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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08539/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000 di ammenda per una contravvenzione prevista dal Codice della strada, relativa all'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore. I fatti, commessi in Palermo il 17 novembre 2019, sono stati ricostruiti sulla base della testimonianza di un appartenente alla polizia giudiziaria, che aveva osservato l'imputato in atteggiamenti riconducibili all'attività di parcheggiatore abusivo, in particolare nell'indicare agli automobilisti gli stalli liberi. È stato inoltre valorizzato un precedente accertamento amministrativo divenuto definitivo prima del fatto. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato; 2) violazione di legge per mancata declaratoria della prescrizione; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure già disattese in appello con motivazione congrua; ha richiamato il principio secondo cui, per integrare la contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore, è sufficiente che il soggetto, già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell'esercizio dell'attività senza autorizzazione, non essendo necessario che riceva denaro o altra utilità; ha respinto il secondo motivo rilevando che, per il reato commesso nel 2019, continua ad applicarsi la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, con conseguente non maturazione della prescrizione alla data della decisione; ha infine ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, motivato sulla personalità negativa dell'imputato, sui numerosi precedenti specifici e sulle modalità della condotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Integra la contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore quando il soggetto, già destinatario di definitivo accertamento amministrativo, venga nuovamente colto nell'esercizio dell'attività senza autorizzazione; non è necessario il pagamento di denaro o altra utilità.

  • art. 159 cod. pen.

    La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa; per i reati del 2019 la prescrizione non era maturata per effetto della sospensione del giudizio.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e dalla personalità negativa dell'imputato; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    La disciplina introdotta sulla sospensione della prescrizione si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Non ha effetto retroattivo sulla disciplina della sospensione della prescrizione per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    Per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 si applica la disciplina riformata dalla legge n. 134 del 2021; per i fatti precedenti resta applicabile il regime intermedio.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92

    La riforma dell'art. 62-bis ha reso insufficiente il solo stato di incensuratezza per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • legge 24 luglio 2008, n. 125

    Ha convertito il d.l. n. 92 del 2008, incidendo sul regime delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Per la contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore abusivo è sufficiente la reiterazione dell'attività senza autorizzazione da parte di un soggetto già colpito da definitivo accertamento amministrativo; non occorre la prova della dazione di denaro o di altra utilità.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che ripropone integralmente questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, in presenza di motivazione congrua, non consente un sindacato effettivo e conduce all'inammissibilità o al rigetto.
  • La prescrizione va verificata tenendo conto del regime temporale applicabile al momento del fatto: per i reati commessi nel periodo 3 agosto 2017-31 dicembre 2019 continua ad applicarsi la disciplina della sospensione introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza elementi negativi della personalità, precedenti specifici e concrete modalità del fatto; non è necessario che vi siano particolari elementi sfavorevoli ulteriori, essendo ormai insufficiente la sola incensuratezza.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorso
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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