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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13514/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato da una società a un lavoratore per mancato superamento di un periodo di prova semestrale. Il giudice di appello, confermando il primo grado, ha ritenuto valido il patto di prova perché il contratto di assunzione, pur con formulazione sintetica sulle mansioni, rinviava in modo coerente a un precedente accordo di pre-assunzione stipulato poche settimane prima, nel quale le mansioni erano state analiticamente individuate; ha inoltre escluso che il recesso fosse ritorsivo o contrario a buona fede, non emergendo prove convincenti di un intento illecito o di un nesso tra il licenziamento e altri fatti aziendali. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2096, 1374 e 1346 c.c. per avere la Corte d'appello trascurato l'asserita genericità dell'oggetto del patto di prova e l'inidoneità dell'accordo pre-assuntivo a integrare il contratto; (2) violazione dell'art. 2096 c.c. e dell'art. 107 CCNL Commercio per la pretesa insufficienza del richiamo al livello di inquadramento e della descrizione delle mansioni; (3) violazione di artt. 2729, 1345, 1418, 2697 c.c., art. 2 d.lgs. 23/2015 e art. 7 l. 300/1970 per il mancato riconoscimento della natura ritorsiva del licenziamento sulla base di presunzioni; (4) violazione dell'art. 2697 c.c., art. 3 d.lgs. 23/2015 e art. 7 l. 300/1970 per non avere valorizzato il positivo andamento delle vendite quale prova del superamento della prova; (5) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 115, 116 e 244 c.p.c. per la mancata ammissione delle prove dedotte sul buon esito del periodo di prova. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi che miravano a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la valutazione probatoria, ha ritenuto inammissibili i motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la "doppia conforme" e ha comunque reputato infondate le censure sulla prova e sul motivo illecito, confermando che nel licenziamento in prova incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare sia il positivo superamento della prova sia il motivo illecito del recesso. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del lavoratore alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi fondati sull'art. 360, n. 5, c.p.c. perché la sentenza impugnata era resa in una situazione di doppia conforme e il ricorrente non aveva indicato fatti decisivi diversi tra primo e secondo grado. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure che, sotto veste di violazione di legge, tendevano in realtà a una nuova valutazione delle prove e degli atti negoziali, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza di merito, fondata sul collegamento tra accordo pre-assuntivo e contratto di lavoro. Quanto ai motivi residui, la Corte ha ribadito che il licenziamento intimato in periodo di prova non richiede motivazione e che grava sul lavoratore l'onere di provare il positivo superamento della prova e l'eventuale motivo illecito del recesso; esclusa la ritorsività, era sufficiente la valutazione datoriale negativa sulla prestazione e sull'inserimento nell'organizzazione aziendale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo ex n. 5 non è deducibile in presenza di sentenza d'appello resa in doppia conforme, salvo la specifica indicazione di fatti decisivi diversi tra primo e secondo grado; il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del fatto.

  • art. 2096 c.c.

    Nel periodo di prova ciascuna parte può recedere liberamente dal contratto di lavoro; il lavoratore che contesti il recesso deve provare il positivo superamento della prova e l'eventuale motivo illecito del licenziamento.

  • art. 1374 c.c.

    La censura che invoca la norma sull'integrazione del contratto è inammissibile se non si confronta con l'interpretazione degli atti negoziali e del loro collegamento fatta dal giudice di merito.

  • art. 1346 c.c.

    L'oggetto del contratto di lavoro è stato ritenuto determinabile attraverso il collegamento tra accordo pre-assuntivo e contratto definitivo.

  • art. 107 CCNL Commercio

    È richiamato come parametro contrattuale delle mansioni e dell'inquadramento, ma la Corte di legittimità non accoglie la tesi della sua genericità come motivo di invalidità del patto di prova.

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione se sorretta da motivazione congrua.

  • art. 1345 c.c.

    Il motivo illecito del licenziamento deve essere provato dal lavoratore che lo deduce, non essendo sufficiente la mera allegazione di circostanze sospette.

  • art. 1418 c.c.

    La dedotta nullità del recesso per motivo illecito non è stata ritenuta provata.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova del positivo superamento del periodo di prova e del motivo illecito del recesso grava sul lavoratore che impugna il licenziamento.

  • art. 2 d.lgs. n. 23 del 2015

    È solo richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavi un autonomo principio decisorio nel testo esaminato.

  • art. 7 l. n. 300 del 1970

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte conferma la regola secondo cui il recesso in prova non richiede motivazione; la norma non sposta l'onere probatorio sul datore di lavoro in questa fattispecie.

  • art. 3 d.lgs. n. 23 del 2015

    È evocato quanto alla disciplina del licenziamento, ma la decisione ribadisce che, escluso il motivo illecito, il recesso in periodo di prova resta legittimo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per contestare il diniego di prova testimoniale, senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per contestare la gestione delle prove; la Corte non ne desume una violazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che tale valutazione è riservata al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'apprezzamento probatorio, ma non viene ravvisata alcuna violazione.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale; la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile, salvo che il ricorrente indichi la diversità delle basi fattuali delle due decisioni.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, il datore di lavoro non è tenuto a motivare il recesso, poiché la legge riconosce a entrambe le parti la facoltà di scioglimento libero del rapporto durante la prova.
  • Se il lavoratore contesta il licenziamento in prova deducendone la nullità o l'illiceità, grava su di lui l'onere di provare sia il positivo superamento della prova sia il motivo illecito o ritorsivo del recesso.
  • L'accertamento della sussistenza di un motivo ritorsivo o illecito del licenziamento è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non può essere rivista in cassazione come se fosse un terzo grado di merito.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale etichetta, mira solo a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura degli atti negoziali.
  • In presenza di sentenza di appello conforme a quella di primo grado, il vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile se il ricorrente non indica specificamente fatti decisivi diversi tra le due decisioni.
  • Ai fini della validità del patto di prova, l'oggetto può essere desumibile anche per collegamento tra più atti negoziali, purché l'interpretazione complessiva risulti coerente e sorretta da elementi oggettivi del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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