Cassazione Civile, Ordinanza n. 40323/2021 del 16/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione, su un fondo agricolo confinante, di un impianto serricolo ritenuto dall'attore non rispettoso delle distanze legali e fonte di ulteriori pregiudizi. In primo grado il vicino chiedeva la demolizione dell'impianto insistente su una determinata particella, l'eliminazione di uno stillicidio di acque piovane e la cessazione di rumori provenienti dalla serra. I convenuti resistevano sostenendo che la serra fosse preesistente e solo riammodernata, che le distanze previste dallo strumento urbanistico comunale non si applicassero a immobili in zona agricola e che, comunque, operasse il principio della prevenzione. Il tribunale accoglieva parzialmente la domanda, ordinando la demolizione dell'impianto serricolo e reputando assorbite le altre domande. In appello la corte territoriale confermava l'applicabilità della disciplina sulle distanze e l'inapplicabilità del principio di prevenzione, ma riformava la statuizione demolitoria disponendo l'arretramento della serra. In cassazione i soccombenti deducevano, con il primo motivo, nullità della sentenza e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la corte d'appello ordinato l'arretramento di un impianto esteso anche a particelle diverse da quella indicata in domanda, mentre con il secondo motivo denunciavano violazione delle norme sulle distanze e delle leggi regionali campane, sostenendo che la serra non fosse un fabbricato edilizio e che dovesse applicarsi la specifica disciplina regionale sugli impianti serricoli. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché la questione sull'estensione catastale dell'impianto non era stata coltivata in appello ed era quindi preclusa; il secondo perché la diversa qualificazione giuridica dell'opera, fondata sulla disciplina regionale speciale per gli impianti serricoli, introduceva una questione nuova, implicante accertamenti di fatto non dedotti nei gradi di merito. È stato inoltre richiamato l'orientamento già affermato sulla non operatività del principio di prevenzione in casi del genere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito sfavorevole ai ricorrenti. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori e spese generali. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione è stata esclusa perché la questione relativa all'estensione dell'impianto e alle particelle coinvolte non era stata dedotta tempestivamente nei gradi di merito.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
I motivi sono stati scrutinati come censure di violazione di legge, nullità processuale e omesso esame, ma dichiarati inammissibili perché introduttivi di questioni nuove o già precluse.
Richiamati dai ricorrenti per sostenere l'erronea applicazione delle norme sulle distanze, ma la Corte non è entrata nel merito per la novità della questione.
legge regionale Campania 21 marzo 1996, n. 7
Invocata dai ricorrenti come disciplina speciale sugli impianti serricoli; la Corte ha ritenuto la doglianza nuova perché presupponeva accertamenti fattuali non svolti nei gradi di merito.
legge regionale Campania 24 marzo 1995, n. 8
Richiamata insieme alla legge regionale n. 7/1996 nella censura sulle distanze e sulla qualificazione della serra; la questione è stata reputata non proponibile in cassazione perché nuova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza processuale della soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove di fatto o di diritto che richiedano accertamenti non svolti nei gradi di merito; la loro deduzione comporta l'inammissibilità del motivo.
- La censura di ultrapetizione o di violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile quando la parte non abbia tempestivamente dedotto la questione nei gradi di merito, determinandone la preclusione.
- Quando la qualificazione giuridica di un'opera o di un impianto dipende da specifici presupposti fattuali e normativi non allegati o accertati in appello, la relativa doglianza non può essere esaminata per la prima volta in sede di legittimità.
- Il principio di prevenzione in materia di distanze non opera automaticamente in presenza di discipline speciali o di assetti normativi già chiariti dalla giurisprudenza di legittimità, se la questione non viene correttamente e tempestivamente dedotta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese in favore del controricorrente e, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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