Cassazione Civile, Ordinanza n. 30653/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto, dopo una complessa vicenda di riorganizzazione societaria del gruppo aereo, l’accertamento dell’illegittimità dei contratti a termine stipulati con più società del gruppo e la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; inoltre rivendicava il diritto all’assunzione presso la società subentrante sulla base degli accordi sindacali del 2008. La Corte d’appello aveva rigettato le domande, rilevando per i contratti a termine la decadenza ex art. 32 L. 183/2010 e, per il preteso diritto all’assunzione, la mancata prova del possesso dei requisiti previsti dagli accordi collettivi. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di norme e accordi sindacali perché la società subentrante avrebbe dovuto rispettare i criteri selettivi pattuiti per l’assunzione del personale; (2) violazione delle norme sul trasferimento d’azienda e dell’art. 2112 c.c., anche in rapporto alla direttiva 2001/23/CE, sostenendo che la fattispecie integrasse un trasferimento d’azienda o di ramo; (3) questione di legittimità costituzionale del c.d. decreto Marzano, per asserita deroga illegittima alle tutele dei lavoratori nei trasferimenti d’azienda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse conforme a una giurisprudenza di legittimità consolidata: l’accordo collettivo che preveda l’assunzione di una percentuale di lavoratori costituisce un contratto a favore di terzi, ma, quando non indichi nominativamente i beneficiari, il lavoratore che pretenda l’assunzione deve provare di possedere i requisiti stabiliti per l’individuazione dei destinatari e di essere stato correttamente selezionato secondo tali criteri; tale prova non era stata fornita. La Corte ha inoltre condiviso l’esclusione della configurabilità di un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., valorizzando la funzionalizzazione della cessione in chiave liquidatoria e non di continuità aziendale, con conseguente esclusione della violazione della direttiva 2001/23/CE. Da ciò ha tratto anche l’insussistenza dei presupposti per sollevare la questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Norma invocata per denunciare violazione di legge sostanziale; il ricorso è stato però dichiarato inammissibile perché le censure erano già state risolte in modo conforme alla giurisprudenza consolidata.
Il ricorso è inammissibile quando la sentenza impugnata ha deciso le questioni in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione.
È stata esclusa la sua applicabilità perché la vicenda non integrava un trasferimento d’azienda o di ramo, ma una cessione funzionalizzata a finalità liquidatorie.
È stata richiamata la decadenza già dichiarata in primo grado per le domande relative ai contratti a termine.
art. 47, comma 4-bis, L. n. 428/1990
Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dei trasferimenti d’azienda e delle tutele dei lavoratori.
È stata ritenuta conforme la disciplina speciale applicata alla procedura di crisi/liquidazione del gruppo aziendale, incompatibile con la tesi del trasferimento d’azienda in continuità.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della pretesa violazione dei criteri di selezione e delle regole di gestione della mobilità.
Richiamato nel primo motivo in tema di interpretazione delle norme e degli accordi collettivi.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell’amministrazione straordinaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Direttiva 2001/23/CE
È stata esclusa la violazione della direttiva perché non vi era continuità aziendale e l’operazione si collocava in una logica liquidatoria, con richiamo anche all’ipotesi di esclusione per insolvenza del cedente.
Massime di principio
- L’accordo collettivo che preveda l’assunzione di lavoratori da parte dell’impresa subentrante può integrare un contratto a favore di terzi; tuttavia, se non identifica nominativamente i beneficiari, il singolo lavoratore deve provare di possedere i requisiti pattuiti e di essere destinatario della selezione secondo i criteri convenuti.
- Quando l’operazione societaria è finalizzata alla liquidazione del patrimonio e non alla prosecuzione dell’attività d’impresa, non ricorre un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. e non opera la disciplina europea sui trasferimenti che presuppone la continuità aziendale.
- Nel ricorso per cassazione, la mera prospettazione di una questione di legittimità costituzionale, sganciata dalla censura di specifici vizi della sentenza impugnata, non è idonea a fondare l’annullamento del provvedimento.
- È inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro una decisione che si sia uniformata a un orientamento consolidato della Corte di cassazione, quando le censure si limitino a riproporre questioni già risolte in modo conforme.
- In tema di pretesa all’assunzione derivante da accordi collettivi di ricollocazione, grava sul lavoratore l’onere di dimostrare che, secondo i criteri pattuiti, la scelta avrebbe dovuto ricadere su di lui.
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