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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17656/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento notificata a un soggetto indicato dall'Ufficio come coobbligato, in quanto legale rappresentante dell'associazione sportiva dilettantistica, per tributi non versati dall'ente. Il contribuente aveva impugnato la cartella; la CTP aveva rigettato, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente escludendone la responsabilità. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c., dell'art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997, dell'art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 6 c.p.c., assumendo che la CTR avesse errato nell'applicare i principi sull'onere della prova e nell'escludere la responsabilità del legale rappresentante per i debiti tributari dell'associazione, essendo pacifico il suo ruolo di rappresentante legale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva compiuto un accertamento in fatto secondo cui l'Ufficio non aveva provato che il contribuente avesse svolto atti di gestione dell'associazione sportiva dilettantistica, accertamento ritenuto decisivo per escludere la responsabilità del legale rappresentante formale. Tale valutazione di merito non era sindacabile in cassazione, sicché la doglianza si risolveva in una richiesta di rivalutazione del fatto. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché l'intimato non si è costituito; la Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato poiché la parte soccombente era un'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    richiamato dal ricorrente come base della coobbligazione; la Corte evidenzia che la responsabilità del legale rappresentante formale per i debiti dell'ente richiede la prova di atti di gestione

  • art. 11 d.lgs. n. 472/1997

    invocato dall'Agenzia a sostegno della responsabilità tributaria; non viene però accolto il motivo perché la decisione di merito si fonda sull'assenza di prova degli atti gestori

  • art. 62 d.P.R. n. 600/1973

    citato nel motivo di ricorso; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ritenendo inammissibile la censura

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia correttamente accertato la mancanza di prova da parte dell'Ufficio

  • art. 112 c.p.c.

    citato tra le norme asseritamente violate; la censura è dichiarata inammissibile perché tende a rivalutare il fatto

  • art. 6 c.p.c.

    citato nel motivo; non incide sull'esito, essendo la doglianza dichiarata inammissibile

Massime di principio

  • In tema di responsabilità per debiti tributari di un ente, la mera qualità formale di legale rappresentante non basta, da sola, a fondare la responsabilità del soggetto se il giudice di merito accerta in fatto che l'Ufficio non ha provato lo svolgimento di atti di gestione rilevanti.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie quando la sentenza impugnata si fonda su un accertamento in fatto autonomo e decisivo.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di norme sull'onere della prova, miri in realtà a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
  • Quando la parte soccombente è un'Amministrazione dello Stato e l'intimato non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese e non opera il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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