Cassazione Civile, Ordinanza n. 23991/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
La controversia nasce dal provvedimento con cui il Giudice di pace di Ancona ha convalidato l'accompagnamento immediato alla frontiera di un cittadino del Bangladesh, su richiesta della Questura. Il ricorrente ha impugnato tale convalida con ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 122, comma 3, c.p.c., lamentando che all'udienza di convalida fosse intervenuta un'interprete di lingua albanese senza che fosse risultato il giuramento prescritto e senza che vi fossero garanzie circa la conoscenza del bengalese, lingua madre del cittadino straniero; ciò avrebbe reso inattendibile la traduzione delle sue dichiarazioni e nullo l'atto processuale. Con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di aver manifestato prima della notifica del decreto di espulsione la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, circostanza che il decreto di convalida non avrebbe adeguatamente considerato. Le amministrazioni intimate non hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio derivante dalla mancata prestazione del giuramento da parte dell'interprete ex art. 122, comma 3, c.p.c. Tale omissione ha comportato la nullità dell'attività di udienza e, per nullità derivata, del decreto di convalida emesso all'esito dell'udienza stessa. La Corte ha inoltre rilevato che l'eccezione era stata sollevata tempestivamente con il primo atto difensivo utile, cioè il ricorso per cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto di convalida è stato quindi cassato senza rinvio, perché era già decorso il termine per procedere alla convalida previsto dall'art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998. Non sono state regolate le spese di lite, poiché il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza gravava su amministrazioni statali.
Norme richiamate
la mancata prestazione del giuramento da parte dell'interprete nominato per sentire una persona non di lingua italiana determina la nullità del singolo atto processuale
la nullità dell'atto per mancato giuramento dell'interprete non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita dalla parte interessata non oltre la prima difesa successiva all'atto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo, poi assorbito
la nullità dell'udienza si comunica al provvedimento adottato all'esito dell'udienza stessa come nullità derivata
art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
individua il termine per procedere alla convalida dell'accompagnamento alla frontiera; decorso tale termine, la cassazione è senza rinvio
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
i compensi e le spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di giudizio di cassazione, la liquidazione spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato o la decisione passata in giudicato, secondo il caso
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica, secondo la Corte, all'ipotesi di soccombenza di un'amministrazione statale
Massime di principio
- La mancata prestazione del giuramento da parte dell'interprete nominato per l'audizione di una persona che non conosce la lingua italiana integra una nullità dell'atto processuale, che non può essere rilevata d'ufficio ma va eccepita dalla parte interessata tempestivamente, nella prima difesa successiva all'atto.
- La nullità che inficia l'udienza si estende, in via derivata, al provvedimento adottato all'esito di tale udienza quando quel provvedimento dipende dall'attività processuale viziata.
- Nel giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontiera, il decorso del termine previsto dalla legge per la convalida impedisce una cassazione con rinvio e impone la cassazione senza rinvio del decreto impugnato.
- Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza grava su amministrazioni statali, le spese non vanno regolate in sentenza secondo la disciplina ordinaria, ma seguono le regole di liquidazione previste dal d.P.R. n. 115 del 2002.
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