Cassazione Penale, Sentenza n. 23730/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione diretto a ottenere la cessazione del procedimento per nullità della sentenza, deducendo ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. l'inosservanza dell'art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) per non avere il giudice motivato l'applicazione della riduzione 'fino a un terzo' della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) in caso di patteggiamento. Contesto fattuale: il Gup di Messina, con sentenza ex art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. (omicidio stradale) e aveva disposto la sospensione della patente per la durata complessiva di un anno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso ma lo ha rigettato nel merito. Motivazione: richiamando i principi delle Sezioni Unite, la Corte ha confermato che il ricorso per cassazione è esperibile anche contro sentenze di patteggiamento che omettano di applicare o motivare sanzioni/accessorie non negoziabili. Tuttavia, nel caso concreto la motivazione del Gup, seppure sintetica, è ritenuta sufficiente: la durata di un anno della sospensione è vicina al minimo edittale e si discosta poco dal minimo, per cui è ammessa una motivazione implicita; inoltre la corte ha ritenuto che la durata individuata fosse già «depurata» della riduzione fino a un terzo prevista per il patteggiamento. La Corte ha comunque richiamato un precedente secondo cui, se la sanzione amministrativa accessoria si discosta sensibilmente dal minimo, il giudice deve dare conto esplicitamente della riduzione ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis. Conclusione: ricorso rigettato; ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che disciplina il patteggiamento: il Gup ha applicato la pena concordata ai sensi di questa disposizione.
Norma che incrimina l'omicidio stradale: titolo di reato per cui l'imputato è stato condannato nel patteggiamento.
art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
Prevede la riduzione fino a un terzo della sanzione amministrativa accessoria in caso di patteggiamento; il ricorrente deduceva la mancata applicazione o motivazione della riduzione, ma la Corte ha ritenuto che, quando la durata della sanzione accessoria sia pari o molto prossima al minimo edittale, la motivazione può essere implicita.
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione: il ricorso è stato ritenuto ammissibile ai sensi di questa disposizione anche contro sentenze di patteggiamento che omettano statuizioni non negoziabili.
Sezioni Unite, n. 21368 e n. 21369 del 26/09/2019
Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito l'ammissibilità del controllo di legittimità in cassazione sulle sentenze di patteggiamento relativamente a statuizioni non negoziabili (misure di sicurezza obbligatorie o sanzioni amministrative). La Corte ha fatto riferimento a tali principi per ammettere il ricorso.
Corte Cost. n. 88 del 2019
Richiamata come contesto giurisprudenziale: la decisione ha inciso sull'applicazione delle disposizioni in materia di omicidio stradale e sulle conseguenze sanzionatorie; la giurisprudenza successiva ha precisato l'onere di motivazione in caso di riduzioni della sanzione amministrativa accessoria.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è ammissibile anche contro sentenze di patteggiamento quando l'omissione riguarda misure non negoziabili (es. sanzioni amministrative accessorie o misure di sicurezza); quindi omissioni in questo ambito possono essere oggetto di controllo di legittimità.
- Quando il giudice dispone una sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione della patente) con durata pari o molto prossima al minimo edittale, può essere sufficiente una motivazione implicita: non è obbligatorio un'ampia disamina in motivazione se la scelta non si discosta significativamente dal minimo.
- Se invece la durata della sanzione accessoria si discosta sensibilmente dal minimo (in aumento o in diminuzione), il giudice è tenuto a motivare espressamente la riduzione o l'ampio scostamento, rendendo conto delle ragioni che giustificano la misura adottata.
- Nel caso di patteggiamento, il giudice deve tener conto della riduzione 'fino a un terzo' prevista dalla normativa sulla sanzione amministrativa accessoria; se la decisione non esplicita come è stata calcolata la durata (se prima o dopo la riduzione), ciò può essere valutato alla luce della vicinanza al minimo edittale per verificare la sufficienza della motivazione.
- Per la difesa: è consigliabile richiedere in udienza che sia espressamente indicato in sentenza come è stata determinata la sanzione accessoria (se è stata applicata la riduzione e in quale misura), soprattutto quando il periodo è significativamente diverso dal minimo, così da evitare profilarsi di motivi di impugnazione.
- Per il giudice: occorre bilanciare l'onere motivazionale. Se la misura è prossima al minimo una motivazione sintetica può essere sufficiente; se invece la misura è distante dal minimo il giudice deve fornire adeguata motivazione delle ragioni della scelta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23720/2023 del 31/05/2023
- Sentenza penale · 31 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23721/2023 del 31/05/2023
- Sentenza penale · 31 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23724/2023 del 31/05/2023
- Sentenza penale · 31 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23726/2023 del 31/05/2023
- Sentenza penale · 31 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23727/2023 del 31/05/2023
- Sentenza penale · 31 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23728/2023 del 31/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →