Sentenza n. 979/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di nulla osta al lavoro subordinato stagionale per un lavoratore straniero
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato alla Prefettura di Mantova domanda di nulla osta al lavoro subordinato stagionale per nove lavoratori stranieri. Dopo il preavviso di rigetto, motivato da carenze documentali e dall’insufficiente capacità economica dell’impresa, il ricorrente aveva trasmesso una memoria con documenti. La Prefettura ha comunque respinto la domanda relativa a uno dei lavoratori, rilevando che l’impresa presentava un volume d’affari di euro 3.243,00, acquisti per euro 60.202,00 e un reddito negativo di euro 56.959,00; che l’asseverazione indicava invece un fatturato e un reddito d’impresa molto superiori, non adeguatamente documentati; che dalla banca dati dell’Anagrafe tributaria non risultavano fatture di vendita né trasmissioni periodiche di corrispettivi per l’annualità considerata; che l’asseverazione conteneva inoltre una descrizione errata dell’attività e riferimenti a una bozza di bilancio e a un’ispezione presso l’Agenzia della Riscossione non rispondenti alla situazione effettiva. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto di possedere la capacità economica necessaria, deducendo che il proprio core business consisteva in scambi commerciali internazionali non soggetti a fatturazione elettronica e producendo in giudizio 69 fatture cartacee emesse verso imprese estere, oltre a estratti conto bancari comprovanti accrediti. Ha inoltre qualificato come mero refuso l’indicazione dell’impresa quale società edile nell’asseverazione. Con il secondo motivo ha dedotto la lesione del legittimo affidamento su un esito favorevole del procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato anzitutto che le fatture cartacee erano state prodotte soltanto in giudizio e non erano state trasmesse alla Prefettura nemmeno dopo il preavviso di rigetto; pertanto non potevano essere considerate ai fini della legittimità del diniego, che deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione. Né la Prefettura avrebbe potuto acquisirle aliunde, poiché, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, non erano state trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Il giudice ha inoltre richiamato l’obbligo, previsto dall’art. 1, comma 3-bis, d.lgs. 127/2015, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, salvo le eccezioni previste dalla legge. Poiché la Guardia di Finanza aveva riscontrato l’assenza di trasmissioni periodiche di corrispettivi per il 2025, la ricostruzione della capacità economica dell’impresa è stata ritenuta di dubbia attendibilità. Il TAR ha quindi considerato infondata la censura e ha disposto la trasmissione della sentenza e del fascicolo all’Agenzia delle Entrate di Brescia per le verifiche fiscali di competenza. Il secondo motivo è stato respinto perché la mera presentazione di un’istanza non genera un legittimo affidamento sul suo accoglimento. Nel caso concreto, inoltre, la Prefettura non aveva rilasciato il nulla osta per poi revocarlo, ma aveva effettuato i controlli, comunicato il preavviso di rigetto e adottato direttamente il diniego; non essendo mai stato emesso un provvedimento favorevole, non poteva configurarsi un affidamento sul suo conseguimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 1, comma 3-bis, d.lgs. 127/2015
I soggetti passivi di cui al comma 3 [...] trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato [...].
L’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle operazioni con soggetti esteri rileva ai fini della verificabilità della capacità economica dichiarata dall’impresa; l’assenza delle trasmissioni fiscali incide sull’attendibilità della documentazione prodotta.
artt. 7-7-octies d.P.R. 633/1972
operazioni [...] non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies
Le operazioni non territorialmente rilevanti in Italia costituiscono una delle ipotesi considerate dalla disciplina dell’obbligo di trasmissione telematica, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 1, comma 3-bis, d.lgs. 127/2015.
Circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022, n. 2066 del 21 marzo 2023 e n. 8047/2025
Sono richiamate nel provvedimento prefettizio come parametro per valutare l’insufficienza del dato reddituale rispetto all’assunzione dei nove lavoratori richiesti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente e della sua impresa.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei dati identificativi nella pubblicazione della sentenza.
Massime di principio
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e al materiale istruttorio disponibili al momento della sua adozione; documenti prodotti soltanto in giudizio non possono rendere illegittimo ex post un provvedimento che, sulla base degli elementi allora disponibili, risultava legittimo.
- Nella verifica della capacità economica di un datore di lavoro che richiede il nulla osta per lavoratori stranieri, l’amministrazione può valorizzare i dati fiscali ufficiali e le risultanze delle banche dati tributarie; la loro discordanza significativa rispetto a fatturato e reddito dichiarati nell’asseverazione può giustificare il diniego quando il richiedente non abbia fornito tempestivamente adeguata documentazione nel procedimento.
- La produzione di fatture relative a operazioni con soggetti esteri non è di per sé sufficiente a dimostrare la capacità economica dell’impresa quando tali operazioni non risultino dagli adempimenti di trasmissione fiscale previsti dalla legge e non siano state sottoposte all’amministrazione durante il procedimento.
- La mera presentazione di un’istanza amministrativa non determina un legittimo affidamento sul suo accoglimento. Un affidamento tutelabile non può configurarsi quando l’amministrazione non abbia mai adottato un provvedimento favorevole, ma abbia invece concluso il procedimento con preavviso di rigetto e diniego.
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