Cassazione Civile, Ordinanza n. 14685/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva agito contro l'ente locale chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla restituzione delle somme versate, per gli anni 2002-2006, a titolo di COSAP, assumendo l'applicabilità di un'esenzione prevista dal regolamento comunale per gli impianti pubblicitari. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione respingendo la ripetizione. In cassazione la società ha proposto due motivi: il primo per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per asserita motivazione apparente della sentenza d'appello; il secondo per violazione delle regole di interpretazione degli atti normativi e regolamentari, in relazione all'art. 12 disp. prel. c.c. e agli artt. 1362 e ss. c.c., quanto alla lettura delle deliberazioni consiliari richiamate.
La decisione
Prima della decisione sul merito del ricorso, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, notificato alla controparte. La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo anche senza accettazione del controricorrente, perché non ha natura accettizia e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Non essendo intervenuta accettazione della controparte, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l'estinzione impedisce il relativo raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, del Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 339/1998
La ricorrente ne invocava l'applicazione come fonte dell'esenzione dal COSAP per gli impianti pubblicitari; la Corte non affronta nel merito la questione per sopravvenuta rinuncia al ricorso.
delibera consiliare n. 145/2001
Era richiamata quale atto successivo che, secondo il resistente, non aveva recepito l'esenzione invocata; la questione resta non esaminata nel merito per estinzione del giudizio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato come parametro della censura di motivazione apparente della sentenza d'appello.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per censurare l'apparente motivazione della sentenza impugnata.
art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale
Richiamato, insieme agli artt. 1362 e ss. c.c., come canone di interpretazione delle deliberazioni consiliari.
Richiamati per la violazione delle regole di interpretazione degli atti nell'esegesi delle deliberazioni consiliari.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come vizio denunciato per violazione di legge.
La Corte afferma che non opera nella specie, perché la rinuncia non è stata seguita dall'accettazione della controparte; resta quindi ferma la regola della condanna alle spese del rinunciante salvo specifiche circostanze eccezionali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione in caso di declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche senza accettazione del controricorrente, poiché non ha natura accettizia e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- In caso di rinuncia al ricorso non seguita da accettazione della controparte, la regola è la condanna del rinunciante alle spese di lite; la deroga è possibile solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Quando interviene rinuncia al ricorso prima della decisione, la Corte non si pronuncia sui motivi di impugnazione e resta assorbito l'esame delle censure di motivazione e violazione di legge.
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