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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30467/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva dichiarato inefficaci, ai sensi dell'art. 2901 c.c., vari atti notarili (maggiormente quelli del 10/5/2002, 21/5/2002 e 29/7/2002) con cui venivano conferiti o trasferiti immobili a società (anche estere). I ricorrenti sostenevano che tali atti non erano atti dispositivi ma meri atti esecutivi/ricognitivi di trasferimenti già realizzati all'estero secondo il diritto inglese e contestavano la validità della notifica alla società Sagef (per via consolare in Costa Rica). Inoltre censuravano l'uso di presunzioni per ritenere la consapevolezza del danno ai creditori e la qualificazione degli atti come dispositivi anziché esecutivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inefficaci, nei confronti della BNL e di Ifitalia, i singoli atti indicati (10/5/2002, 21/5/2002 e 29/7/2002) in quanto atti dispositivi suscettibili di revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. La Corte ha ritenuto valida la notifica consolare alla Sagef (in Costa Rica, paese aderente alla Convenzione dell'Aja 1965 senza opposizione all'uso degli agenti diplomatici/consolari), ha confermato che gli atti non erano meri atti esecutivi ma atti idonei a completare trasferimenti di patrimonio (per cui hanno rilevanza revocatoria) e ha ammesso l'uso di prove presuntive per accertare la consapevolezza del pregiudizio ai creditori. Il ricorso è stato condannato alle spese di cassazione (liquidate in complessivi euro 15.200) e i ricorrenti condannati al pagamento dei contributi previsti.

Norme richiamate

  • art. 2901 cod. civ.

    Norma che disciplina l'azione revocatoria: gli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore possono essere dichiarati inefficaci se arrecano pregiudizio ai creditori; applicata per dichiarare inefficaci i conferimenti/trasferimenti contestati.

  • art. 37 d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71

    Attribuisce all'ufficio consolare il compito di curare le notificazioni all'estero; utilizzata per ritenere validamente eseguita la notifica consolare alla Sagef.

  • art. 77 d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71

    Norme relative alle notifiche all'estero e procedura consolare utilizzata per la comunicazione in Costa Rica.

  • Convenzione dell'Aja sull'uso degli agenti diplomatici/consolari per notifiche (15/11/1965) - legge 6 febbraio 1981, n. 42 (art. 8)

    La Corte ha richiamato la Convenzione e l'art. 8 per affermare che il Costa Rica non si è opposto all'uso degli agenti diplomatici/consolari, quindi la notifica tramite ambasciata può considerarsi corretta in linea di principio.

  • art. 142 cod. proc. civ.

    Richiamato per il principio di prevalenza delle convenzioni internazionali in materia di notificazioni all'estero rispetto alla notifica a mezzo posta prevista dal primo comma.

  • art. 145 cod. proc. civ.

    Utilizzato come criterio orientativo sull'indirizzo considerato per la validità della notifica (sede sociale/domicilio risultante).

  • art. 332 cod. proc. civ.

    Richiamato per qualificare la notifica di Ifitalia come mera litis denuntiatio quando non riguardava direttamente i beni di Sagef.

  • art. 306 cod. proc. civ.

    Usato per dichiarare l'estinzione del procedimento in relazione alle parti per le quali le domande erano state rinunciate (I Casali di Cetona).

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; invocata dai ricorrenti e valutata dalla Corte per ammettere o respingere i motivi (n. 3 e n. 4 citati dagli stessi).

  • artt. 163 n.4) e 164 cod. proc. civ.

    Rilevanti in relazione ai vizi di motivazione e contraddittorietà dedotti; la Corte ha ritenuto la motivazione della corte d'appello adeguata.

  • art. 1362 cod. civ.

    Richiamato nella contestazione sull'interpretazione contrattuale; la Corte ha ribadito che l'interpretazione dei negozi è compito del giudice di merito.

  • art. 2697 cod. civ.

    Regola della prova a carico di chi afferma; utilizzata nella discussione sull'onere probatorio relativo alla natura dispositiva/esecutiva degli atti e all'elemento soggettivo della revocatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nella parte relativa al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Norma regolamentare usata per la liquidazione delle spese di giudizio in Cassazione.

Massime di principio

  • La qualificazione degli atti (dispositivo vs. mero atto esecutivo/ricognitivo) dipende dall'analisi della concreta volontà delle parti e delle clausole procedurali: se l'atto è l'atto finale necessario al perfezionamento del trasferimento, può essere considerato dispositivo e pertanto soggetto a revocatoria.
  • La notifica all'estero tramite autorità consolari/diplomatiche è valida quando lo Stato destinatario non si è opposto all'uso di questo mezzo (Convenzione dell'Aja 1965) e la procedura consolare è stata svolta correttamente; la mancata ricezione da parte del destinatario non invalida automaticamente la notifica se la procedura è stata regolare.
  • L'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. può essere proposta anche da creditori il cui diritto è in termini di aspettativa, purché dimostrino che l'atto rende più difficoltoso il soddisfacimento del credito (anche il passaggio da bene a quota di capitale può avere tale effetto).
  • L'elemento soggettivo (consapevolezza del pregiudizio) può essere provato anche per via presuntiva: circostanze quali trasferimenti ravvicinati, assenza di valido motivo economico, coincidenza di soggetti e sedi e meccanismi ripetuti possono fondare la presunzione di consilium fraudis.
  • Le azioni di simulazione e di revocatoria sono distinte e possono avere esiti diversi nello stesso giudizio: si può ritenere assente la simulazione (gli atti sono reali) ma comunque accertare la revocabilità degli stessi se arrecano pregiudizio ai creditori.
  • In sede di gravame in Cassazione le censure sull'interpretazione dei contratti sono difficilmente accolte se si limitano a proporre una diversa lettura rispetto a quella del giudice di merito; il ricorrente deve dimostrare lo scostamento dai canoni legali di interpretazione o l'illogicità della motivazione.

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