Cassazione Penale, Sentenza n. 27651/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che le aveva condannate per furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito. Filippone e Bellinati deducevano violazione dell'art. 597 comma 3 c.p.p. e mancanza di motivazione per avere la Corte d'appello fissato una pena, rispetto al minimo edittale, in misura tale da configurare una reformatio in peius in favore dell'imputata unica appellante. Enaccah denunciava carenza, contraddittorietà e travisamento della prova, sostenendo l'insufficienza del compendio indiziario (riconoscimento fotografico iniziale negativo, scarsità probatoria del rinvenimento di indumenti di marca comune).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Filippone e Bellinati ritenendo infondato il motivo: il divieto di reformatio in peius non si applica quando il giudice d'appello, correggendo l'errata individuazione del reato "più grave", ridetermina la pena di base partendo da un diverso reato e l'esito finale non è peggiorativo rispetto al primo grado. Il ricorso di Enaccah è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione alternativa delle prove (vizio di merito non apprezzabile in Cassazione) e non ha indicato vizi di diritto specifici; la Corte ha confermato che la valutazione probatoria (video, riconoscimento e riscontro degli oggetti rinvenuti) era congrua. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti/dichiarati inammissibili; tutte le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e Enaccah anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 597 comma 3 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che il divieto di reformatio in peius non opera quando il giudice d'appello, correggendo l'errata individuazione del reato più grave, ridetermina la pena base prendendo come riferimento un reato diverso e l'esito complessivo è non peggiorativo rispetto al primo grado.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiama il principio per cui la Cassazione non è sede per una rivalutazione delle prove; i motivi che chiedono solo una diversa valutazione probatoria sono inammissibili se non indicano vizi di diritto denunciabili ai sensi di questa norma.
artt. 110, 624, 625 nn. 4) e 5) cod. pen.
Norme sostanziali relative al concorso di persone nel furto e all'uso indebito di carte di credito: la Corte ha confermato la sussistenza dei reati sulla base del filmato di videosorveglianza e degli elementi di riscontro.
art. 55 comma 9 D.lgs. n.231/2007
Norma richiamata quale riferimento al capo B; la sua invocazione rientra nel quadro delle fattispecie contestate e valutate in sede di merito.
art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176)
Norma procedurale che consente al Procuratore Generale di depositare memoria scritta; il PG ha depositato e chiesto il rigetto dei ricorsi.
Giurisprudenza citata: Sez. 6 n. 49820/2013 (Billizzi); Sez. U n. 40910/2005 (William Morales); Sez. U n. 47289/2003 (Petrella)
I precedenti sono richiamati per delineare i limiti del divieto di reformatio in peius e per ribadire che la Corte di legittimità non riconsidera il merito probatorio; essi supportano la soluzione adottata nella presente decisione.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce all'appello di correggere l'errata individuazione del reato "più grave" e di ricalcolare la pena partendo da un diverso reato, purché l'esito complessivo non sia peggiorativo rispetto alla sentenza impugnata.
- In Cassazione i mezzi che mirano esclusivamente a una diversa valutazione delle prove sono inammissibili: il ricorrente deve indicare vizi di diritto (art. 606 c.p.p.) e non può contentarsi di chiedere una rivalutazione del materiale probatorio.
- La prova basata su immagini di videosorveglianza, se ritenuta attendibile dai giudici di merito e integrata da riscontri concreti (es. reperti rinvenuti presso l'imputato), può essere sufficiente a fondare la condanna anche se sono presenti elementi iniziali di contrasto quali riconoscimenti fotografici non coincidenti.
- Le censure relative alla determinazione della pena devono essere valutate alla luce del complessivo esercizio di discrezionalità motivato del giudice d'appello; non tutte le differenze rispetto al primo grado configurano automaticamente una reformatio in peius.
- Chi propone ricorso dovrebbe precisare chiaramente i profili di illegittimità giuridica (formali o sostanziali) consentendo alla Corte di legittimità di esaminare vizi di diritto e non soltanto deduzioni di merito.
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