Cassazione Civile, Ordinanza n. 37825/2022 del 27/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra coeredi e comproprietari di un appartamento ereditario situato in Torre del Greco. L'originario attore chiedeva il pagamento di un'indennità per il godimento esclusivo dell'immobile da parte della sorella, sostenendo che questa lo occupasse senza titolo e impedisse agli altri comproprietari di utilizzarlo. La convenuta resisteva chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'usucapione a suo favore, oltre al rimborso di somme che assumeva di avere anticipato per altri oneri su un diverso immobile in comunione e, in subordine, la refusione di spese condominiali. Il tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava la riconvenzionale. In appello la Corte territoriale confermava il rigetto dell'usucapione, ritenendo non provato il possesso uti dominus e qualificando la deduzione come eccezione riconvenzionale; accoglieva invece la domanda di rimborso degli oneri condominiali, quantificandoli sulla base della documentazione e della testimonianza dell'amministratore, ma escludeva che spettassero interessi perché richiesti solo in appello; infine escludeva ogni indennità per il preteso godimento esclusivo, ritenendo che non vi fosse stata occupazione abusiva e che gli altri comproprietari fossero rimasti inerti senza dimostrare un concreto interesse all'uso diretto o alla locazione del bene. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi: primo, violazione degli artt. 1104 e 1110 c.c. per avere la Corte riconosciuto il rimborso anche di spese condominiali che sarebbero state, in parte, spese di godimento e, per la parte straordinaria, non deliberabili senza valida rappresentanza dei comproprietari in assemblea; secondo, violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione parziale delle spese di lite, ritenuta non proporzionata rispetto all'esito complessivo della controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la censura relativa al difetto di rappresentanza assembleare era nuova e non risultava dedotta né trattata nei gradi di merito, e che, quanto alle spese ordinarie, il ricorrente non aveva fornito elementi specifici idonei a distinguere tra spese di conservazione rimborsabili e spese di mero godimento non ripetibili. Ha poi rigettato il secondo motivo, affermando che la valutazione delle spese di lite, compresa la compensazione parziale, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e va fatta con riferimento all'esito finale unitario della lite, salvo il limite del divieto di porre spese a carico della parte integralmente vittoriosa. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto al rimborso solo delle spese necessarie alla conservazione del bene comune, non di quelle inerenti al semplice godimento esclusivo.
Richiamato dal ricorrente per fondare il rimborso delle anticipazioni effettuate in favore della comunione, nei limiti delle spese necessarie e urgenti.
Richiamato nel giudizio di merito per escludere che il mero uso esclusivo del bene comune integri di per sé occupazione abusiva o pretesa indennitaria in assenza di esclusione degli altri comproprietari dal godimento.
La compensazione parziale delle spese è stata ritenuta insindacabile in cassazione nei limiti del rispetto del principio per cui la parte integralmente vittoriosa non può essere gravata di spese.
Richiamato per affermare la solidarietà passiva dei comproprietari nei confronti del condominio per il pagamento degli oneri condominiali.
Invocato dal ricorrente per sostenere che, in mancanza di mandato, gli atti compiuti nell'assemblea avrebbero dovuto gravare esclusivamente su chi li aveva posti in essere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove di fatto o di diritto non trattate nella sentenza impugnata; chi le deduce ha l'onere di indicare specificamente in quale atto del giudizio di merito le abbia prospettate, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Tra i comproprietari di un immobile in condominio l'obbligo di contribuzione verso il condominio grava in via solidale; nei rapporti interni, però, è necessario distinguere le spese di conservazione, che possono essere rimborsate a chi le abbia anticipate nell'interesse della cosa comune, dalle spese relative al mero godimento soggettivo, che restano a carico di chi ha tratto l'utilità personale.
- Per ottenere il rimborso di spese condominiali o comunistiche non basta la qualificazione astratta come "ordinarie" o "straordinarie": occorre allegare e provare in concreto la natura delle spese e la loro riconducibilità alla conservazione del bene comune o, al contrario, al godimento individuale.
- Il possesso utile all'usucapione da parte di un coerede o comproprietario non può desumersi dal solo uso esclusivo del bene, dal pagamento di spese di manutenzione o dalla mera astensione degli altri partecipanti; è necessario provare un comportamento inequivoco e incompatibile con il compossesso altrui, idoneo a manifestare l'animus domini.
- La valutazione della soccombenza ai fini della liquidazione e della compensazione delle spese processuali deve essere compiuta sull'esito finale unitario della lite e rientra, entro limiti ristretti, nel potere discrezionale del giudice di merito; la Corte di cassazione può censurare solo la violazione del principio per cui la parte interamente vittoriosa non può essere condannata alle spese.
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