Cassazione Civile, Ordinanza n. 10431/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da un ex coniuge nei confronti dell'ex moglie e del figlio per ottenere la restituzione di molteplici beni mobili che assumeva ancora presenti nella casa familiare assegnata alla donna, oltre alla restituzione di denaro contante e di altri beni di sua esclusiva proprietà. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto alla restituzione; la Corte d'appello ha confermato il rigetto, affermando da un lato che il diritto era azionabile già dal 30 ottobre 2006, con conseguente maturazione della prescrizione, e dall'altro che le parti avevano concluso una transazione nel 2008 con la quale l'attore aveva rinunciato a ogni pretesa su mobilia e preziosi, senza prova che i beni domandati fossero estranei a tale accordo; ha inoltre escluso la prova dell'esistenza di una cassaforte e di denaro contante per 200.000 euro e ha ritenuto superflue ulteriori prove orali e documentali. In cassazione il ricorrente ha dedotto nove motivi: errore sul dies a quo della prescrizione, mancata considerazione di atti interruttivi e della seconda transazione, erronea interpretazione della transazione del 2008, omessa pronuncia o violazione dell'art. 112 c.p.c. rispetto a taluni beni non ricompresi nell'accordo, errata esclusione della prova del denaro contante, illegittimo rigetto di interrogatorio formale, CTU ed esibizione di estratti conto, nonché censura sulle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da più rationes decidendi autonome: prescrizione, rinuncia/transazione, mancata prova dell'estraneità dei beni all'accordo e mancanza di prova su cassaforte e denaro; ha quindi dichiarato tutti i motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito o perché incapaci di scalfire tutte le autonome ragioni della decisione. È stato anche affermato che non è sindacabile in cassazione la valutazione di sufficienza e rilevanza delle prove e che la doglianza sulle spese non poteva essere accolta. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello si fondava su una pluralità di rationes decidendi autonome e tutte idonee a sorreggere il rigetto della domanda; le censure erano inammissibili perché miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove, oppure comunque non colpivano tutte le basi autonome della decisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla prescrizione ordinaria del diritto alla restituzione dei beni.
Richiamato ai fini dell'asserita interruzione della prescrizione tramite atti successivi e diffida/richiesta di restituzione.
Richiamato per qualificare e delimitare gli effetti della transazione intervenuta tra le parti.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non affronta un autonomo tema di responsabilità aquiliana; il rilievo resta assorbito dalla inammissibilità delle censure.
Richiamato dal ricorrente per rivendicare il diritto del proprietario alla restituzione dei beni di sua proprietà esclusiva.
Richiamato nel motivo relativo al rapporto di custodia/detenzione dei beni, in relazione alla domanda risarcitoria e restitutoria.
Richiamato nel motivo relativo agli obblighi del depositario o detentore dei beni.
Richiamato nel motivo che collegava il mancato rilascio dei beni a un inadempimento contrattuale.
La Corte ribadisce che la violazione è deducibile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti la valutazione delle prove offerte.
La Corte ribadisce che la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o si discosti dalla regola del prudente apprezzamento in modo giuridicamente scorretto; non quando si contesti il mero cattivo esercizio della valutazione probatoria.
Richiamato nei motivi in relazione all'ammissione delle prove istruttorie richieste.
Richiamato per denunciare asserita omissione di pronuncia o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato rispetto ad alcuni beni non ricompresi nella transazione.
Richiamato con riferimento alla richiesta di ordine di esibizione di documentazione bancaria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge; la Corte osserva che alcuni motivi sotto tale veste miravano in realtà a una rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte precisa che non consente di criticare la mera diversa lettura delle prove.
Richiamato in tema di condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
Richiamato per la richiesta di compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento camerale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerne il dispositivo, il ricorrente deve colpire tutte le ragioni poste a base della decisione; la mancata censura anche di una sola di esse rende inammissibili i motivi diretti alle altre, per difetto di interesse.
- In cassazione non è consentito trasformare il vizio di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: la critica alla ricostruzione dei fatti, alla credibilità delle prove e alla loro sufficienza appartiene al merito ed è insindacabile, salvo i limiti rigorosi del vizio motivazionale nei casi ancora ammessi.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta contestare che abbia attribuito maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice attribuisce a un mezzo di prova un regime legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarlo secondo prudente apprezzamento quando la legge impone un diverso criterio; non è invece censurabile il semplice dissenso sulla valutazione del materiale probatorio.
- La valutazione della rilevanza o superfluità di ulteriori mezzi istruttori appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente coerente e non omissiva su fatti decisivi.
- La doglianza sulle spese di lite è inammissibile quando mira a sindacare l'opportunità della compensazione, poiché il controllo di legittimità è limitato al rispetto del principio di soccombenza e alla verifica che la parte integralmente vittoriosa non sia stata condannata alle spese.
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