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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30448/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato l'usucapione a favore dei convenuti. Con tre motivi deduceva: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1140, 1141 c.c. e 560 c.p.c., sostenendo che il pignoramento e l'aggiudicazione avrebbero fatto perdere il possesso a Franco Gioachin già al momento del pignoramento (interversione del possesso) e dunque non sarebbe potuto formarsi un possesso utile all'usucapione in capo ai convenuti; (2) omessa valutazione di fatti decisivi (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.), in particolare delle condotte post-acquisto della ricorrente: accatastamento, pagamento imposte, installazione di caldaia, manutenzioni straordinarie, pagamenti di utenze e richieste di regolarizzazione contrattuale, nonché del rilascio spontaneo dell'immobile da parte dei convenuti nel 2010; (3) omessa valutazione di mancata prova degli atti di interversione compiuti dagli attori idonei a dimostrare che il loro godimento non fosse fondato sul consenso del proprietario (cioè che non fosse mera detenzione/comodato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha accolto il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza della Corte d'Appello in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione per un nuovo esame degli elementi di fatto e delle prove. Il giudice di rinvio dovrà verificare concretamente se, dopo il decreto di trasferimento, la condotta degli occupanti avesse i caratteri del possesso (animus possidendi) idoneo all'usucapione o se fosse invece mera detenzione in forza di consenso/comodato (es. rilascio spontaneo, assenza di contestazioni, comportamento della proprietaria). La cassazione ha disposto anche la pronuncia sulle spese del grado di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    norma sull'usucapione: la Corte ha valutato che per stabilire l'inizio del possesso utile occorre individuare il momento rilevante (deposito del decreto di trasferimento) e non fatti anteriori irrilevanti tra pregresso proprietario e aggiudicatario

  • art. 1140 c.c.

    richiamato nel contesto delle norme sulla comproprietà e sul possesso; utilizzato come riferimento normativo nella censura della ricorrente

  • art. 1141 c.c.

    disposizioni sulla detenzione e sul possesso; la ricorrente lamentava che non sarebbe stato necessario un atto per l'interversione della detenzione in possesso, tesi non accolta dalla Corte

  • art. 2919 c.c.

    disciplina gli effetti della vendita forzata: la Corte ricorda che la vendita coattiva trasferisce i diritti ma non determina ipso iure la perdita del possesso dell'espropriato; occorre valutare caso per caso se sussiste costituto possessorio o permane animus rem sibi habendi

  • art. 360 c.p.c. comma 1, n.3 e n.5

    fondamento dei motivi di cassazione: n.3 per violazione di norme di diritto; n.5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sui fatti decisivi

  • giurisprudenza (Cass.): n.1716/1966; n.5293/2000; n.1613/1981; n.12621/1981; n.6272/2003; n.10251/2015; n.25926/2022

    richiamati principi consolidati: la vendita forzata non crea di per sé costituto possessorio; il momento rilevante per l'acquisto di proprietà e possesso da parte dell'aggiudicatario è il decreto di trasferimento; occorre valutare comportamenti e animus delle parti per determinare se sussiste possesso ad usucapione o mera detenzione

Massime di principio

  • La vendita forzata/aggiudicazione non comporta automaticamente la trasformazione del possesso dell'alienante in detenzione nomine alieno: va valutato caso per caso il comportamento delle parti e l'eventuale costituto possessorio.
  • Per l'usucapione l'evento cronologico rilevante è il deposito del decreto di trasferimento (atto che trasferisce la proprietà e pone la questione del possesso dell'aggiudicatario).
  • Il giudice deve accertare l'animus possidendi degli occupanti dopo il trasferimento: atti concreti (mancata restituzione, lavori significativi, esclusivo esercizio dei poteri tipici del proprietario) possono indicare possesso; comportamenti contrari (rilascio spontaneo, assenza di contestazioni alla richiesta di restituzione, riconoscimento del diritto della proprietaria) indicano detenzione/comodato.
  • Comunicazioni formali della proprietaria (richieste di regolarizzare il rapporto, offerte di vendita, lettere) e il fatto che gli occupanti abbiano lasciato spontaneamente sono elementi decisivi a favore della qualificazione come detenzione.
  • In caso di contrasto probatorio su fatti decisivi, la Corte di legittimità può cassare e rinviare per nuovo esame di merito: la valutazione fattuale è rimessa al giudice di rinvio che dovrà motivare specificamente sugli elementi determinanti.

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