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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31995/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Agenzia delle Entrate)

La controversia

La contribuente aveva impugnato il diniego di rimborso delle ritenute Irpef applicate, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 413/1991, sulle somme percepite a titolo di indennità di esproprio per un terreno pagate da un Comune. Il giudice tributario provinciale aveva accolto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo non provata l'inclusione del terreno in una delle zone omogenee da A a D previste dal D.M. 2 aprile 1968, poiché il suolo era inserito nella zona G del piano regolatore. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 5, L. 413/1991, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse dato rilievo decisivo al dato formale della zona G trascurando la destinazione edificabile effettiva del terreno, attestata da un'ordinanza comunale che lo qualificava come area edificabile equiparata alle zone omogenee C.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha ribadito che, ai fini dell'assoggettamento a imposizione delle plusvalenze derivanti da indennità di esproprio, rileva la collocazione del terreno in una delle zone omogenee indicate dalla norma statale e non la mera qualificazione formale contenuta nello strumento urbanistico locale, quando la destinazione effettiva del suolo sia edificatoria e risulti coerente con l'equiparazione a tali zone. Nel caso concreto, l'ordinanza comunale richiamata dava atto che l'area ricadeva in zona G, destinata ad attrezzature, ed era da ritenersi edificabile ed equiparata alle zone omogenee C. La CTR, quindi, aveva errato nel negare l'inquadramento del terreno in una delle zone rilevanti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 5, L. 30 dicembre 1991, n. 413

    "le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D"

    La tassazione delle plusvalenze da indennità di esproprio dipende dall'inserimento del terreno nelle zone omogenee indicate dalla norma statale; non assumono rilievo criteri urbanistici locali diversi o ulteriori qualificazioni formali che non incidano su tale inquadramento.

  • art. 35, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    La disposizione è indicata come norma in cui è confluito l'art. 11 L. 413/1991 per la parte rilevante.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla valutazione delle prove e del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata in relazione al governo delle risultanze probatorie.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova sul requisito urbanistico rilevante ai fini dell'imposizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione formulato come violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della tassazione delle plusvalenze derivanti da indennità di esproprio, il presupposto impositivo va verificato con riferimento alla collocazione del terreno nelle zone omogenee individuate dalla normativa statale, non essendo decisivo il solo dato formale risultante dal piano regolatore locale.
  • Lo strumento urbanistico locale è irrilevante se non coincide con il criterio legale richiesto dalla disciplina fiscale; ciò che conta è la destinazione effettiva del suolo e la sua riconducibilità alle zone omogenee A, B, C o D.
  • Quando un provvedimento comunale attesta che l'area è edificabile e la equipara a una delle zone omogenee rilevanti, il giudice di merito non può escludere l'imponibilità facendo leva esclusivamente sulla diversa etichetta urbanistica dell'area.
  • In tema di ricorso per cassazione per violazione di legge, è censurabile la decisione di merito che applichi un criterio urbanistico non previsto dalla norma fiscale o che ometta di verificare correttamente il requisito legale richiesto per l'imposizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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