Cassazione Penale, Sentenza n. 20018/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per peculato (art. 314 c.p.) in quanto, quale amministratore unico e legale rappresentante della G.T.A. Gestioni Turistiche Alberghiere S.r.L. e gestore dell'"Hotel Residence Sangregorio", si era appropriata delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno negli anni 2013-2016, omettendone il versamento al Comune di Pienza. In cassazione la difesa ha impugnato la sentenza chiedendo l'annullamento per molteplici censure: qualificazione come agente contabile, applicazione dell'abolitio criminis per l'entrata in vigore dell'art. 180 d.l. n.34/2020 (che inserisce il comma 1-ter nell'art. 4 d.lgs. n.23/2011), mancanza dell'elemento soggettivo, principio di specialità rispetto alla sanzione amministrativa comunale, illegittimità del regolamento comunale, effetto di pignoramenti sui conti correnti, forza maggiore e richiesta di attenuante per particolare tenuità. E' stato inoltre aggiunto il motivo relativo all'art. 5-quinquies d.l. 21 ottobre 2012, conv. in legge n.215/2021, che ha dato interpretazione autentica e applicazione retroattiva del comma 1-ter dell'art. 4 d.lgs. n.23/2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto assorbente la questione relativa all'introduzione normativa successiva: l'art. 5-quinquies (interpretazione autentica) ha reso applicabile retroattivamente il comma 1-ter dell'art. 4 d.lgs. n.23/2011, attribuendo al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta con una disciplina sanzionatoria di natura amministrativa. Per effetto di tale intervento normativo la fattispecie penale è divenuta sopravvenuta irrilevante (il fatto non è più previsto dalla legge come reato). La Corte ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disposto la trasmissione della decisione al Comune di Pienza per le eventuali competenze amministrative.
Norme richiamate
Norma del reato di peculato contestato per l'appropriazione delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno; la Cassazione non ha invece deciso nel merito perché ha ritenuto sopravvenuta l'irrilevanza penale a seguito della modifica normativa e della sua interpretazione autentica.
art. 4 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, comma 1-ter (introdotto dall'art. 180 d.l. n. 34/2020)
Attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, obbligo di dichiarazione e altri adempimenti; per le omissioni prevede sanzioni amministrative, quindi disciplina la vicenda in ambito amministrativo.
art. 180 d.l. n. 34/2020, comma 3 (convertito nella legge n. 77/2020)
Ha inserito nel d.lgs. n.23/2011 il comma 1-ter che individua il gestore come responsabile; è parte delle previsioni che hanno portato alla riclassificazione amministrativa degli illeciti in materia di imposta di soggiorno.
art. 5-quinquies d.l. 21 ottobre 2012, n. 146, conv. in legge n. 215/2021
Interpretazione autentica che dichiara applicabile anche ai fatti anteriori al 19 maggio 2020 il comma 1-ter dell'art. 4 d.lgs. n.23/2011; la Corte ha ritenuto tale interpretazione come causa di sopravvenuta irrilevanza penale per i fatti oggetto del giudizio.
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Prevede le sanzioni amministrative applicabili per omesso, ritardato o parziale versamento di tributi; richiamato come regime sanzionatorio alternativo all'illecito penale.
Regolamento del Comune di Pienza n. 68 del 21.12.2012, art. 9
Contiene la sanzione amministrativa prevista dal Comune per il mancato versamento dell'imposta di soggiorno; la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al Comune per le eventuali competenze amministrative in ordine a tali somme.
Massime di principio
- Se una successiva disposizione legislativa, anche mediante interpretazione autentica, ricondurrà la condotta a una responsabilità amministrativa e si applicherà retroattivamente, le pregresse condanne penali possono diventare irrilevanti e comportare l'annullamento della sentenza.
- Quando la legge assegna al gestore della struttura la qualifica di "responsabile" e disciplina specifiche sanzioni amministrative con diritto di rivalsa, il corretto rimedio processuale è valutare la sopravvenuta irrilevanza penale prima di affrontare questioni sostanziali come l'elemento soggettivo o l'eventuale forza maggiore.
- In situazioni analoghe conviene verificare sempre la data di efficacia delle modifiche normative e se esistano norme di interpretazione autentica che ne stabiliscano l'applicazione ai fatti anteriori; tali profili possono risolvere il giudizio a favore dell'imputato senza entrare nel merito delle censure di difesa.
- La presenza di un regolamento comunale che prevede sanzioni amministrative non esclude automaticamente la responsabilità penale, ma se il legislatore ha poi chiarito e ricondotto la fattispecie nell'ambito amministrativo prevale il principio di specialità e la punibilità penale può venir meno.
- In caso di pignoramenti, difficoltà finanziarie o altri fatti esterni, tali circostanze vanno comunque valutate, ma possono risultare irrilevanti se la fattispecie perde la rilevanza penale per effetto di norme successive; in tal caso le controversie restano in ambito amministrativo o civile.
- Se si è in una situazione simile, è opportuno chiedere tempestivamente l'accertamento della applicabilità retroattiva della normativa amministrativa e l'annullamento della condanna per sopravvenuta irrilevanza penale, nonché la trasmissione degli atti all'ente locale per la valutazione delle sanzioni amministrative e della possibilità di rivalsa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19858/2022 del 20/05/2022
- Sentenza penale · 20 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19860/2022 del 20/05/2022
- Sentenza penale · 20 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19861/2022 del 20/05/2022
- Sentenza penale · 20 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19862/2022 del 20/05/2022
- Sentenza penale · 20 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19864/2022 del 20/05/2022
- Sentenza penale · 20 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19866/2022 del 20/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →