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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20239/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 25/08/2023 del Tribunale del riesame di Palermo che aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti (escludendo solo l'aggravante di cui all'art. 61-bis c.p.). Il ricorso in Cassazione articolava otto motivi: 1) vizio di competenza funzionale/territoriale (sosteneva che il fermo fosse stato eseguito in acque di competenza di Agrigento e che quindi la convalida e la successiva misura fossero invalide); 2) ulteriore censura sulla competenza territoriale del GIP di Palermo; 3) mancato deposito al riesame di una ripresa audiovisiva ritenuta centrale e conseguente inefficacia della misura ex art. 309 c.p.p.; 4) contestazione della competenza della Direzione Distrettuale Antimafia; 5) travisamento della prova per l'omesso deposito del video; 6) mancanza di elementi per la configurazione dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990 (in particolare assenza di prova che gli imballaggi contenevano stupefacente e inesistenza di un'associazione); 7) violazione dell'art. 110 c.p. per inesistenza di apporto causale individuale; 8) mancata motivazione sulle esigenze cautelari e sull'insussistenza della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e/o manifestamente infondato. In sintesi: - Ha ritenuto infondata la tesi sulla 'invalidità derivata' della misura cautelare emessa dal giudice territoriale, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Salzano e Mones) secondo cui la competenza alla convalida è distinta e le misure disposte dal giudice della convalida hanno efficacia provvisoria; l'eventuale nullità del provvedimento di convalida non si estende automaticamente alla successiva ordinanza cautelare adottata dal giudice competente per territorio, salvo specifiche ipotesi e termini (rinnovazione entro 20 giorni). - Ha ritenuto infondato il rilievo sulla mancata trasmissione della videoripresa, precisando che l'obbligo di trasmettere atti ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p. concerne gli atti selezionati dal PM a sostegno della richiesta e che non sempre è necessario trasmettere i supporti informatici quando il loro contenuto sia adeguatamente riferito nella relazione di polizia giudiziaria; inoltre la difesa non ha fornito prova processuale della presenza del video fra gli atti trasmessi. - Ha dichiarato inammissibile la censura sulla competenza della DDA nel riesame, ritenendo che tale questione non fosse proponibile con il mezzo impugnatorio in esame e ricordando gli strumenti procedurali per chiedere la trasmissione degli atti (art. 54-quater c.p.p.). - Ha respinto le doglianze sulla mancanza di gravi indizi e sulla sussistenza del concorso ex art. 110 c.p., ritenendo la motivazione del Tribunale del riesame coerente e non manifestamente illogica: quadro indiziario comprensivo di pedinamenti, utenze criptate (server "fast.m2m"), precedenti sequestri, rotte e modalità operative della condotta di trasporto e rilascio in mare di 188 colli per complessivi 5.340 kg di cocaina. - Ha ritenuto infondati i motivi relativi alle esigenze cautelari e all'applicazione della presunzione relativa dell'art. 275, comma 3, c.p.p. Conclude condannando il ricorrente alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 61-bis cod. pen.

    Aggravante contestata nel capo di imputazione che il Tribunale del riesame ha escluso per il ricorrente; menzionata come fatto storico nelle imputazioni

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (art. 73 e art. 74)

    Art. 73 (traffico/produzione di stupefacenti) e art. 74 (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) sono i reati principali contestati; la Corte ha ritenuto che il quadro indiziario fosse idoneo a sostenere i gravi indizi per i reati, anche associativi

  • art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990

    Richiamato in capo di imputazione riguardo alle circostanze aggravanti (menzionato nel quadro fattuale)

  • art. 17 e art. 75 d.P.R. 309/1990

    Richiamati nella parte relativa alle ipotesi di detenere o trasportare sostanze senza autorizzazioni e ai casi di esclusione; citati in sede di imputazione

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Norma invocata per discutere l'efficacia provvisoria della misura disposta dal giudice della convalida; la Corte ricorda che le misure del giudice della convalida hanno efficacia provvisoria ex art. 27

  • art. 390, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che individua il giudice competente per la convalida dell'arresto/fermo; la difesa aveva contestato l'individuazione del giudice competente

  • art. 395, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione alle misure cautelari e alla competenza; la Corte ha ritenuto le censure infondate o inammissibili

  • art. 391, comma 5 e comma 6, cod. proc. pen.

