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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26537/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di contestazione elevato dalla polizia municipale di un Comune per passaggio con il semaforo rosso e da un ulteriore verbale per omessa comunicazione dei dati del conducente. Il destinatario delle sanzioni proponeva ricorso al Prefetto, poi opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione e infine appello, deducendo, tra l'altro, irregolarità e malfunzionamenti della postazione semaforica, omessa pronuncia sul verbale relativo all'art. 126-bis c.c.d.s., tardività o infondatezza dell'eccezione di tardività sollevata dalla PA, nonché erronea e sproporzionata liquidazione delle spese di lite. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) omessa pronuncia e vizio motivazionale sul merito della contestazione per semaforo rosso; 2) ultrapetizione per avere il Tribunale deciso su un asserito appello incidentale della Prefettura, che in realtà si era limitata a riproporre l'eccezione di tardività; 3) violazione delle norme sulle spese di lite per avere condannato anche il Comune non costituito e per avere liquidato alla Prefettura spese e accessori invece del solo rimborso delle spese prenotate a debito; 4) omessa pronuncia sul verbale per omessa comunicazione dei dati del conducente; 5) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. sull'eccezione di tardività del ricorso al Prefetto e sulla tempestività della notificazione del verbale.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo; rigetta il secondo, il quarto e il quinto; accoglie solo il terzo motivo nei limiti in cui censura l'illegittima condanna del ricorrente alle spese del primo grado in favore del Comune rimasto contumace e l'erronea liquidazione, a favore della Prefettura assistita dall'Avvocatura dello Stato, di spese generali e accessori anziché del rimborso delle spese prenotate a debito. Cassa quindi la sentenza impugnata limitatamente a tali profili e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., elimina la condanna alle spese di primo grado in favore del Comune e sostituisce, per entrambi i gradi di merito, la condanna al pagamento di spese generali e accessori a favore della Prefettura con il rimborso delle spese prenotate a debito. Le spese del giudizio di cassazione vengono dichiarate non ripetibili per la prevalente soccombenza del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 146, comma 3, c.d.s.

    Norma richiamata come base della sanzione originaria per passaggio con semaforo rosso.

  • art. 126-bis, comma 2, c.d.s.

    Norma richiamata in relazione al verbale per omessa comunicazione dei dati del conducente.

  • art. 203 c.d.s.

    Il termine di sessanta giorni per proporre ricorso al Prefetto è ritenuto perentorio; nel caso concreto il ricorso è stato dichiarato tardivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per le censure di omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte esclude il vizio quando il giudice di merito si sia pronunciato sull'eccezione o quando la questione non sia stata devoluta in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte applica la formulazione novellata, ammettendo solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non il mero difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione processuale e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il necessario rispetto degli oneri di specificazione e produzione del ricorso per cassazione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Usato come criterio ermeneutico per leggere la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione del controllo di legittimità al minimo costituzionale.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione parziale.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese di lite e per la loro corretta imputazione ai soccombenti effettivi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; il motivo che non si confronta con la reale ragione decisoria è inammissibile.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o di contraddittorietà della motivazione: è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente individuato e discusso tra le parti.
  • L'eccezione di tardività del ricorso amministrativo al Prefetto può essere riproposta in appello dalla Pubblica amministrazione senza che ciò integri ultrapetizione, se l'eccezione era già stata sollevata nel primo grado e il giudice di merito si pronuncia su di essa.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile quando la questione non sia stata devoluta al giudice dell'impugnazione o sia comunque rimasta assorbita dal giudicato interno.
  • In materia di spese processuali, non può essere condannata al rimborso la parte che non abbia preso parte al grado di giudizio in relazione al quale si liquidano le spese; inoltre, quando la parte vittoriosa è difesa dall'Avvocatura dello Stato, il rimborso avviene secondo il regime delle spese prenotate a debito e non mediante generica liquidazione di spese generali e accessori.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può, dopo la cassazione parziale, decidere la causa nel merito limitatamente ai capi travolti, sostituendo la statuizione erronea con quella corretta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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