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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26622/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso un preavviso di fermo amministrativo emesso in relazione a pretese portate da cartelle/ingiunzioni di pagamento e da verbali presupposti. In appello il preavviso è stato revocato dopo la proposizione del giudizio e il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando integralmente le spese. Il ricorrente per cassazione ha censurato solo la regolazione delle spese, denunciando la violazione degli artt. 91, 92 e 306 c.p.c.: a suo avviso, una volta revocato il preavviso dopo la notifica dell'atto di opposizione, il giudice avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza a carico della società resistente, o comunque considerarlo totalmente vittorioso, senza poter compensare le spese sulla base dei motivi del ricorso. Sosteneva inoltre che non ricorressero le condizioni di compensazione previste dall'art. 92 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la compensazione integrale delle spese disposta dal Tribunale. Ha affermato che, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può verificare ai soli fini delle spese la soccombenza virtuale e valutare la verosimile fondatezza dell'opposizione. Nel caso concreto il Tribunale aveva motivato logicamente che l'opposizione appariva solo parzialmente fondata quanto alla questione processuale del rito, ma infondata nel resto, poiché risultava la regolare notifica delle intimazioni di pagamento e mancava la prova della tempestività dell'opposizione. Tale apprezzamento è stato ritenuto legittimo e insindacabile in cassazione. È stato quindi rigettato il ricorso; non è stata pronunciata condanna alle spese del giudizio di legittimità per difetto di attività difensiva degli intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge sulla regolazione delle spese.

  • artt. 91, 92 e 306 c.p.c.

    sono le norme invocate dal ricorrente in tema di condanna alle spese, compensazione e rinuncia/estinzione del processo; la Corte ritiene legittimo il ricorso alla soccombenza virtuale in caso di cessazione della materia del contendere.

  • art. 7 del d. lgs. n. 150/2011

    è richiamato per la qualificazione del rito dell'opposizione e per il termine di 30 giorni; il Tribunale lo usa per ritenere l'opposizione intempestiva rispetto alla contestazione dei verbali presupposti.

  • d. lgs. n. 150/2011

    costituisce il quadro normativo del rito applicato all'opposizione a sanzioni amministrative e al relativo termine di proposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve normalmente regolare le spese applicando il criterio della soccombenza virtuale, cioè valutando quale sarebbe stato l'esito prevedibile della lite sugli originari motivi di opposizione.
  • La soccombenza virtuale può essere fondata su un giudizio di verosimile infondatezza dell'azione o dell'opposizione, purché il ragionamento sia sorretto da una motivazione логica e giuridicamente corretta.
  • La decisione sulle spese adottata dopo la cessazione della materia del contendere è censurabile in cassazione solo nei limiti della violazione di legge o di una motivazione giuridicamente illogica; restano insindacabili gli apprezzamenti fattuali compiuti dal giudice di merito.
  • Quando l'opposizione è proposta avverso atti della riscossione o atti presupposti, l'opponente deve fornire la prova dei presupposti di ammissibilità e tempestività dell'impugnazione, incluso il momento di conoscenza dell'atto impugnato, se rilevante ai fini del termine.
  • La regolare notifica degli atti presupposti, ove documentalmente provata dalla controparte, esclude la fondatezza del motivo di opposizione fondato sulla mancata conoscenza di tali atti.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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