Cassazione Civile, Ordinanza n. 32753/2024 del 16/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da un nudo proprietario di immobili confinanti, che chiedeva l’accertamento della violazione delle distanze legali da parte del vicino per un manufatto edificato a distanza inferiore a quella prescritta, con conseguente ordine di arretramento/abbattimento e ripristino dello stato dei luoghi. Il convenuto aveva resistito, proponendo domanda riconvenzionale di usucapione di una servitù consistente nel mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale. In appello il convenuto ha contestato: 1) la legittimazione attiva dell’attore, deducendo che il titolo di proprietà indicato non riguardasse integralmente i beni interessati; 2) il rigetto della domanda di usucapione della servitù, sostenendo che la data di edificazione fosse provata e che la consulenza tecnica avesse indebitamente sostituito la prova mancante; 3) l’assorbimento delle doglianze relative al confine tra i fondi e alla pretesa sconfinamento/corretta individuazione del confine, in relazione a un diverso giudizio tra le stesse parti. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il secondo motivo inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e comunque non idonei a scalfire le rationes decidendi, e il terzo inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse, essendo la questione già definita in altro giudizio tra le stesse parti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nell’actio negatoria servitutis e nelle azioni a tutela delle distanze legali, non è necessaria la prova rigorosa della proprietà in senso revocatorio, essendo sufficiente la dimostrazione, anche presuntiva, di un valido titolo di possesso/proprietà al momento della decisione; ha inoltre ritenuto che la censura sull’usucapione della servitù non colpisse la ratio decidendi, fondata sia sulla mancata prova certa dell’epoca di realizzazione della costruzione sia sulla mancata allegazione del fatto principale poi emerso dalla c.t.u.; infine ha dichiarato inammissibile la censura relativa al confine per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la questione era già stata decisa in altro giudizio definito con ordinanza di inammissibilità della Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità, oltre alle statuizioni ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’azione negatoria servitutis compete non solo al proprietario, ma anche al titolare di un diritto reale di godimento; l’attore deve dimostrare un valido titolo o possesso del fondo, non la prova rigorosa della proprietà come nella rivendica.
La titolarità della posizione soggettiva resta un elemento costitutivo della domanda e l’onere probatorio varia secondo il tipo di azione; nella negatoria servitutis spetta al convenuto provare l’esistenza del diritto reale o obbligatorio asserito.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro di violazione processuale, ma la Corte non ne ha ravvisato una effettiva violazione decisiva.
La censura non può tradursi in richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio; il giudice di merito conserva il potere di apprezzare le prove ritualmente acquisite.
La dedotta violazione è inammissibile quando mira a contestare l’apprezzamento discrezionale delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito.
I motivi formulati come omesso esame o violazione di legge sono stati dichiarati inammissibili perché in realtà diretti a ottenere un riesame del merito o non colpivano la ratio decidendi.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con riproduzione del contenuto rilevante e indicazione della loro collocazione processuale.
Richiamato per la contestazione sulla tempestività del deposito documentale, ma la doglianza è stata ritenuta non decisiva e non adeguatamente autosufficiente.
La decisione è stata assunta in conformità alla proposta del consigliere delegato, con applicazione delle conseguenze processuali previste dalla norma per i ricorsi decisi in tale forma.
Norma sul procedimento camerale nel giudizio di cassazione, richiamata per la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata con pagamento di una somma equitativa alla controparte e di un’ulteriore somma alla cassa delle ammende, nei limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell’azione negatoria servitutis e, più in generale, nella domanda di tutela delle distanze legali, la legittimazione attiva non richiede la prova rigorosa della proprietà in senso petitorio: è sufficiente la dimostrazione, anche presuntiva, di un valido titolo o della disponibilità del fondo al momento della decisione.
- Il convenuto che invochi l’esistenza di una servitù o di altro diritto idoneo a giustificare l’opera a distanza non regolamentare ha l’onere di provarne i presupposti; la parte che agisce non deve provare l’inesistenza assoluta di quel diritto.
- La censura di omesso esame o di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando mira, in sostanza, a una rivalutazione del compendio istruttorio riservata al giudice di merito.
- Quando il motivo di ricorso si fonda su documenti o atti processuali, il principio di autosufficienza impone l’indicazione specifica del loro contenuto rilevante e della loro collocazione nei gradi di merito.
- La consulenza tecnica d’ufficio può accertare fatti tecnicamente rilevabili nei limiti del contraddittorio, ma non può supplire all’omessa allegazione di fatti principali che devono essere introdotti dalla parte a fondamento della domanda o dell’eccezione.
- La deduzione in cassazione di questioni non esaminate nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non dimostra di averle ritualmente prospettate nel giudizio di merito; inoltre, manca l’interesse a coltivare una questione già definita con giudicato o con pronuncia sopravvenuta che ne esaurisca l’utilità concreta.
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