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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30475/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le parti ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in un giudizio originato da azioni promosse da banche e cessionarie crediti, aveva escluso la simulazione degli atti notarili con cui i ricorrenti avevano dichiarato il conferimento di immobili a società inglesi, ma aveva invece accolto le domande di revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., dichiarando l'inefficacia degli atti per avere essi pregiudicato i creditori. I ricorrenti deducevano vari vizi: omessa notifica di atti ai contumaci (vizio processuale), errata valutazione della compatibilità fra simulazione e revocatoria, mancato e contraddittorio accertamento della natura dispositiva o meramente esecutiva degli atti, errata ripartizione dell'onere della prova e insufficiente valutazione degli elementi psicologici (conoscenza del pregiudizio da parte dei terzi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla notifica ai contumaci (questione che doveva essere proposta e coltivata in sede di merito e, comunque, deducibile solo dal contumace). Sul merito ha confermato la valutazione della Corte d'appello: gli atti erano valutabili come idonei a pregiudicare i creditori e gli appellanti non hanno fornito la prova che quegli atti fossero meri atti di adempimento o formalizzazioni di trasferimenti già perfezionati secondo il diritto inglese. La Cassazione ha quindi escluso la violazione delle regole sull'onere della prova e ha ritenuto corretta la ricostruzione sulla sussistenza dei presupposti per la revocatoria (credito anteriore, conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e dei terzi). I ricorrenti sono stati condannati alle spese di giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2901 cod. civ.

    Costa la regola dell'azione revocatoria: la Corte ha interpretato che il conferimento di beni a società è idoneo a creare un eventus damni perché sostituisce un bene con una partecipazione a capitale di rischio; la valutazione sulla conoscenza del pregiudizio può essere desunta da circostanze (identità soggetti, cariche sociali) e, una volta dimostrata la pregiudizialità, grava sul convenuto l'onere di provare che l'atto era mero adempimento secondo diritto straniero.

  • art. 2697 cod. civ.

    Regola sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto correttamente ripartito l'onere probatorio: il creditore dimostra l'atto pregiudizievole e l'anteriorità del credito; il convenuto che invoca l'esenzione prevista dall'art. 2901, terzo comma, deve provare l'esistenza del fatto impeditivo (es. che l'atto è mera formalizzazione di un trasferimento antecedente e completo).

  • art. 1362 cod. civ.

    Riferito alla determinazione della volontà negoziale: la questione della comunione di intenti (simulazione vs. reale trasferimento) va accertata in fatto; la Corte d'appello ha ritenuto che non fosse stata provata la volontà di non trasferire il bene.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 4

    Norme di cassazione sui motivi: la Corte ha escluso la fondatezza dei vizi dedotti in ordine a violazione di norme e mancata motivazione, dichiarando inammissibile o infondato ciò che non era stato adeguatamente proposto in grado di merito o non sorretto da prova.

  • artt. 101, 102, 111, 331, 333 cod. proc. civ.

    artt. 101, 102, 111, 331, 333 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla presunta nullità per mancata notifica ai contumaci; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'omessa notificazione di comparsa di intervento a contumaci è un vizio che può essere fatto valere solo dal contumace stesso e non dalle altre parti interessate.

  • artt. 112, 163 n.4, 164 cod. proc. civ.

    artt. 112, 163 n.4, 164 c.p.c.

    Richiamati con riferimento ai profili di motivazione e contraddittorietà; la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito fosse adeguatamente motivata e non contraddittoria, spiegando il diverso esito tra simulazione (rigettata) e revocatoria (accolta).

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma citata a proposito dell'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti in caso di determinate condizioni; la Corte ne ha rilevato l'applicabilità procedurale.

Massime di principio

  • Se il debitore sostiene che un atto locale è mera formalizzazione di un trasferimento già perfezionato secondo diritto straniero, è onere del convenuto dimostrare il contenuto e l'efficacia del titolo estero; in mancanza, il giudice può ritenere l'atto idoneo a pregiudicare i creditori.
  • La revocatoria ex art. 2901 c.c. può prosperare anche se l'atto impugnato non è simulato: la legittimità formale dell'atto non esclude la sua revocabilità se esso ha determinato un aggravio della posizione dei creditori.
  • La conoscenza del pregiudizio da parte del debitore o del terzo può essere desunta da circostanze fattuali (es. identità o sovrapposizione di soci, cariche sociali, tempistica rispetto al credito) e non richiede sempre prova diretta dello stato d'animo.
  • Problemi di notifica a contumaci costituiscono un interesse esclusivo del contumace e, se non sollevati da questi in merito, non sono deducibili da altre parti in cassazione.
  • La Corte di legittimità non riesamina liberamente il merito probatorio: se la Corte d'appello ha motivato la valutazione probatoria in modo congruo, la Cassazione non riforma la valutazione delle prove se non per violazione di legge o vizio motivazionale rilevante.

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