    Riferimenti giurisprudenziali richiamati per distinguere la competenza alla convalida dall'attribuzione ad adottare misure cautelari e per chiarire la natura provvisoria delle misure adottate in convalida

  • art. 309, comma 5, cod. proc. pen.

    Disposizione sul deposito degli atti al riesame; la Corte ha precisato che l'obbligo riguarda gli atti selezionati dal PM e che non sempre impone il deposito dei supporti audio-video se il loro contenuto è adeguatamente descritto nella relazione di polizia giudiziaria

  • art. 291, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata nella discussione sulla trasmissione degli atti e sulla natura provvisoria degli interventi urgenti; citata nei richiami giurisprudenziali

  • art. 273, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma invocata in relazione al travisamento della prova; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e quindi infondata/inammissibile

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato il contributo causale dei membri dell'equipaggio, anche come apporto di competenze infungibili

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Criteri per la valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il riesame le abbia valutate e motivate in modo non manifestamente illogico

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione relativa connessa alla sussistenza di reati associativi: applicata dal Tribunale del riesame e confermata dalla Cassazione come corretta alla luce dei gravi indizi

  • art. 293, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamata come diritto dell'indagato di "accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento"; la Corte ha osservato che la difesa avrebbe potuto esercitare tale diritto per provare la presenza del video

  • art. 606, comma 3 e art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione e limiti di censurabilità in ordine alla motivazione; la Corte ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati motivi che non rispettano tali limiti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che permette la condanna alle spese del procedimento in Cassazione: applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 alla Cassa

  • art. 54-quater cod. proc. pen.

    Indicata come lo strumento procedurale che la difesa avrebbe dovuto utilizzare per chiedere la trasmissione degli atti ad altro PM nel caso di dubbi sulla competenza

Massime di principio

  • Competenza per la convalida e competenza per l'applicazione della misura cautelare sono distinte: la convalida ha efficacia provvisoria e la nullità del provvedimento di convalida non necessariamente invalida il successivo provvedimento cautelare adottato dal giudice territorialmente competente
  • L'obbligo di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame (art. 309, comma 5) concerne gli atti selezionati dal PM a sostegno della richiesta: non sempre è richiesto il deposito dei supporti grezzi (es. video) se i loro esiti sono adeguatamente descritti nella relazione di polizia giudiziaria
  • La difesa che afferma fatti processuali (es. che un certo atto sia stato trasmesso) ha l'onere di produrre la prova di tali fatti secondo le regole di cui all'art. 187 c.p.p.; è rilevante esercitare il diritto di accesso agli atti (art. 293) quando si contesta la completezza del materiale istruttorio
  • In sede di Cassazione avverso decisioni del riesame cautelare la verifica è limitata alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione: non è consentito un rinnovato apprezzamento del compendio indiziario o una rivalutazione dei fatti di merito
  • Per i reati di traffico internazionale di stupefacenti e per l'associazione a delinquere la valutazione dei gravi indizi può tener conto di un quadro complessivo (modalità operative, rotte, comunicazioni criptate, precedenti sequestri) e non solo della prova materiale diretta del contenuto degli imballaggi
  • Nel concorso di persone (art. 110 c.p.) l'apporto causale può consistere anche nella messa a disposizione di competenze o mezzi necessari alla realizzazione dell'attività criminale, non esclusivamente nell'esecuzione materiale dell'ultimo atto
  • Questioni attinenti alla competenza dell'ufficio requirente (es. DDA) vanno eccepite con gli strumenti processuali idonei e tempestivi (es. richiesta di trasmissione ex art. 54-quater), e talune contestazioni non sono proponibili con il riesame o con il ricorso per cassazione
  • La mancata produzione o trasmissione di singoli supporti non implica automaticamente inefficacia della misura: occorre valutare se il contenuto essenziale sia comunque disponibile nel materiale trasmesso e se la difesa abbia dimostrato l'effettiva esclusione del relativo apporto probatorio

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