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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14050/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di una polizza vita a premio unico stipulata da una contraente con una banca e inizialmente intestata a un beneficiario, poi sostituito. Dopo il decesso della contraente, il primo beneficiario, che risultava nuovamente designato in base a una precedente modifica, ha chiesto alla banca il pagamento della prestazione assicurativa. La banca ha rifiutato sostenendo che la contraente, in data successiva, aveva sostituito il beneficiario con altra persona, già pagata dall’istituto. L’attore ha quindi domandato la condanna della banca al risarcimento del danno pari all’importo della polizza, assumendo che la dichiarazione di variazione del beneficiario recasse firma apocrifa. In primo grado la domanda è stata rigettata perché non risultava un obbligo specifico della banca di controllare quel negozio unilaterale; in appello il rigetto è stato confermato, ritenendo non provata la mancata verifica, non dimostrato che chi aveva sottoscritto fosse persona diversa dalla contraente e non decisiva la dedotta non contestazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 1176 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe applicato il parametro della diligenza del buon padre di famiglia invece di quello qualificato del buon banchiere e avrebbe impropriamente richiamato la disciplina degli assegni con firma falsa; (2) violazione degli artt. 2043, 2049 e 2697 c.c., per non avere ravvisato il fatto illecito del dipendente della banca che non avrebbe comparato la firma né verificato la provenienza della comunicazione; (3) violazione degli artt. 2697 e ss. c.c. e 115-116 c.p.c., per erronea esclusione dell’effetto della non contestazione, dato che la banca non avrebbe contestato la firma del modulo in banca senza verifica dell’identità del sottoscrittore e avrebbe aderito alle prove testimoniali della terza chiamata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la Corte d’appello aveva in realtà applicato il criterio della diligenza qualificata del buon banchiere, valutando in fatto l’assenza di indici concreti di falsificazione, giudizio non sindacabile in cassazione; ha anche osservato che il raffronto con la firma sul contratto non era stato specificamente dedotto nei gradi di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché riproponeva le stesse censure di merito sul difetto di diligenza dell’istituto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva distinto tra il "dove" e il "chi" della sottoscrizione, ritenendo non provato che il modulo fosse stato firmato in banca, circostanza che rendeva irrilevante la mancata contestazione sul soggetto firmatario; inoltre l’adesione della banca alla prova richiesta dalla terza chiamata non equivaleva ad ammissione dei fatti. Quanto alle spese, la Corte ha dichiarato inammissibile anche il controricorso perché tardivo, e ha disposto l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    La diligenza esigibile dalla banca nel verificare una sottoscrizione va commisurata alla diligenza qualificata dell’accorto banchiere, da valutare in concreto rispetto al contesto e agli indici di falsificazione percepibili con un esame ordinario e con strumenti di agevole uso.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come base della responsabilità per inadempimento, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché investiva apprezzamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito.

  • art. 2043 c.c.

    Invocato per sostenere la responsabilità aquiliana della banca, ma la censura è stata assorbita dall’inammissibilità del primo motivo e dall’assenza di un diverso errore di diritto.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato per imputare alla banca il fatto del dipendente; la Corte non è entrata nel merito della doglianza, reputandola assorbita.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha implicitamente ribadito che incombeva sul ricorrente provare i fatti costitutivi della pretesa, in particolare la falsità della sottoscrizione e le circostanze idonee a fondare la responsabilità della banca.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione è irrilevante se riguarda un fatto non decisivo o comunque se manca la prova di un presupposto fattuale diverso e preliminare; l’adesione a una prova richiesta da altra parte non equivale ad ammissione dei fatti da provare.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione del materiale istruttorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 370 c.p.c.

    È stato applicato il termine di quaranta giorni per il deposito del controricorso nel giudizio di cassazione; poiché il deposito è avvenuto oltre il termine, il controricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nella verifica di una sottoscrizione contestata in ambito bancario, la diligenza della banca va misurata secondo il parametro professionale dell’accorto banchiere ex art. 1176, comma 2, c.c., ma solo in relazione a elementi concretamente percepibili con ordinari controlli; non è esigibile l’uso di strumenti sofisticati o di difficile reperimento.
  • In cassazione non è censurabile la valutazione di fatto con cui il giudice di merito abbia escluso la presenza di indici esteriori tali da rendere riconoscibile la falsificazione della firma, salvo che sia dedotto un vero errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • La dedotta non contestazione è utile solo se investe un fatto decisivo e specifico; se il giudice di merito fonda la decisione sulla mancanza di prova di un fatto preliminare diverso, la mancata contestazione di un altro elemento diventa irrilevante.
  • L’adesione di una parte a un’istanza istruttoria proposta da altri non equivale, di per sé, ad ammissione dei fatti che quella prova mira a dimostrare.
  • La responsabilità della banca per pagamento di una modifica del beneficiario di polizza presuppone la prova rigorosa delle circostanze di fatto che rendano imputabile all’istituto una condotta colposa o illecita; non basta la mera allegazione di una firma apocrifa non dimostrata con certezza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteIntermediazione finanziariaResponsabilità della PA
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziarioResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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