari alla liberazione della garanzia, il vizio deducibile era quello di omessa pronuncia, non il vizio prospettato dalla ricorrente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Viene richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La clausola che impone al garante il pagamento a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, è normalmente indice decisivo di contratto autonomo di garanzia, salvo che il testo negoziale presenti una chiara e complessiva incompatibilità con tale qualificazione.
  • Nel contratto autonomo di garanzia il garante non può opporre al creditore le eccezioni derivanti dal rapporto principale; la struttura del rapporto è svincolata dall'accessorietà tipica della fideiussione.
  • La qualificazione del rapporto come garanzia autonoma comporta, di regola, la non applicabilità dell'art. 1957 c.c., salvo specifica pattuizione diversa e compatibile con il regolamento contrattuale.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La censura per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; il vizio va dedotto in relazione alla norma realmente applicata dal giudice di merito.
  • Se la decisione di merito attribuisce rilievo a documenti per la loro mancata contestazione, la censura non può essere costruita come violazione dell'art. 2697 c.c. o di norme sulla prova documentale, ma deve investire la corretta applicazione delle regole processuali sulla non contestazione.
  • L'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o fatto controverso deve essere dedotta come vizio di cui all'art. 112 c.p.c., non come generico omesso esame o come diversa violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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